AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1995.18
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, TRAM
Incarto n.
50.95.00018
ES 10/95
cm
Lugano
16 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 maggio 1995 di
contro
la
sentenza 27 aprile 1995 (no. 360/121) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, che ha dichiarato formalmente ricevibile siccome
tempestiva la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta da __________,
__________ e __________ nei confronti del Comune di __________ relativamente
alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel
1980;
viste le risposte:
-
31 maggio 1995 del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
-
19 giugno 1995 di __________,
__________ e __________;
esperiti
i dovuti accertamenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1978 il Comune di __________
ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni fondi necessari alla
realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via __________ (tratta Via
__________ - Via ), un'opera viaria volta ad urbanizzare la zona di
__________ e destinata ad integrarsi nel progetto cantonale della strada
espresso (circonvallazione __________ - ) che avrebbe consentito di
collegare direttamente i quartieri sud (/) con quelli nord
(/) senza transitare per il centro cittadino. Se si
prescinde dal tratto iniziale già esistente compreso tra Via __________ e Via
__________, la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno
prativo.
Il prospettato intervento ha quindi indotto il Comune di
__________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________,
un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no.
__________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq.
Con sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta incontestata in giudicato
il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha
riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo di
complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr.
114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per
inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979,
giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a
RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il Comune ha
proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in
loco.
Il procedimento di esproprio parziale della proprietà
__________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio
1983, ai sensi del quale il Comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti
della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti
all'asse stradale. A seguito di questa permuta la superficie del mapp.
__________ si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309, mentre il mapp.
__________ si è ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq
1152; la maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il
mq, con un saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver
ratificato la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha
stralciato la causa dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983.
La permuta è stata iscritta a RF il 14 ottobre seguente.
B. Con istanza 31 agosto 1990
__________, __________ e __________, eredi dei coniugi __________ e __________,
hanno convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo in base agli art. 61
ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla madre e/o il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione del
prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato a suo tempo
espropriato totalmente il mapp. __________.
In sede di risposta il Comune di __________ si è opposto alla
domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei combinati art. 61
cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr.
Dopo vicissitudini procedurali che ai fini della presente
pronunzia non occorre evocare, all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le
parti hanno chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la
tempestività della causa promossa dagli eredi __________.
C. Con sentenza 27 aprile 1995
il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha dichiarato
ricevibile perché tempestiva l'azione di retrocessione presentata dai figli
dell'espropriata __________.
Partendo dal presupposto
che l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o
completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo
giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile
l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a
suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera
con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita
solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato
nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________
si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente
l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada
espresso).
D'altra parte, secondo il
Tribunale di espropriazione si deve comunque tener conto del principio della
garanzia della proprietà: se un ente pubblico anticipa "opere a rischio",
non si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei
casi di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art.
61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine corto di 5 anni).
D. Avverso la predetta
pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di dichiarare
tardiva e quindi irricevibile l'istanza di retrocessione degli eredi
__________.
Puntualizzati alcuni aspetti di fatto, il Comune osserva come
il prolungamento di Via __________ costituisse una nuova opera, per la quale
erano stati approvati i progetti definitivi e stanziati i relativi crediti da
parte dell'autorità competente; in assenza di particolari ostacoli, quali
l'opposizione vigorosa degli abitanti del quartiere di __________ e problemi
d'ordine economico-finanziario (cfr. M.M.N. 1330 del 31 marzo 1982), la nuova
arteria sarebbe stata eseguita indipendentemente dalla realizzazione della
strada espresso.
Ne consegue che nato il diritto alla retrocessione trascorso
un quinquennio dall'acquisizione del fondo da parte dell'ente pubblico (art. 61
cpv. 1 lett. a Lespr), per evitare la prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1
Lespr i figli dell'espropriata avrebbero dovuto avanzare le loro pretese entro
l'anno successivo. Questi ultimi hanno tuttavia omesso di procedere in tempo
utile lasciando cadere in prescrizione l'azione di retrocessione; per il che l'istanza
31 agosto 1990 era tardiva e come tale irricevibile.
E. Il Tribunale di
espropriazione e gli eredi __________ propongono la reiezione del gravame con
diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti
considerandi.
