AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.22
Data decisione, Autorità: 27.02.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00022
Lugano 27 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 agosto 1996 di
Comunione ereditaria __________ composta da: ·
· __________, ·
patrocinati da avv. __________
contro
la decisione 4 luglio 1996 (no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la totalità del mapp. No. __________ ed una superficie di mq 8'611 del mapp. no. __________ in vista della realizzazione di un campo sportivo e di un posteggio;
viste le risposte:
20 agosto 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
4 settembre 1996 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e la comunione ereditaria fu __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. __________, __________ e __________ RT di __________, fondi che prima del raggruppamento terreni in atto nel comune erano così censiti a RF:
mapp. __________
prato mq 1'529
mapp. __________
discarica mq 5'599
incolto mq 952
bosco mq 12'453
mapp. __________
incolto mq 1'818
bosco mq 4'268
mapp. __________
incolto mq 570
Le part. __________ e __________ confinano a oriente con il mapp. __________, il quale a sua volta confina a E con il mapp. ; i terreni vanno quindi a formare un'unica, vasta proprietà (27'189 mq) di forma alquanto irregolare posta a N dell'agglomerato di __________ e servita a W dalla strada cantonale (). Il possedimento è raggiungibile anche da S, facendo capo ad un passaggio pedonale che si diparte da Via __________.
B. Nel febbraio del 1967 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e l'Ufficio federale delle foreste hanno rilasciato ai titolari dell'impresa di costruzioni __________ e __________ il permesso di dissodare 15'000 mq del mapp. __________ (di cui 9'500 esenti da obbligo reale di rimboschimento) per insediarvi una deponia di materiale. Con decisione 26 maggio 1981 l'UFF ha rinnovato la concessione fino al 31 dicembre 1983, autorizzando nel contempo un disboscamento temporaneo di ulteriori 3'300 mq da destinare a discarica.
Nel marzo del 1982 i proprietari hanno ottenuto dalle competenti autorità cantonali e comunali il permesso di depositare materiale di scavo e di demolizione non inquinante sulle part. __________, __________, __________, __________ e __________ di __________. Il 13 dicembre 1993, a seguito di una semplice notifica, l'impresa __________ ha conseguito dal municipio di __________ una licenza edilizia per "sistemare i mapp. __________ e __________ mediante una ricarica del terreno".
C. Il piano regolatore di __________ entrato in vigore il 16 novembre 1976, ha collocato il mapp. __________ in zona R4. Il mapp. __________ e una parte del mapp. __________ sono stati inclusi in zona forestale, mentre il mapp. __________ e la porzione W del mapp. __________ (così come la contigua part. __________ di proprietà __________) sono stati assegnati alla zona AP2 e P1. I proprietari interessati hanno invano contestato innanzi al Consiglio di Stato la legittimità di quei vincoli istituiti al fine di realizzare in loco un campo sportivo e un posteggio.
La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 10 marzo 1987 non ha modificato questo assetto pianificatorio: in particolare, l'intera part. __________ di mq 1'529 e 8'611 mq della part. __________ sono rimasti inseriti in zona AP e P.
D. A far tempo dal 1988 il municipio di __________ ha intavolato delle discussioni con i proprietari __________ e __________ nell'intento di acquisire a trattative private il terreno necessario alla creazione del campo sportivo e del relativo posteggio. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accorso bonale, l'ente pubblico
Con notifica 12 aprile 1995 i privati, propugnata la sussistenza di un legame economico tra i mapp. __________, __________ e __________, hanno chiesto l'espropriazione di tutti e tre i fondi misuranti nell'insieme 26'619 mq. Nel contempo hanno notificato un'articolata pretesa d'indennizzo di fr. 3'979'445.-- (subordinatamente di fr. 3'796'375.-- per la sola area dedotta in esproprio dal comune) partendo dal presupposto che i vincoli imposti nel 1976 non avevano ingenerato espropriazione materiale.
Il 24 maggio seguente l'ente pubblico ha domandato di essere posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso.
All'udienza di conciliazione del 19 giugno 1995 la procedura è stata sospesa per dar modo al Consiglio comunale di __________ di votare i crediti necessari all'acquisto dei terreni espropriati.
In occasione della successiva udienza tenutasi il 16 aprile 1996 i privati si sono opposti all'anticipata immissione in possesso, postulando il versamento di un congruo acconto qualora la domanda del comune fosse stata accolta; di rimando, l'ente pubblico ha osteggiato quest'ultima rivendicazione degli espropriati.
E. Con giudizio 4 luglio 1996 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'ampliamento dell'esproprio, sull'anticipata immissione in possesso e sul versamento di un acconto, respingendo tutte le domande.
In sostanza, il primo giudice ha disatteso la richiesta di ampliamento avanzata dai privati rilevando che l'utilizzo della proprietà residua conformemente alla sua oggettiva destinazione non sarebbe stato compromesso o reso più difficoltoso per effetto dell'espropriazione.
Quanto all'istanza formulata dal comune, ha escluso che in difetto del requisito dell'urgenza l'ente espropriante potesse beneficiare dell'anticipata immissione in possesso ed essere quindi astretto al versamento di un acconto o di una garanzia; ciononostante, il Tribunale di espropriazione ha autorizzato l'ente pubblico ad effettuare gli interventi (rilievi, misurazioni, ecc.) di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione dell'opera.
F. Avverso la predetta pronunzia gli espropriati insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le richieste respinte dalla prima istanza.
I ricorrenti sollecitano quindi l'espropriazione totale dell'unità economica costituita dai mapp. __________, __________ e __________, ribadendo che l'esproprio parziale prospettato dal comune farebbe perdere alla parte restante e meno pregiata della proprietà gran parte della sua potenziale funzione.
Contestano inoltre l'anticipata immissione in possesso concessa parzialmente dal Tribunale di espropriazione; negando quel privilegio nella forma ma accordandolo nella sostanza, il primo giudice avrebbe favorito l'ente pubblico a scapito dei privati, soprattutto in tema di decorrenza degli interessi e, visto l'art. 7 cpv. 2 Lespr, di rinuncia all'espropriazione.
Gli insorgenti esigono infine il versamento di un acconto di fr. 3'183'556.-- nel caso in cui la domanda di anticipata immissione in possesso formulata dal comune venisse accolta integralmente in questa sede.
G. Il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina propone la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il comune di __________, il quale contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A mente dei ricorrenti, i mapp. __________, __________ e __________ formano un'unità economica che verrebbe intaccata in maniera insostenibile dall'esproprio prospettato dal comune. Richiamandosi all'art. 5 Lespr chiedono pertanto che l'espropriazione venga estesa a tutta la proprietà.
2.1. Il primo giudice ha intravisto nella domanda di ampliamento dell'espropriazione formulata dai privati una richiesta di modifica dei piani e si è quindi pronunciato in merito prima di statuire sull'indennità di esproprio. Prematuramente, poiché a seguito della pubblicazione degli atti gli espropriati hanno inequivocabilmente postulato un'estensione dell'esproprio a tutta la proprietà e non una modifica dei piani, richiesta - quest'ultima - assimilabile ad una vera e propria opposizione all'espropriazione (cfr., sull'argomento, Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 18 ad art. 30 e N. 6 ad art. 35 LFespr). La questione dell'ampliamento, di tutt'altra natura e portata, poteva pertanto essere affrontata e decisa al termine della procedura di stima, atteso che solo le opposizioni all'espropriazione e le mere domande di modifica dei piani devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss. Lespr).
Ad ogni buon conto, la scelta processuale operata dal Tribunale di espropriazione, quantunque opinabile e determinata da un'imprecisa qualificazione della domanda presentata dagli espropriati, non viola alcuna esplicita norma essenziale di procedura e non compromette quindi la validità della pronunzia qui dedotta in giudizio, anche perché l'evasione immediata dell'istanza di ampliamento non ha minimamente limitato gli insorgenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa, né ha creato loro pregiudizi di qualsivoglia altro genere.
2.2. Giusta l'art. 5 Lespr, qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.
La norma, mutuata dal diritto federale (cfr. art. 12 LFespr), attribuisce all'espropriato il diritto di chiedere l'estensione dell'espropriazione sia nello spazio, sia sotto il profilo giuridico qualora lo scorporo espropriato venga prelevato da fondi economicamente connessi e la frazione residua ne risulti ridotta in modo da non poter più essere usata secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate (RDAT 1988 N. 67). L'istituto dell'ampliamento costituisce un'eccezione al principio di proporzionalità in virtù del quale l'ente pubblico deve limitare l'esproprio ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
2.3. Nel caso di specie i requisiti per concedere il chiesto ampliamento risultano chiaramente disattesi.
In effetti, a prescindere dal fatto che tra i mapp. __________, __________ e __________ non sembra oggettivamente sussistere il legame economico propugnato dagli espropriati (cfr., in tema, Hess-Weibel, op. cit., N. 184 ad art. 19 LFespr), non v'è chi non veda come l'espropriazione non influisca minimamente sullo sfruttamento della porzione restante della proprietà, vasta 16'479 mq, inclusa da oltre un ventennio in zona inedificabile e in gran parte ricoperta da bosco. Tale assetto la rende praticamente inutilizzabile. Nella migliore delle ipotesi, la fascia risparmiata dall'esproprio potrà essere parzialmente impiegata come discarica conformemente ai permessi di dissodamento e di costruzione ottenuti in passato. E questo indipendentemente dall'espropriazione in atto, volta ad acquisire un'area che al contrario di quella restante ha perso per progressiva saturazione la funzione di deponia attribuitagli dai proprietari.
