AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1995.8
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, TRAM
Incarto n. 50.95.00008 ES 6/95 cm
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 1995 del
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che la Parrocchia di __________, con istanza 25 maggio 1993, ha avviato nei confronti dell'insorgente a dipendenza dell'imposizione di un vincolo AEP sul mappale __________ RFD di __________;
viste le risposte:
7 marzo 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
27 marzo 1995 della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La Parrocchia di __________ è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo prativo in declivio e di forma irregolare sito a ovest della strada cantonale __________, nelle immediate vicinanze della __________ e del cimitero.
B. In data 7 ottobre 1975 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del Comune di __________ (PR 1975), con la conseguente inclusione di ca. 1'265 mq di questa particella di complessivi mq 3'628 in zona AEP; il vincolo è stato istituito in vista di un ampliamento del locale cimitero.
I termini di attuazione del PR 1975 sono stati prorogati a due riprese: la prima volta sino al 7 ottobre 1987, la seconda con scadenza 7 ottobre 1990.
La successiva revisione del PR approvata dal Governo il 13 gennaio 1993 ha portato all'inserimento di tutto il fondo in zona AP-EP; i 2'363 mq antecedentemente posti in zona R3 sono stati infatti gravati da un vincolo EP allo scopo di edificare in loco un magazzino comunale.
C. A far tempo dal 1989 il Consiglio parrocchiale ha intavolato intense trattative con l'Esecutivo di __________ per la cessione del terreno. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo bonale, con istanza 25 maggio 1993 la Parrocchia ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina l'avvio di una procedura di stima ex art. 39 Lespr, notificando una pretesa d'indennizzo di fr. 1'268'050.- per l'espropriazione materiale e formale di tutto il mapp. __________.
Nella sua risposta 23 luglio 1993 il Municipio ha comunicato che nel frattempo il Comune aveva deciso di acquistare solo la superficie (mq 1'265) necessaria all'ampliamento del cimitero e di affrancare dal vincolo la parte restante della proprietà per reinserirla in zona edificabile. Constatato come in passato la Parrocchia non avesse mai inoltrato richieste risarcitorie a titolo di espropriazione materiale, il convenuto ha proposto al Tribunale di accordare alla Parrocchia un'indennità corrispondente al prezzo usualmente pagato per l'acquisto di terreni agricoli.
Con scritto 19 luglio 1994 il Comune ha poi fatto sapere che in data 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato aveva approvato la variante di PR destinata a ricollocare 2'363 mq del fondo in zona R3 e che 1'070 mq di questa porzione ormai edificabile erano stati venduti alle PTT previo frazionamento e conseguente formazione di una nuova particella (no. __________).
All'udienza di conciliazione del 22 novembre 1994 il giudice delle espropriazioni ha sottoposto alle parti una soluzione transattiva che non ha trovato accoglienza da parte del Comune.
D. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 26 gennaio 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto alla Parrocchia di __________ un'indennità di fr. 160.- il mq per l'espropriazione materiale e formale di ca. 1'265 del mapp. no. __________, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dal 18 gennaio 1993.
Accertata la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR 1975, il primo giudice ha proceduto ad una stima unica deducendo in sostanza il valore dello scorporo espropriato dagli indennizzi (da un minimo di fr. 80.-/mq ad un massimo di fr. 110.-/mq) accordati in passato ai proprietari dei terreni posti in zona AEP per la realizzazione della Casa comunale, dell'asilo e delle circostanti attrezzature pubbliche (impianti sportivi, posteggio, ecc.). La miglior posizione del fondo parrocchiale rispetto a quelle particelle ha tuttavia indotto il Tribunale di espropriazione a concedere un'indennità di gran lunga superiore: in concreto fr. 160.- il mq.
E. Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga limitata a fr. 30.- il mq; in via subordinata l'ente pubblico postula una riduzione del risarcimento a fr. 100.-/mq.
Richiamandosi alla STA 26 agosto 1991 in re F. (= RDAT I-1992 N. 49), il ricorrente sostiene innanzi tutto che le pretese avanzate nel 1993 dalla Parrocchia a titolo di espropriazione materiale sarebbe perente in difetto di una tempestiva notifica entro il termine decennale di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr; ne consegue che il valore odierno della proprietà parrocchiale, in quanto priva di prerogative edilizie, dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.- fr. il mq (valore agricolo).
