AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1995.22
Data decisione, Autorità:
26.07.1996, TRAM
Incarto n.
50.95.00022
ES 14/95
cm
Lugano
25 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 9 ottobre 1995 (no. 17/91) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo che
l'insorgente ha inoltrato il 17 giugno 1991 nei confronti del Comune di
__________ relativamente a vincoli imposti sul mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
del mapp. no. __________ di __________, di complessivi mq 7060, così censito a
RF:
A) abitazione mq 93
B) magazzino mq 234
C) autorimessa mq 140
D) officina mq 268
E) magazzino mq 201
F) sostra mq 37
G) sostra mq 113
h) piazzale mq 2151
i) terreno costr. mq 3823
Il fondo, pianeggiante e di forma somigliante ad un quarto di
cerchio, è situato in località __________, a N dello stabile della __________ e
degli impianti del locale __________. Lungo il suo confine W corre il fiume
__________ e una strada in gran parte sterrata che snodandosi verso S lo
collega a Via __________. Fino a poco tempo fa la proprietà era locata alla
__________, un'impresa di costruzioni ora fallita.
B. In data 6 agosto 1974 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano definitivo per la delimitazione delle
aree di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di
__________. A seguito di questo provvedimento l'angolo S-E del mapp. __________
(ca. 2400 mq) è stato incluso nella zona di protezione II, mentre il resto
della proprietà è venuto a trovarsi in zona di protezione III.
Con decisione 26 luglio 1978 il Governo ha dichiarato
irricevibile un ricorso inoltrato da __________ avverso le predette risultanze
del piano di protezione.
C. Il PR di __________ entrato
in vigore il 12 agosto 1980 ha collocato la parte settentrionale del fondo (mq
3237) in zona RAr4. Il sub. i di mq 3823 situato a S e privo di costruzioni è
stato invece inserito integralmente in una zona AP destinata a giochi per ragazzi.
Una successiva variante di PR approvata dal Consiglio di
Stato il 29 marzo 1994 ha tuttavia portato all'affrancazione dal vincolo: la
superficie già compresa nella zona di protezione II è stata così posta in zona
inedificabile (ma computabile nell'indice del settore ubicato in zona RAr4),
mentre quella residuante è stata aggregata alla zona RAr4.
D. Nel 1990 __________ ha
invitato il Municipio di __________ ad espropriare integralmente il mapp.
__________.
Venuta meno la possibilità di un accordo bonale, con istanza
17 giugno 1991 il proprietario ha convenuto in giudizio l'ente pubblico
sollecitando in via principale un risarcimento di fr. 740.- il mq ed in via
subordinata un indennizzo di fr. 500.- il mq con interessi al 5% dal 1980 per
la parte colpita dal vincolo AP, oltre a
fr. 200.- il mq a titolo di svalutazione del terreno restante.
In data 17 luglio 1991 il Comune di __________ ha risposto precisando
che il settore S del fondo __________ era stato incluso in zona AP di PR in
conseguenza del vincolo di inedificabilità imposto nel 1974 dalla zona II del
piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto. L'ente pubblico ha
quindi chiesto che l'indennità di esproprio fosse fissata in base ai valori del
1974 o, nella peggiore delle ipotesi, del 1980.
All'udienza di conciliazione del 2 febbraio 1993 le parti si
sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.
In quella successiva del 16 dicembre 1993 convocata in
seguito all'abbandono del vincolo AP deciso dal Consiglio comunale di
__________, __________ ha domandato in particolare il riconoscimento di
un'indennità per tutte le conseguenze del blocco del terreno intervenuto tra il
1980 ed il 1993.
E. Esaurite le formalità di
procedura, con sentenza 9 ottobre 1995 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina ha negato all'istante qualsiasi indennizzo.
Partendo dal presupposto che la ridotta edificabilità del
sub. i del mapp. __________ era stata determinata dal suo inserimento nella
zona di protezione II del pozzo e non dal susseguente vincolo AP di PR imposto
nel 1980, il primo giudice ha ritenuto in sostanza che le restrizioni dovute al
provvedimento di polizia entrato in vigore nel 1974 non potessero dar luogo a
pretese di risarcimento, vuoi perché erano prive di valenze pianificatorie,
vuoi perché non avevano cagionato un declassamento della proprietà né
pregiudicato l'attività esercitata sul fondo sino a quel momento.