F. In data 22 maggio 1996 il
Tribunale ha acquisito all'incarto una planimetria aggiornata in scala 1:500
della Città di __________, richiamando nel contempo dall'istanza inferiore
tutti gli atti d'espropriazione relativi al prolungamento di Via __________
(relazione tecnica, progetti, piano d'espropriazione, ecc.) e una copia
integrale della sentenza 8 novembre 1994 prolata dal Tribunale federale in re
F. c. __________ (giacché citata dal primo giudice e pubblicata solo
parzialmente in DTF 120 Ib 474).
Delle risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base
agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio
dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Con il giudizio
impugnato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina,
d'intesa con le parti, si è limitato ad esaminare la ricevibilità dell'azione
di retrocessione promossa dagli eredi __________. Anche in questa sede la materia
del litigio si concentra sulla controversa tempestività dell'istanza presentata
dai figli dell'espropriata: oggetto di contestazione è essenzialmente la
questione a sapere se alla fattispecie sia applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett.
a Lespr o - come supposto dal giudice di prime cure - l'art. 61 cpv. 1 lett.
b della medesima legge.
2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr:
"L'espropriato che non vi abbia rinunciato con
dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto
sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità
di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando,
decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto
in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando il
diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato
utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
c) quando il
diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per
cui l'espropriazione è stata concessa."
Una volta sorto, il diritto alla retrocessione deve poi
essere esercitato entro termini di tempo ben precisi. In effetti, l'art. 66
Lespr prevede che:
"1. Nel
caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. a e b il diritto di chiedere la retrocessione si
prescrive entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto
stesso.
- Nel caso
dell'art. 61 cpv. 1 lett. c il diritto si prescrive invece entro un anno dal
momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque
anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione."
2.3. L'art. 61 Lespr, che stabilisce i presupposti della
retrocessione, ha ripreso i concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente
legge di espropriazione del 1940, che il legislatore cantonale di allora aveva
coniato riprendendo i contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla
espropriazione del 20 giugno 1930. L'art. 61 Lespr subordina pertanto la
nascita del diritto a postulare la retrocessione di diritti espropriati alla
decorrenza di due distinti termini: di cinque anni nel caso di espropriazione
ordinaria e di 10 anni nel caso di espropriazione in vista dell'ampliamento futuro
di un'opera, ossia di espropriazione preventiva.
2.4. A livello federale, la facoltà di espropriare per il
futuro ampliamento di un'opera è stata introdotta nella legge del 1930 per
assicurare all'espropriante la possibilità di procurarsi i terreni destinati a
tale scopo, prima che i prezzi lievitino spropositatamente, per avventura
proprio a ragione dell'esistenza dell'opera di cui si prevede il successivo
ingrandimento. Per questa ragione il termine di cui beneficia l'espropriante
per costruire senza che nasca diritto alla retrocessione è stato portato dai 5
anni previsti per l'espropriazione ordinaria (art. 102 cpv. 1 lett. a LFespr) a
25 anni. Per evidenti motivi, l'espropriante è stato inoltre liberato
dall'obbligo di allestire, contrariamente a quanto richiesto per
l'espropriazione ordinaria (art. 27 cpv. 1 LFespr), il piano dell'opera: in
virtù dell'art. 27 cpv. 3 LFespr, per avviare l'espropriazione preventiva
bastano infatti il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da
espropriare (DTF 120 Ib 276; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N.
29 ss. ad art. 4 LFespr). Secondo la giurisprudenza resa in applicazione del
diritto federale, l'espropriazione preventiva è ammissibile se l'estensione dei
futuri lavori è di natura determinata e se l'espropriante rende verosimile che
il bisogno si verificherà con qualche certezza in un avvenire più o meno
prossimo (DTF 98 Ib 417; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p.
725). L'espropriazione preventiva presuppone insomma il futuro ampliamento,
previsto ma tuttavia incerto, di un'opera esistente o non ancora edificata (STF
8 novembre 1994 in re F. c. F.P., parz. pubbl. in DTF 120 Ib 474; Hess-Weibel,
op. cit., N. 11 e 12 ad art. 102 LFespr).