Preso atto delle indennità fissate da questo Tribunale per l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi (80-110.- fr. il mq), il Comune ritiene d'altronde che il valore pieno del mapp. 760 nell'ottobre 1975 non possa essere superiore a fr. 100.- il mq considerata soprattutto l'infelice collocazione del fondo a ridosso del cimitero.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la Parrocchia di __________, la quale contesta le tesi dell'insorgente appoggiandosi alla più recente giurisprudenza dello scrivente Tribunale pubblicata nella RDAT II-1994 N. 64; la resistente sottolinea inoltre i pregi del proprio mappale, che si trova all'interno di un quartiere di ville in collina e gode di una buona insolazione.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); la situazione dei luoghi, segnatamente la posizione e le peculiarità del fondo espropriato, così come le caratteristiche delle particelle prese in considerazione dal primo giudice per l'estimo, sono infatti perfettamente note al Tribunale.
La problematica in esame è già stata sottoposta al Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi nel 1990 su una fattispecie per certi versi analoga a quella qui dedotta in giudizio (STF 23 agosto 1990 in re A. e LLCC pubbl. nella RDAT II-1991 N. 68). In quel caso, tuttavia, l'Alta Corte federale aveva lasciato la questione indecisa (cfr. consid. 3c) annotando in particolare come l'approvazione del nuovo PR fosse avvenuta 6 giorni dopo la scadenza di quello antecedente, lasso di tempo durante il quale il fondo gravato dal vincolo AP/EP era rimasto colpito dal blocco edilizio di cui all'art. 25 bis cpv. 1 LE 1973. In effetti, una volta adottato dal Consiglio comunale, il nuovo PR - che prevedeva il mantenimento del terreno dei ricorrenti nella stessa zona
La prima parte della teoria affacciata dal Tribunale federale non contribuisce a risolvere il presente caso, poiché l'attuale PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato a distanza di quasi tre anni dalla sua pubblicazione, avvenuta dal 19 febbraio al 20 marzo 1990. In effetti, l'art. 66 cpv. 3 LALPT - che in parte ha ripreso i contenuti dell'or abrogato art. 25 bis cpv. 3 LE 1973 - prevede che il blocco edilizio decade se il governo non approva il PR entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
Riprendendo tuttavia il secondo ragionamento esposto nel 1990 dall'Alta Corte federale, nell'evenienza concreta si potrebbe invero sostenere che i 1'265 mq della part. __________ colpiti dal vincolo AEP non hanno mai riacquistato vocazione edilizia posteriormente alla decadenza del PR 1975; il loro assetto pianificatorio è rimasto immutato nel tempo. Con l'entrata in vigore di quel PR lo scorporo in oggetto ha infatti trovato un ben preciso collocamento che il susseguente PR del 1993 ha semplicemente recuperato e ribadito.
Quest'ultima tesi è stata recentemente ripresa e sviluppata anche dal Tribunale della pianificazione del territorio (TPT). Chiamato a pronunciarsi sulla sorte di un vincolo AP/EP che il PR aveva imposto nel 1975 su un terreno di __________, il TPT ha escluso che il suddetto vincolo fosse decaduto alla scadenza del termine di attuazione del PR (TPT 6 febbraio 1996 in re __________). I giudici della pianificazione sono giunti a quella conclusione ritenendo in sostanza che il principio della durata indeterminata dei PR racchiuso nell'art. 21 LPT entrato in vigore il 1° gennaio 1980 dovesse prevalere su norme contrarie di diritto cantonale quali l'art. 23 LE 1973, impedendo ai vincoli contemplati dal PR di decadere. Al vincolo decaduto - ha osservato il TPT - subentra uguale vincolo. Non basta quindi per toglierlo dal fondo gravato che il vincolo venga a scadenza, occorre per giunta che il comune non lo ripresenti. Se lo fa, il fondo continua a essere vincolato. In realtà, sotto il profilo pianificatorio, il nuovo PR nel ripresentare le opere pubbliche non ancora attuate non fa che continuare il precedente. La cesura è guarita dalla ripresentazione. I due tronconi si congiungono riformando l'unità.
