AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.26
Data decisione, Autorità: 02.04.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00026
Lugano 2 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 dicembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la sentenza 14 ottobre 1996 (no. 339/33) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
18 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
7 gennaio 1997 della CE fu __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La Comunione ereditaria fu __________ (composta da __________, __________, __________ e __________), __________ __________, __________, e __________ (erroneamente qualificate quale comunione ereditaria del fu __________) sono comproprietarie in ragione di 1/4 ciascuna del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) fabbrica mq 324
B) sostra mq 9
c) corte mq 219
d) coltivo mq 1'935
mq 2'487
Il fondo, posto all'intersezione tra Via __________ e via __________, é assegnato dal PR alla zona __________ R5a.
b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente la particella appena menzionata.
Nelle tabelle d'espropriazione, pubblicate dal 26 febbraio al 27 marzo 1990, lo Stato ha sollecitato l'esproprio di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) a gravare una superficie di 24 mq circa sul confine est della proprietà (lato via __________), poi precisata e ridotta a 19 mq, offrendo un risarcimento di fr. 50.--/mq.
Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte del sub. d, coltivo, per mq 1'430, in seguito estesi a mq 1'454, proponendo un risarcimento di fr. 0.50/mq/mese, in seguito aumentato a fr. 1.--/mq/mese, oltre a fr. 10'465.-- per il taglio di alcune piante.
c) Con notifica 21 marzo 1990 le espropriate hanno formulato una pretesa d'indennità di fr. 1'500.--/mq per la servitù e di fr. 8'796.-- mensili per l'occupazione temporanea, accettando nel contempo la cifra offerta per la soppressione delle piante. Indennizzi che le espropriate hanno sostanzialmente ribadito in sede di conclusioni.
d) All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo l'11 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1° ottobre successivo.
B. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 14 ottobre 1996.
Il Tribunale ha assegnato alle proprietarie un risarcimento di fr. 4'332.-- oltre agli interessi d'uso dal 1 ottobre 1990 per l'espropriazione delle servitù, di fr. 84'000.-- con interessi al saggio legale di mora del 5% dal 23 marzo 1994, data della restituzione del terreno, per l'occupazione temporanea del fondo e di fr. 10'465.-- per la soppressione delle piante. Per quanto concerne in particolare l'occupazione temporanea, il giudice di prime cure ha riconosciuto un'indennità differenziata: di fr. 3.--/mq/mese per 528 mq, tale la superficie da dover imprescindibilmente considerare quale giardino attiguo all'abitazione al sub A in funzione dell'indice di occupazione, di fr. 0.50/mq/mese per i residui mq 926 mq, trattati alla stregua di un terreno in attesa di miglior uso (vendita a terzi o sfruttamento edilizio).
C. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione a favore delle espropriate di un indennizzo di fr. 3.--/mq/mese per l'occupazione temporanea (41 mesi) dell'area verde considerata necessaria alla casa (528 mq su un totale di 1'454 mq occupati), affermando che quella superficie non è mai stata destinata a giardino o a spazio ricreativo e che deve essere considerata quale terreno senza una destinazione specifica. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennità complessiva assegnata dal Tribunale d'espropriazione venga ridotta a fr. 59'614.- oltre interessi.
Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto le espropriate hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive ragione si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 473 consid. 5e e rinvii; Rep. 1965, pag. 177).
