AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.10
Data decisione, Autorità: 13.03.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00010 ES 4/96 cm
Lugano 13 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 12 giugno 1994 di
(rappr. dal dott. __________)
b) 13 giugno 1994 del
(patr. dall'avv. __________)
contro
la decisione 18 aprile 1994 (no. 398/79) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che __________, con istanza 16 maggio 1991, ha avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione di un vincolo __________ su parte del mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
10 agosto 1994 del Tribunale di espropriazione
29 agosto 1994 del Comune di
al ricorso di __________;
10 agosto 1994 del Tribunale di espropriazione
30 agosto 1994 di __________
al ricorso del Comune di __________;
richiamata la sentenza 6 giugno 1995 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________ è diventata proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, di complessivi mq 24'871, così censita a RF:
A) fabbricato abitato mq 195
B) fabbricato abitato mq 143
C) portico mq 37
D) fabbricato mq 18
E) fabbricato mq 232
f) piazzale mq 259
g) posteggio mq 63
h) giardino mq 241
i) prato vignato mq 23'683
Il fondo, pianeggiante e di forma irregolare, è situato nei pressi della chiesa e della casa parrocchiale in località "__________", a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.
B. In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale in zona __________ allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/culturale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.
La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della particella no. __________ sono rimasti colpiti dal vincolo __________, mentre la parte restante è stata inclusa in zona R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, tuttavia il loro gravame è stato formalmente ritirato in data 10 novembre 1988.
C. L'11 maggio 1988 gli __________ hanno presentato una notifica di pretese al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, chiedendo un indennizzo di fr. 340.- il mq per l'espropriazione materiale dell'area gravata dal vincolo __________. Inoltrata senza il consenso di tutti gli eredi, la procedura è stata dapprima sospesa indi definitivamente abbandonata per volontà di __________, che nel frattempo - a seguito di divisione ereditaria - era diventata proprietaria unica del mapp. no. __________ RFD di __________. Quest'ultima ha successivamente intavolato intense trattative con il Comune per la cessione parziale o totale della superficie vincolata.
D. Venuta meno la possibilità di un accordo bonale, con scritto 16 maggio 1991 __________ ha notificato al Comune di __________ una pretesa d'indennità di fr. 500.- il mq, oltre interessi, per titolo di espropriazione materiale.
Nel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni contrapposte. Il Comune, fondandosi apertamente sulla sentenza 23 agosto 1990 del Tribunale federale e pubblicata in RDAT II-1991 N. 68, ha offerto un indennizzo di fr. 60.- il mq (oltre all'interesse d'uso a far tempo dal 16 maggio 1991) sulla base di un dies aestimandi riportato al 6 aprile 1973, data dell'entrata in vigore del PR 1973. L'espropriata ha invece ribadito le proprie richieste risarcitorie fondate sui valori di mercato di questi ultimi anni, sostenendo che la data determinante per l'estimo si situerebbe al più presto al momento dell'approvazione del PR 1986 (12 aprile 1988) e quella per la decorrenza degli interessi all'8 novembre 1988, giorno in cui ha indirizzato una lettera al Municipio di __________ manifestando la sua chiara intenzione di essere indennizzata. Riguardo alla problematica del dies aestimandi, il patrocinatore dell'istante ha contestato senza mezzi termini la giurisprudenza federale, segnatamente quella pubblicata in DTF 109 Ib 257, riproponendo in sostanza il discorso critico sviluppato in un suo recente trattato di diritto amministrativo (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, p. 410) secondo cui in virtù del principio della non retroattività delle leggi, alle restrizioni istituite prima dell'entrata in vigore della LPT sarebbe applicabile il diritto cantonale e quindi l'art. 19 Lespr 1971, che stabilisce quale momento determinante per la valutazione dell'indennità espropriativa quello dell'emanazione del giudizio di stima da parte del Tribunale di espropriazione.
E. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 18 aprile 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto a __________ un'indennità di fr. 60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di __________ conseguente all'entrata in vigore del PR 1973, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'8 novembre 1988.
