AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1996.28
Data decisione, Autorità: 27.07.1999, TRAM
Incarto n. 50.96.00028-29
Lugano 27 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 9 dicembre 1996 di __________,
__________,
__________,
__________,
__________,
tutti patrocinati dagli avv. __________
b) 11 dicembre 1996 dello
patrocinato da: avv. __________;
Contro
la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
20 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione,
24 gennaio 1997 dello Stato del Canton Ticino,
al ricorso sub a);
20 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione,
23 gennaio 1997 di __________, __________, __________, __________ e __________,
al ricorso sub b);
esperiti i dovuti accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1991, a seguito di una donazione, __________, __________, __________, __________ e __________ sono diventati proprietari in ragione di 1/5 ciascuno del mapp. __________ di __________, di complessivi mq 15'911, così censito a RF:
A) fabbricato mq 2'347
B) fabbricato mq 192
C) fabbricato mq 287
D) fabbricato mq 226
E) fabbricato abitato mq 124
F) fabbricato mq 283
G) fabbricato mq 84
H) manufatto mq 133
I) fabbricato mq 1'877
K) manufatto mq 130
l) strada mq 568
m) piazzale mq 9'660
Il fondo, di forma pressoché quadrangolare, si trova in località "__________", nei pressi del complesso scuola media/liceo cantonale e del tennis coperto, più precisamente tra via __________ - con la quale confina verso N - ed il fiume __________ (S).
La proprietà è accessibile mediante una rampa che si diparte dalla sovrastante via __________. Le costruzioni descritte a RF come "fabbricati" e "manufatti" sono costituite da capannoni, tettoie e magazzini (sub. A, B, C, D, F, G e I) in gran parte destinati al ricovero di materiali per l'edilizia commerciati da un grossista del ramo, un serbatoio con colonne di erogazione per carburanti (sub. H e K) e una palazzina di tre piani ad uso abitativo-amministrativo (sub. E).
B. ll PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del fondo (8801 mq) in zona R2. La porzione orientale (7110 mq) è stata invece inserita in zona residua (ZR).
Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà; l'angolo S-O del mappale (ca. 3'350 mq) è stato infatti aggregato ad una zona artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico.
C. Nell'autunno del 1986 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha pubblicato il progetto ed i preventivi della circonvallazione stradale di __________, __________ e __________ (galleria __________ e relativi raccordi).
__________, all'epoca proprietario unico del mapp. __________ di __________, si è opposto al progetto postulando una modifica dei piani che permettesse alla principale locataria del fondo, la Società commerciale della __________, di continuare ad esercitare la propria attività in loco.
Con risoluzione 16 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le censure dell'opponente, acconsentendo in particolare ad una riduzione della pendenza delle scarpate tale da incidere il meno possibile sulla proprietà __________.
D. Approvati i progetti della galleria __________ e relativi svincoli, lo Stato ha promosso l'espropriazione formale dei sedimi necessari alla realizzazione dell'opera, pubblicando gli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerta d'indennità) dal 26 febbraio al 27 marzo 1990. L'ente pubblico ha sollecitato in particolare l'esproprio dell'intero mapp. __________ RFD di __________ e l'anticipata immissione in possesso del fondo a partire dal 1° gennaio 1992, offrendo un indennizzo di complessivi fr. 4'700'000.-.
Con scritto 26 marzo 1990 __________ si è opposto all'espropriazione totale della particella ed all'anticipata immissione in possesso, chiedendo l'annullamento della procedura per ragioni d'ordine formale e materiale; lo stesso giorno ha notificato a titolo cautelativo una pretesa d'indennità di fr. 15'000'000.-.
Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, il giudice di prime cure ha emanato una decisione con la quale ha consentito all'espropriato di ritirare la propria opposizione; l'intervento espropriativo è stato così esteso in via definitiva a tutta la superficie del mapp. __________, come previsto inizialmente (cfr. STE 4 febbraio 1994).
Liquidato l'incidente processuale e riattivata la procedura di stima, le parti hanno esposto le loro ragioni nell'ambito di un duplice scambio di allegati.
Nel suo memoriale 2 agosto 1994 lo Stato ha così avuto modo di ricordare che previo versamento di un acconto di fr. 4'000'000.- gli espropriati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso di 8'165 mq del fondo (la parte orientale toccata dal progetto esecutivo) a far tempo dal 1° gennaio 1992, mentre la porzione restante sarebbe stata utilizzata a partire dal 1° gennaio 1995. Esposti nel dettaglio i propri calcoli e giunto alla conclusione che gli stabili presenti sul fondo erano "Abbruchreif", l'ente espropriante - tenuto conto delle due date di immissione in possesso - ha proposto per finire un risarcimento di complessivi fr. 6'920'900.- corrispondenti al valore venale del terreno (fr. 500.-/mq x 8165 mq + fr. 400.-/mq x 7746 mq = fr. 7'180'900.-), dedotte le spese di demolizione delle costruzioni (fr. 260'000.-).
Con risposta 29 novembre 1994 gli espropriati hanno invece fatto sapere che in base alle risultanze di una perizia commissionata al loro esperto di fiducia il valore del mapp. __________ - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il 1.1.92 e il 1.1.95 - non poteva essere inferiore a fr. 12'416'000.-. I proprietari hanno tuttavia sottolineato che la realizzazione della galleria __________ ha condizionato lo sviluppo dei fondi e la pianificazione del comparto territoriale toccati dall'opera: posto che in assenza dell'impianto la loro proprietà sarebbe stata certamente inclusa in zona R5, hanno quindi preteso fr. 20'286'525.- per l'esproprio del terreno (= fr. 1275.-/mq), fr. 212'000.- per i manufatti e fr. 33'050.- per contributi già pagati, oltre a fr. 68'100.- per i danni conseguenti alla rescissione anticipata del contratto stipulato nel 1988 tra la __________ e la ditta __________ di __________.