2.5. E' dubbio che il diritto cantonale preveda l'istituto
dell'espropriazione preventiva. E' bensì vero che l'art. 66 cpv. 1 lett. b
Lespr, che - come é appena stato spiegato - regolamenta i presupposti delle
retrocessione, contempla quella forma di espropriazione. Come spiega però lo
Scolari (Diritto amministrativo, parte speciale, N. 648), dal testo dell'art. 4
lett. a Lespr, che definisce gli scopi per i quali può avere luogo un'espropriazione,
non si può dedurre con certezza se il legislatore abbia inteso prevederla per
il solo ampliamento di un'opera esistente oppure estenderla anche all'ampliamento
futuro della stessa, caratteristica quest'ultima dell'espropriazione preventiva.
Ma soprattutto nell'ordinamento cantonale fa difetto una disposizione analoga
all'art. 27 cpv. 3 LFespr, volta a dispensare l'ente espropriante dal deposito
di tutti gli atti che esso deve usualmente allestire per procedere ad
un'espropriazione ordinaria in applicazione dell'art. 21 Lespr, in particolare
dei progetti dell'opera alla base dell'espropriazione. Il ricorso per l'ente
pubblico all'istituto dell'espropriazione preventiva appare dunque estremamente
problematico, dal momento che la legislazione espropriativa cantonale non gli
concede facilitazioni per potervi accedere rispetto alla procedura ordinaria.
Se, tuttavia, da quanto precede bisogna dedurre che il legislatore ticinese non
abbia voluto prevedere questa forma di espropriazione - il risultato pratico é
comunque questo - é quesito che non deve necessariamente trovare una soluzione
nella fattispecie in forza dei motivi che seguono.
- 3.1. Come ricordato in
narrativa, nell'autunno del 1978 il Comune di __________ ha promosso
l'espropriazione formale del mapp. __________ di __________ per realizzare il
prolungamento di Via __________, un'arteria facente parte delle opere di
urbanizzazione della zona di __________ che negli intendimenti dei
pianificatori avrebbe dovuto costituire un asse di sostegno interno ad effetto
polarizzante subordinato gerarchicamente alla strada espresso (con relative
penetrazioni) e alla strada nazionale. In attesa dell'attuazione della prevista
strada cantonale in territorio di __________, __________ e __________ (strada
espresso), la nuova Via __________ avrebbe assunto funzioni di parziale
traversa urbana a carattere temporaneo.
In precedenza, il Consiglio comunale di __________ aveva approvato
a larga maggioranza, ma non senza aspre discussioni, i progetti, le relazioni
tecniche ed i preventivi per le opere di urbanizzazione del quartiere di
__________; nel contempo aveva stanziato i relativi crediti straordinari,
autorizzato l'avvio delle necessarie procedure espropriative ed il prelievo di
contributi di miglioria. A quell'epoca (giugno 1978) il Legislativo sapeva
perfettamente che la costruzione della strada espresso, fulcro del piano viario
comunale, era tutt'altro che sicura, poiché il progetto non era stato ancora
approvato dal Gran Consiglio e quindi non era nemmeno iscritto nel PR delle
strade cantonali ai sensi degli art. 3 e 5 dell'allora vigente legge sulla
costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17
gennaio 1951. Non per nulla in Consiglio comunale si erano levate voci critiche
circa il prolungamento di Via __________ a dipendenza dell'aleatorietà della
realizzazione della circonvallazione cantonale, il cui tracciato era stato
peraltro inserito nel piano viario comunale a titolo meramente indicativo.
Questa situazione di incertezza non ha tuttavia impedito al competente organo
legislativo comunale di accogliere con piena cognizione di causa il messaggio
municipale concernente le opere di urbanizzazione del quartiere di __________ e
di manifestare così la propria chiara volontà di procedere al più presto alla
formazione della nuova Via __________. Fatti approvare i progetti definitivi ed
ottenuti i crediti necessari, il Municipio ha poi dato avvio alla procedura di
espropriazione in esame sulla base di atti estremamente completi e dettagliati.