Data per scontata la sussistenza di un'espropriazione materiale ed evocati i principi scaturiti dalla costante giurisprudenza federale sia in tema di dies aestimandi che di decorrenza degli interessi, con dovizia di motivazione il primo giudice ha escluso innanzi tutto che la legge cantonale di espropriazione del 1971, emanata prima della LPT, abbia istituito un regime specifico in materia di espropriazione materiale più favorevole di quello giurisprudenziale sviluppato dal Tribunale federale; per capirlo basta riferirsi ai materiali legislativi, dai quali si può tranquillamente desumere che ad eccezione dell'art. 39 le norme della Lespr sono state coniate esclusivamente in funzione dell'espropriazione formale. Non vi sarebbe quindi motivo alcuno per discostarsi dalla soluzione giuridica adottata nella "pratica __________ ", che aveva per oggetto una fattispecie del tutto identica a quella attualmente dedotta in giudizio: nel solco di quanto deciso dal Tribunale federale in quel caso (STF 23 agosto 1990), anche in questo il dies aestimandi deve essere dunque fissato in corrispondenza del 6 aprile 1973, data in cui è entrato in vigore il primo PR di __________ ed il vincolo generatore di espropriazione materiale. Conclusione, questa, che non può essere sovvertita neppure da considerazioni legate alla presunta violazione del principio della buona fede e riferite all'infelice formulazione degli art. 37 LE 1940 e 26 LE 1973, che in combinazione con l'art. 39 Lespr 1971 avrebbero potuto esercitare un effetto fuorviante sui proprietari di fondi colpiti da vincoli di PR.
Il Tribunale di espropriazione ha infine deciso di assegnare gli interessi d'uso a far tempo dall'8 novembre 1988, giorno in cui l'espropriata, con una lettera indirizzata al Municipio, ha manifestato a titolo cautelativo l'intenzione di farsi risarcire in futuro delle conseguenze inerenti al vincolo pianificatorio.
F. Avverso il predetto giudizio entrambe le parti in causa sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
a) Con ricorso 12 giugno 1994 __________ ha riproposto essenzialmente le medesime argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, contestando in particolare il dies aestimandi preso in considerazione dal Comune e dal primo giudice.
La ricorrente ha riaffermato che il caso avrebbe dovuto essere risolto esclusivamente alla luce della LE 1940 vigente al momento dell'approvazione del PR 1973 di __________, la quale ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 34 e 37 LE 1940). Gli art. 26 LE 1973 e 39 Lespr 1971 non hanno sostanzialmente mutato siffatto quadro giuridico, per cui con l'approvazione del nuovo PR del 1988 i proprietari hanno acquisito la legittimazione a domandare l'espropriazione totale del fondo gravato secondo il suo valore al momento della decisione del Tribunale di espropriazione (art. 19 frase 2 Lespr). __________ ha ribadito pertanto che sulla scorta del tenore letterale della LE 1940 non le si potevano opporre leggi e nozioni giurisprudenziali elaborate posteriormente senza violare il principio della buona fede; nel suo caso doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 19 Lespr.
Sempre in tema di dies aestimandi nell'ambito dell'espropriazione materiale, l'insorgente ha avversato le tesi affacciate dal primo giudice sostenendo che a livello legislativo non vi è alcuna lacuna, la Lespr essendo chiaramente applicabile nel suo complesso, art. 19 compreso, "a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione" (art. 1 cpv. 2 Lespr). Questa soluzione - ha aggiunto - è stata adottata da leggi di altri cantoni (__________ in particolare) e sarebbe stata avallata anche dalla prassi dei tribunali, tant'è che nella sentenza 6 maggio 1976 prolata in re __________ e __________ il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato determinante ai fini della valutazione di un'indennità di espropriazione materiale il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione.
L'espropriata ha d'altronde qualificato la sentenza impugnata siccome arbitraria, anche perché il giudice di prime cure ha fissato l'indennità di fr. 60.- il mq in base ai valori del 1973, senza tener conto della svalutazione della moneta intervenuta in questi ultimi venti anni. Prendendo in considerazione la diminuzione del potere d'acquisto del franco, l'indennizzo avrebbe dovuto essere di fr. 127.62 il mq.
La ricorrente ha invitato infine questo Tribunale a specificare l'ammontare dei tassi usuali d'interesse praticati dalle CFS.
b) Il Comune di __________ si è limitato a contestare gli interessi, nella misura in cui questi sono stati riconosciuti a far tempo dall' 8 novembre 1988.
Ricordato come per costante prassi del Tribunale federale l'interesse espropriativo d'uso spetti al proprietario colpito a partire dal momento in cui egli ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di farsi risarcire, l'insorgente ha postulato che nell'evenienza concreta l'interesse venisse fatto decorrere dal 16 maggio 1991, data in cui l'espropriata ha notificato formalmente e senza riserve le proprie pretese.
Previo annullamento del dispositivo no. 2 della querelata pronunzia il Comune ha chiesto inoltre che all'espropriata non venissero assegnate ripetibili per la procedura di prima istanza.
Con giudizio 12 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto entrambe le impugnative.
Questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che le norme cantonali invocate dall'espropriata non le avessero accordato una protezione più estesa di quella offerta dal diritto federale e che la proprietaria avesse manifestato inequivocabilmente la propria volontà di farsi risarcire in data 8 novembre 1988. Per finire, ha quindi tutelato ampiamente le deduzioni operate dal Tribunale di espropriazione in ordine al dies aestimandi, alla quantificazione dell'indennità ed al giorno di decorrenza degli interessi espropriativi d'uso.