3.2. In primo luogo il Tribunale d'espropriazione, tenuto conto dell'indice di occupazione del fondo (30%), ha calcolato che l'edificazione dello stabile al sub. A, di mq 324, abbisognava di mq 1'080 di terreno. Per determinare a quanto assommasse l'area da destinare a giardino esso ha indi dedotto dalla predetta superficie quella occupata dal sub. A, ovvero dall'abitazione stessa, dal sub. B, sostra di mq 9, e dal sub. c, corte, di mq 219, per addivenire a mq 528 (mq 1080 - mq 324 - mq 9 - mq 219 = mq 528). Ciò facendo il giudice di prima istanza ha tuttavia omesso di considerare che la superficie colpita da occupazione temporanea interessava soli mq 1'454 di coltivo rispetto ad una superficie totale di coltivo di mq 1'935. L'occupazione non riguardava pertanto l'integralità del terreno annesso all'abitazione, bensì lasciava alla libera disposizione delle espropriate 481 mq di terreno (oltre a mq 219 di corte). Di conseguenza, sulla scorta di un apprezzamento globale delle circostanze, il Tribunale inferiore avrebbe dovuto partire dal presupposto che detta superficie fosse già sufficiente a coprire il fabbisogno di area verde derivante dalla presenza sul fondo dell'abitazione al sub. A. Nemmeno le espropriate si erano del resto formalizzate sull'utilizzazione della superficie interessata dall'occupazione tempo-
ranea. Esse avevano infatti sempre sostenuto che il danno
era costituito, a questo riguardo, dall'impossibilità di vendere
a terzi a la porzione di fondo vincolata ad un prezzo di (almeno) fr. 1300.--/mq: donde la loro richiesta di un risarcimento pari agli interessi su detta somma. Solo nella presente sede le espropriate hanno evidenziato la funzione di giardino e di sedime di svago dell'area in rassegna per contestare la tesi contraria affacciata dallo Stato, finalizzata ad una riduzione dell'indennizzo.
Ai fini del presente giudizio non appare ad ogni buon conto nemmeno necessario di prendere posizione sulla funzione dell'area toccata dall'occupazione temporanea. In effetti, anche volendole conferire la qualifica di giardino per tutta la sua estensione (e quindi ben oltre i 528 mq riconosciutigli, già a torto, dal Tribunale d'espropriazione), l'indennizzo non potrebbe in alcun modo superare quello offerto dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, pari a fr. 12.--/mq/anno. Questa base di calcolo genera infatti a favore delle espropriate un risarcimento di fr. 1'454.--/mese, ovvero del ragguardevole importo di fr. 17'448.--/anno: somma che compensa più che adeguatamente la perdita della possibilità di disporre della superficie in discussione quale area verde, di svago, ristoro e protezione dall'inquinamento attigua all'abitazione. Quell'importo deve pertanto già essere considerato a tutti gli effetti quale piena indennità ai sensi degli art. 9 e 11 lett. c Lespr. Un aumento dell'indennizzo, fondato sulle ragione avanzate dalle espropriate, non entra invece in linea di conto: un'offerta di acquisto del mapp. __________ a fr. 1'330.-- il mq formulata "a suo tempo" (cfr. doc. 1 e 2 prodotti dalle espropriate) non basta infatti a dimostrare che la procedura espropriativa sia stata la causa della mancata conclusione del negozio.
3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere integralmente accolto. L'indennizzo per l'occupazione temporanea di mq 1'454 del mapp. __________ durante il periodo di 41 mesi viene di conseguenza ridotto, come richiesto dallo Stato, a fr. 59'614.--, ovvero a fr. 1.--/mq/mese, per tutta la superficie occupata. Poiché il Tribunale cantonale amministrativo è vincolato dalle domande delle parti, la richiesta ricorsuale viene accolta - sia detto per completezza - senza dover verificare se per la superficie residua (e maggiore) interessata dall'occupazione temporanea, di mq 926, l'espropriata potesse se del caso essere risarcita in ragione di soli fr. 0,50/mq/mese, com'é stato stabilito dal Tribunale di espropriazione.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
"2. A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato verserà alle espropriate la somma di fr. 59'614.-, con interessi al 5% a far tempo dal 23 marzo 1994.
Dalla suddetta indennità dev'essere dedotto l'acconto di fr. 30'000.- già versato dallo Stato il 25 ottobre 1991."
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico delle espropriate, con vincolo di solidarietà tra di esse; le espropriate sono inoltre condannate a rifondere al ricorrente identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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