Sussistevano insomma tutte le premesse per eseguire l'opera prevista non appena
acquisiti in via espropriativa i sedimi occorrenti e questo indipendentemente
dall'attuazione o meno della fatidica strada espresso. I presupposti e le formalità
che all'epoca hanno contraddistinto il procedimento promosso nei confronti di
__________ sono quelli tipici dell'espropriazione ordinaria; ciò che più conta
è che agli occhi inesperti dell'espropriata prima e dei suoi eredi poi la
procedura non poteva oggettivamente che apparire sotto questa luce. Vero è,
come osserva a giusto titolo il primo giudice, che dal profilo pianificatorio e
programmatico sussisteva un legame tra la nuova Via __________ e la prospettata
strada cantonale di circonvallazione. Questa circostanza non basta tuttavia per
configurare l'intervento di acquisizione del mapp. __________ alla stregua di
un'espropriazione preventiva; lo esclude lo scopo stesso dell'operazione,
intrapresa per concretizzare immediatamente il "progetto __________ "
e non per prevenire costruzioni inopportune o l'aumento dei prezzi dei terreni
nell'ottica del futuro ampliamento di un'arteria cantonale peraltro
inesistente. D'altro canto, anche le ragioni che hanno indotto il Comune a
ritardare l'esecuzione effettiva dell'opera divisata depongono a favore della
tesi secondo cui l'esproprio in discussione fosse di natura ordinaria e non
preventiva. In effetti, pur avendo beneficiato dell'anticipata immissione in
possesso a contare dal 1° settembre 1979, il ricorrente ha rimandato nel tempo
l'attuazione del prolungamento di Via __________ per l'aggravarsi della
situazione economica, dando la precedenza in particolare alla realizzazione
delle strade di quartiere (le sistemazioni e il raccordo fra i prolungamenti di
Via __________ - Via __________ di __________ e Via __________); malgrado fosse
stata concepita come opera unica, l'urbanizzazione del quartiere di __________
è stata dunque portata avanti a tappe per motivi prettamente finanziari che non
avevano nulla a che vedere con le more dell'iter di approvazione della strada
espresso cantonale (cfr. M.M.N. 1330 del 31 marzo 1982, presentato un anno
prima della decisione di non entrata in materia con la quale il Gran Consiglio
ha in pratica affossato il progetto della circonvallazione).
3.2. Contrariamente a quanto ha creduto il giudice di prima
istanza, l'espropriazione del mapp. __________ ai fini del prolungamento di via
__________ ha dunque costituito un'espropriazione ordinaria e non già
preventiva di quel sedime. Discostandosi dalle tesi sviluppate dal Tribunale di
espropriazione, i resistenti propugnano la tempestività della loro azione ex
art. 61 cpv. 1 lett. b e 66 cpv. 1 Lespr sostenendo che l'espropriazione della
part. __________ sarebbe stata effettuata per consentire il futuro ampliamento
del sistema viario comunale allora esistente. A prescindere dalla sussistenza o
meno nel diritto espropriativo ticinese dell'istituto dell'espropriazione
temporanea quell'assunto, sviluppato partendo dall'idea che la realizzazione di
un nuovo tronco di strada costituisce, come per le ferrovie (cfr. Hess-Weibel,
op. cit., N. 32 ad art. 4 LFespr), un'estensione della rete esistente, si appalesa
infondato. In primo luogo perché la rete stradale non costituisce nel suo
complesso un'opera unica. In secondo luogo perché le installazioni delle F. non
possono essere paragonate con gli impianti stradali per le ragioni addotte
dalla stessa dottrina invocata dai resistenti (Hess-Weibel, op. cit., N. 33 ad
art. 4 LFespr): le leggi disciplinanti la costruzione di queste infrastrutture
(cfr. art. 14 ss., 22 ss. e 30 ss. della LF sulle strade nazionali e, a livello
cantonale, art. 8 ss., 11 ss., 18 ss. e 32 ss. della legge sulle strade)
escludono implicitamente l'espropriazione preventiva, poiché contengono misure
più efficaci ed inoltre perché l'espropriazione preventiva costituisce un
istituto che mal si adatta alla loro impostazione. D'altra parte, dal punto di
vista fattuale appare evidente come il prolungamento di Via __________ fosse
concepito come un'opera a sé stante e non potesse costituire l'ampliamento di
un'arteria esistente. Lo dimostra la circostanza che ad eccezione del tratto
iniziale compreso tra Via __________ e Via __________ la nuova strada avrebbe
dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.
- 4.1. Alla domanda di
retrocessione in esame, che interessa un fondo espropriato attraverso una
procedura di espropriazione ordinaria, torna dunque applicabile - in principio,
e con riserva di quanto verrà specificato in seguito - l'art. 61 cpv. 1 lett. a
Lespr. Il diritto alla retrocessione degli eredi __________ è pertanto sorto 5
anni dopo l'acquisizione del mapp. __________ da parte del comune di
__________. Dato che i successori dell'espropriata hanno omesso di agire entro
l'anno successivo, l'istanza di retrocessione 31 agosto 1990 è da considerarsi
prescritta conformemente all'art. 66 cpv. 1 Lespr.
Gli eredi dell'espropriata sostengono che stante la durata
indeterminata dei PR sancita dall'art. 40 cpv. 1 LALPT il loro diritto alla
retrocessione non sarebbe in realtà ancora sorto grazie alla riserva di cui
all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Questa tesi non regge anche se, come si vedrà, l'applicazione
dell'art. 61 cpv. 3 Lespr permetterà loro di uscire vittoriosi dalla lite.
4.2. L'art. 61 cpv. 3 Lespr prevede testualmente che "sono
riservate le norme sull'attuazione dei piani regolatori". Il disposto
in esame non può però che trovare applicazione con riferimento all'ordinamento
sussistente al momento della promulgazione della Lespr (1972). Accreditando
l'applicazione del detto disposto nell'ordinamento pianificatorio vigente, che
conferisce al PR una durata indeterminata (art. 40 cpv. 1 LALPT), si finirebbe
infatti per impedire qualsiasi operazione di recupero della proprietà
espropriata, svuotando di significato pratico l'istituto stesso della retrocessione.
La LE del 15 gennaio 1940, in vigore nel 1971, quanto la LE 1973 prescrivevano
invece un termine di 10 anni, prorogabile di 5 anni, per l'attuazione del piano
regolatore (cfr. art. 34 LE 1940, praticamente identico nel contenuto al successivo
art. 23 LE 1973). Lo scopo della riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr consisteva
quindi nel modificare le date fissate al cpv. 1 lett. a e b della stessa disposizione
di insorgenza del diritto a postulare la retrocessione, nel caso in cui si
trattasse di fondi espropriati in vista dell'esecuzione di opere contemplate
dal PR. In particolare il termine di attesa a partire dal quale un proprietario
poteva rivendicare la restituzione di un bene espropriatogli poteva venire
allungato a 10 rispettivamente 15 anni.
Il PR di __________, che prevedeva il prolungamento di via
__________, é stato approvato dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977. Per la
sua attuazione il Governo ha fissato al comune un termine di 10 anni dalla data
di approvazione (cfr. dispositivo n. 4 del decreto di approvazione). Il
Consiglio di Stato ha successivamente prorogato quel termine fino al 18 maggio
1992 con risoluzione n. 2741 del 26 maggio 1987, per cui il diritto degli
attori a domandare la retrocessione del mapp. __________ é sorto a quest'ultima
data: data alla quale é pure iniziata la decorrenza del termine annuale di
prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1 Lespr. Donde la sicura tempestività
dell'azione di retrocessione, incoata già il 31 agosto 1990.
4.3. Per quanto concerne infine la situazione venutasi a
creare in conseguenza della permuta con rettifica di confini che il comune ha
realizzato con __________, si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte dal
primo giudice a p. 10/11 della decisione impugnata (cfr. pure STA 30 settembre
1991 in re D.A., M. e G.).
- Stante quanto precede il
ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza del
ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere
delle adeguate ripetibili ai resistenti (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 ss, 22 ss., 30 ss. LFSN; 4, 27, 102, 114 LFespr; 40 LALPT; 23, 26
LE 1973; 8 ss., 11 ss., 18 ss., 32 ss. Lstr; 4, 50, 61, 66 Lespr; 18, 28 e 31
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
1'000.--, é posta a carico del comune di __________, il quale rifonderà ai
resistenti identico importo per il titolo di ripetibili
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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