F. Avverso la summenzionata
pronunzia __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
invocandone l'annullamento.
Puntualizzati alcuni aspetti di fatto, il ricorrente osserva
in particolare come senza il pozzo e la circostante zona di protezione il
proprio fondo si troverebbe oggi in zona RAr4, liberamente e integralmente
sfruttabile al meglio secondo i relativi parametri edificatori. Il piano di
protezione ha invece reso inedificabile la parte migliore del mappale e ridotto
le possibilità di sfruttamento di quella restante, tant'è vero che la
superficie di mq 4654 rimasta edificabile soggiace alle restrizione della zona
SIII ed ha una forma irregolare a losanga suscettibile di comportare difficoltà,
limitazioni e maggiori costi di costruzione. Posto che nel 1974 il valore del
terreno si aggirava sui 400.- fr. il mq e ritenuto come i vincoli abbiano
deprezzato la proprietà in ragione di almeno il 25%, il ricorrente chiede un
indennizzo di fr. 706'000.- (fr. 100.- il mq x 7060 mq), sottolineando che
l'attuale utilizzazione del fondo potrebbe venir preclusa a breve termine, che
il PR ha di fatto assegnato alla zona edificabile il comparto nel quale si
trova la particella e che l'istituzione della zona di protezione lo ha colpito
in modo assai pesante e praticamente esclusivo.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
ed il Municipio di __________, i quali postulano la conferma della decisione impugnata
senza formulare particolari osservazioni.
H. In data 18 giugno 1996 il
Tribunale ha compulsato presso l'UT di __________ una mappa aggiornata, il PGC,
il piano delle zone e la risoluzione di approvazione del PR 1980, estraendo delle
fotocopie parziali che sono state acquisite agli atti. Presso il medesimo
ufficio sono state successivamente raccolte ulteriori informazioni circa lo
stato di urbanizzazione nel quale si trovava la zona in esame nel 1974. Di
tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base
agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio
dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).
-
Come in prima istanza,
anche in questa sede la materia del contendere si concentra essenzialmente sul
quesito a sapere se il proprietario del mapp. __________ possa pretendere un'indennità
in seguito alle restrizioni imposte sul suo fondo dal piano di protezione del
pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________. Le limitazioni
sancite dal PR del 1980 non appaiono infatti determinanti nella misura in cui
costituiscono con ogni evidenza il riflesso dei pregressi vincoli di protezione
istituiti nel 1974 in applicazione dell'art. 30 dell'allora vigente legge federale
contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971. Ai fini del giudizio
risulta quindi decisiva la situazione esistente nel 1974, epoca in cui la
destinazione d'uso del suolo era ancora regolamentata in modo risolutivo dalla
LIA dianzi citata.
-
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una restrizione di diritto pubblico della proprietà
fondiaria, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un'espropriazione
formale, non dà luogo di regola ad indennità se assurge a provvedimento di
polizia in senso stretto, qualunque sia la sua gravità. Sono tali gli interventi
nei confronti del perturbatore tendenti ad ovviare ad un pericolo concreto
(cioè serio ed incombente) per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la
salute pubblica, connesso con la prospettata utilizzazione di un fondo, quando
la competente autorità attualizza a questo scopo un divieto legale, definendo
soltanto, per rispetto a tale utilizzazione, i limiti di polizia della libertà
del proprietario, che sempre devono essere rispettati. Tuttavia questo
principio non ha validità assoluta: solo i provvedimenti di polizia che appaiono
necessari in forza del principio della proporzionalità non danno luogo ad
indennità, non invece quelli che vanno oltre a quel che è indispensabile per
porre riparo al pericolo serio ed incombente. Il Tribunale federale ha
riservato tre possibili eccezioni alla regola della non risarcibilità dei
provvedimenti di polizia in senso stretto: il caso di un divieto di costruzione
di natura non solo poliziesca, ma anche pianificatoria, quello del divieto di
un uso attuale e quello, infine, ove l'adozione di una zona di protezione
cagiona il declassamento ("Auszonung") di un terreno vuoi
edificabile, vuoi parzialmente dotato d'infrastrutture, oppure si apparenta ad
un simile declassamento. Il problema del declassamento può porsi esclusivamente
se i vincoli della zona di protezione sono incompatibili con quelli della zona
prevista dal piano di utilizzazione. Non sussiste inoltre espropriazione
materiale, nonostante un declassamento, se il provvedimento di polizia tende a
proteggere direttamente il proprietario fondiario che ne è gravato (STF 22
aprile 1994 in re C. c. Comune di __________ e __________; DTF 106 Ib 332 consid.