L'opinione del TPT merita di essere condivisa. Con l'entrata in vigore della LPT, che per bisogni di sicurezza giuridica (cfr. DFGP/UPT, Commento LPT, N. 6 ad art. 21) ha conferito ai PR durata indeterminata, le restrizioni previste da tutti i PR comunali non decadono fintanto che un nuovo piano d'utilizzazione non viene a modificare il pregresso assetto pianificatorio affrancando i fondi gravati.
Ne segue che alla scadenza dei termini di attuazione del PR 1975 di __________ il vincolo AEP imposto quindici anni prima sul mapp. __________ non ha cessato di esplicare i propri effetti, continuando ad ingenerare espropriazione materiale. Il dies aestimandi va quindi fissato al 7 ottobre 1975, così come deciso dal primo giudice e riconosciuto dalle stesse parti in causa. Nel caso specifico, la correttezza di questa soluzione è oltretutto avvalorata dal fatto - deducibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti - che in realtà la Parrocchia ha manifestato con sufficiente chiarezza la propria volontà di farsi risarcire già nel 1989 (cfr. consid. 5), anno in cui le pretese notificate non potevano che riferirsi alle conseguenze del vincolo imposto nel 1975.
In effetti, la questione sollevata dal Comune è già stata essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente Tribunale nell'ambito di una pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT II-1994 N. 64) che ha generato un cambiamento di giurisprudenza - in seguito sempre riconfermato - circa la portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988.
In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione di tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.). Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che "le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese". L'art. 75 cpv. 2 Lespr stabilisce da parte sua che "il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti". Per "presente legge" è da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2 (cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64).
La dottrina ticinese concorda nel ritenere che il termine di dieci anni di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr si applica anche a tutte le restrizioni preesistenti e decorre a partire dal 6 maggio 1988, ossia dalla data di entrata in vigore della modifica della Lespr del 21 marzo 1988 (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 765).
Ne consegue che le pretese d'indennizzo notificate dalla Parrocchia si appalesano tempestive.
4.1. In caso di espropriazione materiale il momento determinante per la valutazione dell'indennità è il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio che ha comportato la restrizione della proprietà (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e).
Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), senza riguardo al fatto che l'espropriato abbia eventualmente fin dall'inizio sollecitato l'espropriazione formale (DTF 97 I 815/816; 108 Ib 334 consid. 4b), con la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini della espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione nel corso degli anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib 334 consid. 4c).
Operando una stima unica il Tribunale di espropriazione da implicitamente atto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato. A giusto titolo, poiché le approfondite indagini recentemente effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano che a far tempo dal 1977 nel Luganese non è infatti intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi agricoli (RDAT II-1994 N. 64).
Ai fini della determinazione dell'indennità è quindi sufficiente attenersi al valore edilizio del mapp. no. __________ nell'ottobre 1975.
4.2. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, op. cit., N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; DTF 115 Ib 408).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA 2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92).
Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
Come ben ricorda il ricorrente e lo stesso Tribunale di espropriazione, per acquisire la proprietà dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e di alcuni posteggi il Comune di __________ ha dovuto sborsare cifre che vanno da un minimo di fr. 80.- il mq per i mapp. no. __________ e __________ privi di accesso ad un massimo di fr. 110.- il mq per i mapp. no. __________, __________ e __________ confinanti con la strada __________. Queste indennità, convenute tra le parti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, appaiono significative nella misura in cui si riferiscono tutte a superfici che al pari della part. no. __________ sono state inserite in zona AEP e colpite da espropriazione materiale con l'approvazione del PR 1975. Altrettanto significative risultano le indennità di fr. 80.- il mq che il Tribunale federale ha accordato ai proprietari delle part. __________, __________, __________ e __________ per la cessione al Comune dei suddetti mappali siti sulla riva orientale del lago ed oggetto di espropriazione materiale a dipendenza di una variante di PR approvata dal Governo il 30 settembre 1976 (cfr. decreto di stralcio a seguito di transazione 1° dicembre 1987 prolato dal TF in re Comune di __________ c. __________, __________ e __________).