G. Adito da __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 6 giugno 1995 il Tribunale federale ha parzialmente riformato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha in pratica confermato le decisioni del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina e del Tribunale cantonale amministrativo laddove fissavano il dies aestimandi al 6 aprile 1973 e riconoscevano all'espropriata un indennizzo di fr. 60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di __________.
Per ragioni dedotte dal principio della buona fede, il Tribunale federale ha tuttavia fatto decorrere gli interessi dal 6 aprile 1973, ovvero dall'entrata in vigore del PR, accogliendo parzialmente il gravame interposto dalla ricorrente.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in diritto
I gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 LPAmm) in base agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPAmm).
Rispetto ai giudizi delle istanze cantonali, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dal 6 aprile 1973, poiché
"al momento in cui il vincolo litigioso è entrato in vigore la situazione giuridica non appariva chiara, perlomeno ad un profano. Il testo legale dell'art. 37 cpv. 1 LE 1940 dava a credere ai cittadini che non potevano richiedere nessuna indennità per le limitazioni previste dal PR. Nella sua decisione del 6 aprile 1973 d'approvazione del PR 1973, notificata all'autore della ricorrente, lo stesso Consiglio di Stato aveva confermato che il Comune non era tenuto a versare indennità alcuna se non espropriava i fondi colpiti. In concreto, la situazione appare diversa da quanto ipotizzato nel caso __________ (DTF 109 Ib 262/63). La constatazione del Governo equivale ad un'errata indicazione delle vie di ricorso, che, secondo un principio generale ed invalso, non dovrebbe nuocere a colui che la riceve (v. art. 107 cpv. 3 OG, 38 PA). Ora, non era palese, anche per un giurista, che tale indicazione era sbagliata. In effetti, era possibile ritenere che una restrizione temporanea, come quella risultante dal PR 1973 adottato sulla base della LE 1940, non fosse così incisiva da giustificare un'indennità, ciò che apparentemente era stata la considerazione del legislatore ticinese alla base della predetta disposizione. Dal canto suo, il TE ha ritenuto che il testo legale poteva indurre in errore il cittadino e che fino alla sentenza __________ la situazione giuridica era ignorata quasi da tutti, legali e pianificatori compresi. Esso ha però rinunciato ad anticipare la data di decorrenza degli interessi al momento dell'entrata in vigore del vincolo, perché vi era stata completa inazione da parte del proprietario fino all'approvazione del PR 1988, sottolineando implicitamente che questa soluzione è poco soddisfacente. Se le preoccupazioni del TE sono comprensibili, il rifiuto dell'interesse appare troppo schematico. In effetti, gli esempi giurisprudenziali sopra illustrati non sono esaustivi. Pertanto, possono sussistere altri casi ove le circostanze ed in particolare la buona fede impongano di attenersi al principio del risarcimento del danno dovuto al ritardo nel pagamento dell'indennità per espropriazione materiale. In concreto, la buona fede impone una simile soluzione. La presunzione che il proprietario che non si manifesta rinuncia al pagamento di interessi compensatori non ha alcun senso allorquando l'inazione del proprietario sia dovuta al comportamento delle autorità, nel caso di specie del legislatore ticinese e del Consiglio di Stato. Questa soluzione si impone tanto più che, prima di conoscere la sentenza resa dal Tribunale federale il 29 agosto 1990 nella causa __________ e consorti, le due parti erano verosimilmente dell'avviso che l'indennità al m2 fosse più elevata - probabilmente a causa di un dies aestimandi diverso. Pertanto, se il Comune beneficia di una stima particolarmente favorevole, non è iniquo pretendere ch'esso paghi gli interessi a partire dal giorno in cui era dovuta l'indennità per espropriazione materiale, come sarebbe stato il caso se il proprietario non fosse stato indotto in errore."
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso 12 giugno 1994 di __________ avrebbe dovuto essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti all'insorgente per titolo di espropriazione materiale.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa presentata dall'espropriata e la reiezione integrale del ricorso inoltrato dal Comune avrebbero imposto dunque di ripartire la tassa di giustizia in ragione di ½ per parte, dando per compensate le ripetibili (art. 28 e 31 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 22 ter CF; 5, 34 LPT; 19 bis, 76 LFespr; 39 LALPT; 34, 36, 37 LE 1940; 25, 26 LE 1973; 1, 19, 39, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
"La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) è posta per metà a carico del Comune di __________ e per il resto a carico di __________.
Si danno per compensate le ripetibili."
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster