AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.23
Data decisione, Autorità: 16.09.1996, TRAM
Incarto n. 50.96.00023 ES 17/96 cm
Lugano 16 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 1994 del
Comune di __________ rappr. dal __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 febbraio 1994 (no. 384/5) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 30 settembre 1991 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
13 maggio 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
16 maggio 1994 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza 1° marzo 1996 del Tribunale federale;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario del mappale no. __________ di __________, di complessivi mq 2'591, così censito a RF:
A) abitazione rist mq 69
B) ripostiglio mq 59
C) ripostiglio mq 10
D) autorimessa mq 129
E) terraz. scale mq 140
f) campo tennis mq 1'216
g) posteggio mq 550
h) terr. ann. mq 418
Il terreno, parzialmente edificato e di forma irregolare, è situato tra la riva del __________ (N) e la strada cantonale del __________ (S), nei pressi della limitrofa casa comunale (angolo SW). A est è delimitato da un passaggio pedonale che scende verso il lago e che lo separa da un complesso alberghiero posto in zona R3s, mentre a ovest confina con fondi siti in zona NV2 e AP-EP.
Nel 1978 sulla proprietà sono stati realizzati due campi da tennis (sub. f), mentre il rustico esistente è stato ampliato e trasformato in abitazione-ristorante.
B. Il piano regolatore dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito la particella no. __________ in una cosiddetta zona di mantenimento (zona MA), nella quale - a protezione e salvaguardia dell'ambiente lacuale - è permessa solo la costruzione di nuovi arredi di giardino o previo ottenimento di una deroga opere d'interesse pubblico e parapubblico (art. 68 NAPR).
C. Ritenendosi leso dalla misura pianificatoria, con scritto 30 settembre 1991 __________ ha notificato al Municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 1'000.- il mq per titolo di espropriazione materiale.
Il Comune ha contestato la domanda, che nel gennaio del 1992 è stata conseguentemente trasmessa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per la procedura di stima.
Nel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni contrapposte.
L'ente pubblico si è opposto alle richieste risarcitorie dell'istante contestandone partitamente la fondatezza. A mente del Comune la mancata inclusione in zona edificabile del mappale no. __________, che è già stato utilizzato razionalmente e funge da cuscinetto tra il nucleo vecchio e la nuova edificazione a lago, non è costitutiva di espropriazione materiale; il provvedimento pianificatorio non lede neppure il principio della parità di trattamento, atteso che tutti terreni a lago non ancora compromessi dall'edificazione sono stati posti in zona di mantenimento.
Il privato ha invece ribadito le proprie pretese sostenendo che il vincolo istituito sulla sua proprietà vieta di fatto la costruzione di edifici commerciali o di abitazioni, precludendogli la possibilità di una miglior utilizzazione e di una destinazione più redditizia del fondo, l'unico del nucleo di __________ gravato dalla restrizione.
D. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 23 febbraio 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno della proprietà __________.
Ammessa la tempestività della domanda d'indennizzo ed evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il primo giudice ha ritenuto innanzi tutto che la fattispecie non poteva essere trattata alla stregua di una vera e propria "Nichteinzonung", la part. no 253 essendo stata attribuita alla zona MA per necessità di mera protezione paesaggistica e non di contenimento del PR. Ciò non impedisce tuttavia che l'inclusione del fondo nella zona di mantenimento sia costitutiva di espropriazione materiale, poiché in assenza del vincolo la proprietà - completamente urbanizzata, sita all'interno del PGC e circondata da terreni edificabili - sarebbe stata certamente annessa alla confinante zona R3 del PR di __________.
Secondo la prima istanza, la restrizione imposta con l'approvazione del PR risulta di particolare gravità e quindi ingenera espropriazione materiale. Stando al calcolo della redditività del fondo, la misura pianificatoria impedisce in effetti a __________ di continuare a fare dell'immobile un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale. Quand'anche la limitazione fosse di minore importanza, l'unico privato colpito dal provvedimento avrebbe comunque diritto ad un risarcimento; caso contrario la vittima dovrebbe sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso lesivo del principio d'uguaglianza.
Il Tribunale di espropriazione ha infine osservato che in casu neppure i principi generali di protezione del paesaggio sanciti dalla LPT (art. 3 cpv. 1 lett. c) possono giustificare l'imposizione del controverso vincolo MA; la scelta operata dal Comune costituisce insomma un vero e proprio errore di pianificazione che può essere sanato solo tramite una variante di PR o il versamento di un'equa indennità di espropriazione materiale.
E. Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
In via preliminare il ricorrente ha rimproverato al primo giudice di aver violato l'art. 4 Cost per aver assunto d'ufficio una serie di dati fiscali e contabili all'insaputa delle parti, senza dar loro la possibilità di esprimersi a riguardo prima dell'emanazione del giudizio.
Nel merito ha contestato che l'inclusione del mapp. no. __________ nella zona MA abbia inibito l'uso attuale o un prevedibile uso futuro del fondo, perché con l'investimento effettuato nel 1978 il proprietario avrebbe chiaramente manifestato l'intenzione di destinare il sedime alle utilizzazioni prescelte; lo comprova il fatto che il privato non ha mai impugnato la scelta pianificatoria, né ha introdotto una domanda di espropriazione materiale nel termine annuale previsto dall'art. 39 Lespr allora in vigore.
L'ente pubblico ha pure avversato la tesi secondo cui in assenza della zona MA il fondo sarebbe stato assegnato alla zona R3s. La proprietà __________ costituisce un delicato lembo di territorio lacuale non ancora compromesso e funge da area di cuscinetto tra il nucleo del paese e la zona di più recente edificazione; la sua destinazione, scelta ed attuata dal proprietario durante il periodo di studio del PR, non poteva indurre il Comune ad inserirla in una delle due zone confinanti senza disattendere i principi pianificatori contemplati dalla LPT. Il PR approvato nel 1985 ha definito per la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto federale e non ha di conseguenza determinato una limitazione soggetta a indennità; il fondo è stato infatti sfruttato in modo non solo razionale ma anche redditizio e se il proprietario dovesse aver fatto delle spese per la sua urbanizzazione e per la sua edificazione, queste si riferiscono all'utilizzazione esistente che entro certi limiti la zona MA permette addirittura di ampliare.
L'insorgente ha sostenuto inoltre che la fattispecie non si configura alla stregua di un'espropriazione materiale neppure in base alla teoria del "Sonderopfer". In effetti la limitazione in discussione, normale e usuale, non crea urtanti disparità di trattamento giacché grava indistintamente tutti i terreni a lago non ancora compromessi da un'edificazione incontrollata.
Il Comune ha criticato infine la procedura adottata dal Tribunale di espropriazione, che ha scisso la decisione sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità invece di statuire sull'istanza con un unico giudizio.
F. Con giudizio 6 giugno 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa.
Esperiti i dovuti accertamenti, la scrivente autorità di ricorso ha ritenuto in sostanza che l'inclusione del mapp. __________ in zona MA avesse limitato il prevedibile uso futuro del fondo in modo talmente grave da ingenerare espropriazione materiale: inserita in un vasto comprensorio già largamente edificato ed urbanizzato in modo programmatico ai fini di uno sviluppo insediativo, dotata di ogni infrastruttura a seguito di un'edificazione parziale poco redditizia quantunque realizzata con investimenti significativi, a mente di questo Tribunale la proprietà __________ avrebbe dovuto trovare un logico e coerente collocamento all'interno della zona R3s. D'altra parte, il principio della parità di trattamento avrebbe comunque imposto il riconoscimento di un indennizzo dato che la restrizione ha colpito l'espropriato in maniera esclusiva richiedendogli un sacrificio assai gravoso a beneficio della collettività.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto il gravame laddove censurava l'istanza inferiore per aver rinviato la decisione sull'indennità alla crescita in giudicato della sentenza con la quale è stata accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale.
G. Adito dal Comune di __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 1° marzo 1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha considerato innanzi tutto siccome ammissibile la prassi di scindere il giudizio sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quello sulla valutazione della relativa indennità.
Nel merito ha invece sconfessato entrambe le istanze cantonali, negando che la fattispecie potesse integrare gli estremi di un'espropriazione materiale a ragione del comportamento del proprietario del mapp. no. __________, che nel 1985 - per atti concludenti - ha dimostrato di non voler modificare il pregresso modo di utilizzazione del fondo per sfruttarlo in modo più intensivo dal profilo edilizio.
In accoglimento del ricorso interposto dall'ente pubblico il Tribunale federale ha dunque respinto la notifica di pretese per espropriazione materiale di __________.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti (art. 18 PAmm).
Ai fini del proprio giudizio quo alla sussistenza di un caso di espropriazione materiale, l'autorità di ricorso federale - contrariamente alle istante cantonali - ha preso in ampia considerazione il comportamento del proprietario del fondo:
"...Il vincolo non limita in alcun modo l'uso attuale del fondo: il proprietario può mantenere e continuare ad usare come in precedenza, senza alcuna restrizione, le strutture erette dal suo autore in diritto (protezione della situazione acquisita v. anche l'art. 70 cpv. 1 LALPT). L'art. 68 NA non lascia in pratica spazio alcuno per interventi costruttivi che vanno oltre lavori di manutenzione indispensabili. Analoghe considerazioni valgono per un eventuale miglior uso in avvenire: il proprietario non può sfruttare diversamente la particella n. __________ né a scopo residenziale, né a scopo alberghiero.
Per quanto concerne il grado di probabilità di tale miglior uso futuro, dev'essere intanto considerato che nel 1978 l'autore in diritto del resistente ha investito una cifra cospicua, dell'ordine di fr. 950'000.- secondo una valutazione del TE, non contestata dall'interessato, per eseguire dette infrastrutture. Quando, sette anni più tardi, è stato messo in vigore il PR il resistente né ha impugnato la classificazione del fondo, né si è ritenuto vittima di un'espropriazione materiale, tanto che non ha notificato nessuna pretesa di indennità di questa natura entro il termine annuale di decadenza allora previsto dall'art. 39 Lespr, poi sostituito dal termine decennale a far tempo dal 6 maggio 1988. La reazione del resistente è avvenuta soltanto il 30 settembre 1991, allorché egli ha chiesto un risarcimento di 1'000.- fr./mq più accessori per il titolo appunto di espropriazione materiale. Per giurisprudenza invalsa il momento della vigenza delle restrizione è determinante anche per il giudizio sulla questione dell'elevata probabilità di prossima attuazione della facoltà che è sottratta al proprietario (DTF 113 Ib 135 consid. 4a e b).
Ciò premesso, non si può certo affermare, sulla base del comportamento concludente dell'autore in diritto del resistente, che nel 1985 fosse altamente probabile che, se il PR lo avesse consentito, il centro sportivo costruito sette anni prima sarebbe stato demolito per far fronte ad uno sfruttamento edilizio più intensivo. In questo contesto non può peraltro essere disatteso che l'assoggettamento della particella n. __________ al DFU non avrebbe consentito nel 1978 d'insediarvi uno stabile di appartamenti od un albergo, per il che è stato giocoforza adagiarsi ad una soluzione di compromesso.
(omissis)
Da questo profilo sono quindi adempiuti i presupposti di una delle eccezioni giurisprudenziali alla non risarcibilità della non attribuzione al territorio edificabile, che si verifica allorché questa esclusione colpisce un fondo sito nel comprensorio già edificato in larga misura (art. 15 lett. a e 36 cpv. 3 LPT).
Anche in questa eventualità, la giurisprudenza pone però una condizione aggiuntiva che attiene all'alta probabilità di attuazione dello sfruttamento edilizio (DTF 121 II 423/424 consid. 4b). Ora, come si è già visto, nel giorno determinante l'autore in diritto del ricorrente non ha manifestato la volontà di dare al fondo una diversa destinazione, per cui non si giustifica di assegnare un risarcimento per espropriazione materiale (cfr. DTF 113 Ib 325/326 consid. 3 c/bb e d).
Per quel che precede, la non attribuzione al territorio edificabile della particella n. __________ non costituisce espropriazione già per la ragione che nel momento determinante il proprietario, il quale non è insorto contro il PR e non ha avanzato pretese di risarcimento, ha espresso, per atti concludenti, la volontà di non modificare il modo di utilizzazione della particella n. __________..."
Sulla scorta di quanto argomentato dal Tribunale federale, il ricorso 13 aprile 1994 del Comune di __________ avrebbe dovuto essere accolto, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata da __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 22 ter Cost; 3, 5, 15, 16 , 17, 18, 22, 24, 36 LPT; 8, 16 ss. DEPT 1980; 39 LALPT, 39, 45, 47, 50 Lespr; 67, 68 NAPR __________; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
"La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) è posta a carico di __________ , con l'ulteriore obbligo di versare al Comune di __________ fr. 19'000.- (diciannovemila) per titolo di ripetibili di entrambe le istanze."
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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