La zona orientale della proprietà possiede insomma caratteristiche e (modeste) valenze proprie che non vengono intaccate dalla perdita della superficie dedotta in esproprio. In siffatte condizioni il rifiuto dell'ampliamento pronunciato dal Tribunale di espropriazione resiste con certezza alle critiche degli insorgenti.
I ricorrenti contestano siccome iniqua la soluzione ibrida adottata dal Tribunale di espropriazione in tema di anticipata immissione in possesso.
3.1. Contrariamente a quanto sembrano paventare gli insorgenti, il Tribunale cantonale amministrativo non può concedere al comune "l'anticipata immissione in possesso integrale" negata dall'istanza inferiore. In effetti, l'ente espropriante non si è aggravato contro la sentenza del Tribunale di espropriazione e questo Tribunale non può modificare la decisione impugnata a danno dei ricorrenti (divieto della reformatio in peius: art. 65 cpv. 2 PAmm).
3.2. Stando al dispositivo 2 della querelata sentenza, il primo giudice ha accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso formulata dal comune limitatamente agli interventi insuscettibili di alterare e/o danneggiare lo stato fisico delle superfici espropriande. Se si pon mente al fatto che a norma di legge (cfr. art. 51 Lespr) l'anticipata immissione può essere soltanto accordata o rifiutata nella sua integralità, il dispositivo in oggetto non brilla certamente per chiarezza e coerenza. Sennonché, come si può ben desumere dal considerando 4.4. del giudizio attaccato, in realtà il Tribunale di espropriazione non ha affatto concesso all'ente pubblico l'anticipata immissione (ben altre sarebbero state le conseguenze sui diritti e gli obblighi delle parti in causa), ma lo ha semplicemente autorizzato ad effettuare i rilievi e le misurazioni di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione del campo sportivo e del posteggio.
3.3. Queste operazioni, in quanto assimilabili agli atti preparatori di cui all'art. 8 cpv. 1 Lespr, possono essere eseguite previo semplice avviso scritto ai proprietari interessati, ma solo se quest'ultimi non vi si oppongono. In tale evenienza il contenzioso è di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione, la cui pronunzia è definitiva e quindi inappellabile (cfr. art. 8 cpv. 3 Lespr).
Gli espropriati hanno sempre avversato fermamente l'anticipata immissione in possesso richiesta dal comune e di fatto si sono contrapposti anche all'effettuazione di qualsiasi intervento che comportasse un'invasione della loro proprietà. L'autorizzazione di cui trattasi era pertanto necessaria in funzione dell'attitudine ostruzionistica assunta dai proprietari. Il primo giudice non poteva d'altronde esimersi dall'accordarla nella misura in cui ha presunto, a giusto titolo, che il comune avrebbe avuto bisogno di accedere ai fondi espropriati per operarvi alcuni rilievi in vista dell'allestimento della domanda di costruzione dell'opera.
3.4. Come accennato in precedenza, il giudizio sull'ammissibilità dei cosiddetti atti preparatori è per legge (art. 8 cpv. 3 Lespr) di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione.
In concreto però l'autorizzazione ad eseguire le operazioni indispensabili alla progettazione delle opere per le quali si è espropriato è stata rilasciata dal Tribunale di espropriazione e non dal suo Presidente. Emanando da un'autorità incompetente, la decisione è affetta da un vizio insanabile e va pertanto annullata.
In quanto volto a contestare la "parziale immissione in possesso" accordata dalla prima istanza, il ricorso va dunque accolto per ragioni d'ordine formale. Ciò non toglie che in caso di bisogno il comune di __________ potrà accedere ai terreni espropriandi seguendo la procedura indicata all'art. 8 cpv. 1 Lespr.
Secondo dottrina e giurisprudenza, scopo dell'acconto è quello di aiutare l'espropriato spossessato del proprio bene a meglio sopportare gli oneri (imposte immobiliari, interessi ipotecari, ecc.) che questi continua ad assumersi in veste di proprietario e di compensarlo di tutti gli altri danni, in quanto prevedibili, derivanti dalla anticipata immissione in possesso (RDAT I-1994 N. 49 e rinvii).
Il riconoscimento di un acconto agli espropriati presuppone la concessione dell'anticipata immissione in possesso all'ente espropriante. Ritenuto come il comune __________ non abbia potuto beneficiare di questa facilitazione, è di riflesso escluso che a questo stadio procedurale lo si possa astringere a versare alcunché ai ricorrenti.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al Comune di __________, che si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 7, 8, 45, 50, 51, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 4 luglio 1996 (no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato.
La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico del comune di __________. Gli insorgenti in solido verseranno al resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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