4, 337 consid. 5; RDAT 1983 N. 80).
3.1. Nel caso di specie, i vincoli imposti sulla proprietà
del ricorrente con l'istituzione del piano di protezione non avevano carattere
pianificatorio, né hanno impedito che il fondo potesse continuare ad essere
utilizzato quale deposito di un'impresa di costruzioni. Non tendevano neppure a
tutelare direttamente il proprietario, essendo manifestamente volti a
salvaguardare un'opera di interesse pubblico quale il pozzo di captazione dell'acquedotto
comunale di __________.
Stando così le cose, occorre ulteriormente esaminare se il
mapp. __________ è stato oggetto di un declassamento o è venuto a trovarsi in
una situazione equipollente.
3.2. Premessa al riconoscimento di un declassamento in senso
lato è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio.
Nell'indagine volta a stabilire se un fondo è suscettibile di sfruttamento
edilizio occorre tenere presenti tutte le circostanze fattuali e giuridiche che
in qualche modo influiscono sulle speranze edificatorie, segnatamente le
disposizioni federali, cantonali e comunali vigenti nel momento determinante,
lo stadio in cui si trova la pianificazione comunale e cantonale, lo stato di
urbanizzazione e particellare dei fondi, come pure lo sviluppo edilizio della
zona (DTF 106 Ia 373 e riferimenti ivi citati; Knapp, Précis de droit
administratif, N. 2246). Non esiste infatti declassamento laddove neppure prima
dell'intervento inibitorio non era possibile edificare.
A giusto titolo il Tribunale di espropriazione ha negato la
sussistenza di un declassamento vero e proprio inteso quale esclusione da una
zona edificabile conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti
dalla LPT (DTF 119 Ib 124, 118 Ib 38, 117 Ib 4).
Nel 1974 il mapp. __________ era tuttavia edificabile in base
al vecchio regolamento edilizio di __________ approvato dal Governo in data 2
marzo 1965; secondo questa normativa il fondo si trovava infatti in zona A
(art. 5), ove era possibile costruire abitazioni intensive e artigianato (art.
6).
Ma non solo. La particella era deducibile in edificazione
anche in virtù degli allora vigenti art. 19 LIA e 28 OPA, ai sensi dei quali
nei comuni come __________ privi di un PR e di un PGC giuridicamente vincolanti
si potevano erigere costruzioni nel territorio edificabile ristretto, ovvero
sui "terreni urbanizzati o in via di esserlo" (cfr. art. 28 OPA; Rep.
1980 p. 10 ss.). A quei tempi la proprietà __________ era già parzialmente
edificata (le costruzioni - poste a N - risalgono al 1962). Si trovava oggettivamente
discosta dal centro abitato di __________ e non era ancora servita direttamente
dalle canalizzazioni, ma era dotata di un accesso sufficiente (da Via
__________) e rientrava nelle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del
Comune; in effetti, l'ente pubblico era intenzionato già allora a posare un
collettore di gronda lungo il suo fianco W (poi realizzato nel 1978) e ad includerla
parzialmente in zona RAr4 (proposito, questo, concretizzato nel progetto
pianificatorio sottoposto nel 1976 all'esame preliminare del Dipartimento
dell'ambiente). Alla luce di questi elementi, se ne deve dedurre che nel 1974
il mapp. __________ era edificabile in quanto appartenente al territorio
edificabile ristretto.
Posta questa premessa e assodato che il piano di protezione
del pozzo di captazione dell'acquedotto ha imposto un divieto di costruzione
sull'angolo S-E del fondo, non si può negare che il provvedimento di polizia in
oggetto ha avuto, perlomeno sulla porzione di terreno inclusa nella zona II,
conseguenze equivalenti a quelle indotte da un autentico declassamento e come
tali suscettibili di dar luogo a indennità qualora siano adempiuti i requisiti
di un'espropriazione materiale.
3.3. La giurisprudenza del Tribunale federale ha coniato il
concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e
lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale
inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo
questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il
prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente
grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali
derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può
ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un
numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro
l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso
("Sonderopfer") e tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 119
Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al
riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere
oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid.
4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata). L'avverarsi di un'espropriazione
materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia
intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente
ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento
riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce
solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT
II-1994 N. 63).
Nell'evenienza concreta, il divieto di costruzione imposto
sull'angolo S-E (ca. 2400 mq) della proprietà __________ ha indubitabilmente
mortificato le potenzialità edificatorie che quella porzione di terreno
possedeva prima dell'istituzione del piano di protezione del pozzo (cfr.
consid. 3.2.). L'intensità del vincolo fa sì che il ricorrente sia stato
privato di una delle facoltà essenziali discendenti dal suo diritto di proprietà,
facendogli subire un'espropriazione materiale per la quale deve essere adeguatamente
risarcito. Siffatta conclusione s'impone anche per ragioni di equità e di parità
di trattamento, ove solo si consideri che nel frattempo il Comune ha acquistato
tutti i terreni non edificati gravati da identica limitazione (mapp. no.
__________, __________, __________, __________ e __________) pagando un prezzo
manifestamente corrispondente al loro valore edilizio (fr. 398.-/mq).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso dev'essere accolto e gli atti rinviati all'autorità
inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 LPamm) quo all'eventuale
indennità dovuta all'insorgente.
Ai fini della commisurazione della medesima il primo giudice
dovrà valutare con l'ausilio dei suoi periti se l'espropriazione materiale non
si è per caso estesa a tutta la superficie della particella e se perdura
tuttora. In effetti, a seguito di una variante di PR nel frattempo approvata
all'evidente scopo di contenere il danno cagionato al proprietario, l'angolo
S-E del fondo è stato incluso in zona inedificabile con la possibilità di
computare i suoi indici in quelli del settore ubicato in zona RAr4. Occorrerà
quindi apprezzare la portata di questa variante, accertando se il ricorrente,
stante la particolarissima sagomatura della porzione assegnata alla zona RAr4,
potrebbe effettivamente trarne qualche beneficio in caso di (ri)edificazione.
Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale, la prima
istanza dovrà esaminare se il proprietario non ha comunque diritto ad un risarcimento
per il blocco del terreno intervenuto a far tempo dal 1974 (cfr. DTF 120 Ib
465).
Il Tribunale di espropriazione dovrà infine tener presente
che il vincolo AP istituito nel 1980 è andato a gravare tutto il sub. i di 3823
mq e non solo i ca. 2400 mq compresi nella zona di protezione II del pozzo; tra
il 1980 ed il 1994 oltre 1400 mq del mappale potrebbero pertanto esser stati
colpiti da un'espropriazione materiale temporanea suscettibile di ingenerare
indennizzo alle condizioni indicate nella precitata giurisprudenza del
Tribunale federale.
- La tassa di giudizio e le
ripetibili seguono la soccombenza del Comune di __________ che ha resistito
alle richieste dell'insorgente (art. 28 e 31 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 19, 30 LIA; 28 OPA; 9, 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 ottobre 1995 (no. 17/91) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina per nuovo giudizio.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- (ottocento) è posta a carico del Comune di __________, con l'ulteriore
obbligo di versare al ricorrente fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comune
di Pregassona rappr. dal Municipio,
6963 Pregassona
Tribunale
di Espropriazione della Giurisdizione Sottocenerina, 6900 Lugano.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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