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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.27
Data decisione, Autorità: 27.02.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00027
Lugano 27 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 dicembre 1996 dello
patrocinato da: avv. __________
Contro
la sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
18 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
13 gennaio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) casa mq 675
B) autorimessa mq 666
c) terreno ann. mq 1'495
mq 2'836
Il fondo si trova nella zona della __________, tra via __________ (N) e via __________ (S). Ospita uno stabile di quarantanove appartamenti dotato di un'autorimessa sotterranea accessibile mediante una rampa che si diparte da via __________. La proprietà dispone pure di alcuni posteggi esterni realizzati negli angoli N-O e S-O del giardino circostante l'abitazione: cinque si affacciano su via __________, quattro su via __________.
B. Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione pubblicate dal 26 febbraio al 27 marzo 1990 il Cantone ha sollecitato l'esproprio di una servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale) gravante la parte settentrionale della proprietà nella misura di 310 mq. Per l'aggravio di questa striscia di terreno parallela a via __________ e posta all'interno delle linee d'arretramento previste dal PR, ha offerto un indennizzo di fr. 200.- il mq. Nel contempo ha postulato la demolizione della rampa d'accesso al garage e la sua ricostruzione sul lato S del mappale, con garanzia di assunzione delle relative spese e di pagamento di fr. 10'340.- per la soppressione di alcune piante.
L'ente espropriante ha chiesto inoltre di poter occupare in via temporanea la superficie confinante con via __________ (mq 225, poi precisati ed estesi a mq 535), proponendo un risarcimento di fr. 1.-/mq/mese.
Il 21 marzo 1990 l'espropriata ha per contro notificato una pretesa d'indennità di fr. 400.- il mq per la servitù, di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea, di fr. 1'000.- il mq per la superficie invasa dal nuovo accesso veicolare e di fr. 5'400.- per l'eventuale soppressione provvisoria dei posteggi esterni. La proprietaria ha domandato inoltre l'erezione di una nuova perizia per quantificare il danno conseguente al taglio delle piante, riservandosi un adeguamento delle richieste per minori introiti di locazione.
All'udienza di conciliazione del 14 settembre 1990 l'espropriata ha accordato l'immissione in possesso a far tempo dal 1° aprile 1991, mentre lo Stato si è impegnato ad elaborare una proposta per la sostituzione temporanea dei posteggi esterni.
Nel successivo scambio di allegati intervenuto nell'autunno del 1995 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Nel suo memoriale lo Stato ha sottolineato in particolare di aver ridotto a 300 mq la superficie colpita dalla servitù e di aver messo a disposizione dell'espropriata dodici posteggi sul mapp. __________; durante i lavori sono stati quindi sostituiti tutti i posteggi esterni, mentre quelli interni sono sempre rimasti accessibili.
C. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 23 ottobre 1996.
Il Tribunale ha assegnato alla proprietaria un risarcimento di fr. 102'600.- oltre agli interessi d'uso per l'espropriazione della servitù, di fr. 40'125.- con interessi al 5% per l'occupazione temporanea del fondo e di fr. 27'850.- per la soppressione delle piante, respingendo ogni altra pretesa.
Per quanto attiene in particolare all'occupazione temporanea, il primo giudice ha riconosciuto un'indennità di fr. 5.-/mq/mese ritenuto come l'area invasa fosse utilizzata principalmente come posteggio. Per gli interessi, ha applicato il saggio legale di mora del 5% a far tempo dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno.
D. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale.
Il ricorrente ha contestato l'assegnazione a favore dell'espropriata di un indennizzo di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea (15 mesi) di 535 mq della proprietà, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei 5 posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di 12 parcheggi al mapp. __________. Prima di essere occupata, la maggior parte di quell'area era d'altronde utilizzata come accesso veicolare, accesso che è stato subito ripristinato sul lato opposto della particella senza creare inconvenienti alla proprietaria ed ai suoi inquilini.
Lo Stato ha chiesto quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.-/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 8'025.- oltre interessi.
E. Il Tribunale d'espropriazione ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
L'espropriata __________ ha invece aderito al ricorso, dichiarandosi disposta ad accettare un indennizzo di fr. 8'025.-, oltre interessi al 5% dal 31.7.1992, conformemente a quanto proposto dall'insorgente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).
Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo.
Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.
Nella misura in cui il danno che l'espropriato deve sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr. art. 104 e 281 CO).
L'espropriata ha opportunamente aderito al ricorso, per cui è dispensata dal pagamento della tassa di giudizio e delle ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
"2. A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr. 8'025.-, con interessi al 5% e a far tempo dal 31 luglio 1992."
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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