Rispetto ai terreni pianeggianti e, a mente del Tribunale di espropriazione, un tempo paludosi che gravitano attorno alla nuova Casa comunale, la proprietà della Parrocchia si trova effettivamente in posizione più elevata e quindi migliore dal profilo dell'insolazione e della panoramica. Il primo giudice ha tuttavia omesso di considerare che tale vantaggio è indubbiamente svilito dalla presenza del cimitero contermine e dalla stessa collocazione del fondo espropriato tra due arterie (le cantonali - /- e -) che anche in passato potevano essere fonte di immissioni foniche ed atmosferiche superiori a quelle dei mapp. __________, __________ e __________. D'altro canto, la part. __________ presenta un dislivello abbastanza accentuato per imporre a chi costruisce dei lavori di sbancamento, con costi complessivi di edificazione superiori a quelli degli appezzamenti espropriati nel frattempo, del tutto pianeggianti e già allora suscettibili di sfruttamento edilizio senza eccessive spese di risanamento o di bonifica (cfr., a tal riguardo, STA 20 febbraio 1986 in re Comune di __________ c. G., M. e Q., dalla quale emerge che nel 1976 neppure i fondi a lago erano comprovatamente paludosi e necessitavano di particolari misure di consolidamento per essere edificati). L'area dell'espropriata è inoltre più distante dal lago e dal nucleo del paese.
Le qualità ed i difetti del terreno in discussione tendono pertanto a compensarsi fino a consentire un riferimento attendibile alla cifra pagata dal Comune per l'acquisto dei mapp. no. __________, __________ e __________, di modo che al sedime della Parrocchia può essere attribuito un valore venale, al 7 ottobre 1975, di fr. 110.- il mq. Questa somma si avvera certamente adeguata alle peculiarità della part. no. __________ e conforme all'andamento manifestatosi all'epoca nel mercato immobiliare delle superfici assegnate alla zona R3 di __________.
Siffatto risultato è peraltro parzialmente confortato dalle conclusioni peritali dell'arch. __________ di __________ che per incarico del Comune ha stimato in fr. 90.- il mq il valore dello scorporo espropriato (cfr. perizia 18 marzo 1980, p. 7). A scanso di equivoci occorre comunque sottolineare che il referto va considerato di parte e propone valori di mero apprezzamento.
Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nel giugno del 1989 erano già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto il mapp. __________ al Comune. Lo comprova il tenore dello scritto 18 luglio 1990 (doc. D) che il Municipio ha indirizzato al Consiglio parrocchiale in risposta ad una richiesta del 13 giugno 1989, confermandogli il proprio interesse all'acquisto del terreno per il prezzo di fr. 600'000.-. Ora, se è ben vero che nella citata missiva si precisava che la conclusione dell'affare sarebbe dipesa dalle decisioni del Consiglio comunale, è altrettanto vero che l'incoraggiante e precisa offerta dell'Esecutivo ha fatto nascere nella Parrocchia precise aspettative, poi deluse, in punto alla possibilità di addivenire entro breve termine alla stipulazione del divisato negozio senza dover far capo a qualsivoglia procedura espropriativa. Lo stato di trepidante e speranzosa attesa in tal senso vissuto dalla Parrocchia traspare anche dai successivi scambi di corrispondenza. Il Municipio ha insomma indotto la proprietaria a temporeggiare con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi trattativa; di per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se il Comune avesse escluso fin dall'inizio la possibilità di un accomodamento bonale è assai probabile che l'interessata si sarebbe regolata di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa.
Ragioni dedotte dal principio della buona fede impongono dunque che alla Parrocchia siano corrisposti gli interessi d'uso (al tasso praticato dalle CFS) a contare dal 13 giugno 1989.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone pertanto di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili si ritengono invece compensate (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LPT; 23, 25 bis LE 1973; 66 LALPT; 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"1. Per l'espropriazione materiale e formale di mq 1'265 della part. no. __________, il Comune di __________ verserà alla Parrocchia di __________ un'indennità di fr. 110.- il mq oltre interessi ai seguenti tassi annui:
del 5,5% dal 13 giugno 1989 al 31 maggio 1990;
del 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993;
del 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993;
del 5% dal 1° ottobre 1993 in avanti."
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta per metà a carico del Comune di __________ e per il resto a carico della Parrocchia. Si danno per compensate le ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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