In sede di replica e di duplica, all'udienza del 30 maggio 1995, così come nelle conclusioni presentate al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
E. Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 25 ottobre 1996 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.
Partendo dal presupposto che al momento delle due immissioni in possesso il mapp. __________ si trovava in zona edificabile (la parte di mq 8165 occupata nel 1992 in zona R2 e l'altra, di mq 7746, in zona Ar), che il suo assetto pianificatorio era stato certamente influenzato dal PVL e che in assenza dell'opera il fondo sarebbe stato incluso in zona AP/EP o in zona residenziale/artigianale, il primo giudice ha preso in considerazione cinque ipotesi d'estimo, conferendo a ciascuna un peso di probabilità sotto forma di fattore di ponderazione. Le risultanze di questo approccio l'hanno indotto a ritenere che la quotazione commerciale della proprietà non era stata intaccata dal PVL e che l'indennità espropriativa poteva quindi essere fissata in base al valore venale del fondo al momento dell'anticipata immissione in possesso. In concreto, fr. 9'130'000.- (fr. 590.- il mq x 15911 mq, dedotti fr. 260'000.- a titolo di spese di demolizione delle costruzioni) con interessi al tasso usuale praticato dalle CFS.
Le spese di giudizio (fr. 10'000.-) e le ripetibili (fr. 40'000.-) sono state poste integralmente a carico dello Stato.
F. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con gravame 9 dicembre 1996 i comproprietari del mapp. 1920 hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza.
Anche in questa sede gli espropriati hanno dunque rivendicato fr. 20'286'525.- (fr. 1'275.- il mq) per la sottrazione del solo terreno, insistendo nell'affermare che in assenza della galleria e dei relativi svincoli tutto il fondo sarebbe stato inserito in zona R5. Per le opere esterne (rampa d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello) hanno nuovamente vantato un indennizzo di fr. 212'000.-, oltre a fr. 33'050.- per contributi di canalizzazione già pagati e fr. 68'100.- a risarcimento del danno derivante dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ di __________.
Gli espropriati hanno censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice in relazione all'esproprio del settore occidentale del fondo (mq 7765), postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 13 luglio 1993, giorno in cui è entrato in vigore il PRP.__________.
Quanto alle ripetibili, ne hanno criticato l'ammontare postulando che vengano determinate in almeno fr. 120'000.- tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa.
b) Mediante ricorso 11 dicembre 1996 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito dal Tribunale di espropriazione.
A mente dell'ente espropriante, il primo giudice non poteva omettere di distinguere che l'immissione in possesso del fondo è avvenuta in due tappe successive contraddistinte da situazioni pianificatorie del tutto diverse e non necessariamente condizionate dalla realizzazione della futura galleria.
Riproposte le proprie calcolazioni, lo Stato ha dunque suggerito di quantificare l'indennità in fr. 7'180'900.- (fr. 500.-/mq per gli 8165 mq occupati il 1.1.1992, fr. 400.-/mq per i 7746 mq trasferiti nel possesso il 1.1.1995), con deduzione dei costi effettivi di abbattimento delle costruzioni che il Tribunale di espropriazione ha tralasciato di verificare d'ufficio.
G. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito.
H. Esperiti alcuni accertamenti di carattere pianificatorio, questo Tribunale ha segnalato alle parti che una cospicua porzione della superficie di ca. 8165 mq espropriata con anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Nel contempo ha fatto loro presente che nel 1993 tale assetto pianificatorio era radicalmente mutato con l'entrata in vigore del PRP.__________ e che la maggior parte dell'area oggetto dell'anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona "impianti di traffico" e non in zona Ar come indicato nel giudizio impugnato.
Dei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà - per quanto necessario - nel seguito.
I. In occasione di un'udienza tenutasi il 9 luglio 1998 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta di transazione. Dopo aver a lungo tentennato, con missiva 3 marzo 1999 gli espropriati hanno comunicato di respingere la soluzione prospettata.
Considerato, in diritto
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In realtà, gli atti di causa e la documentazione acquisita d'ufficio da questo Tribunale dimostrano chiaramente quanto già riferito in narrativa sub B e cioè che il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del mapp. 1920 (mq 8801) in zona R2 e la porzione orientale (mq 7110) in zona residua (ZR). Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà, tant'è vero che solo l'angolo S-O del mappale (ca. 3350 mq) è stato aggregato ad una zona artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico.
Il 1° gennaio 1992, la maggior parte della fascia di terreno di ca. 8165 mq messa a disposizione dell'espropriante si trovava dunque in zona residua e non in zona edificabile R2. D'altro canto, il 1° gennaio 1995 oltre la metà dei 7745 mq restanti oggetto della seconda immissione in possesso apparteneva alla zona (inedificabile) impianti del traffico e non alla zona artigianale.
Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su premesse non solo incomplete, ma anche errate. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), in modo da garantire alle parti la doppia giurisdizione cantonale prevista dalla Lespr. Ma vi sono ulteriori ragioni che rendono necessaria la retrocessione dell'incarto al primo giudice.
Il fatto che nessuna delle parti in causa avesse accennato all'espropriazione materiale non sollevava il Tribunale di espropriazione dalla disamina di quella problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di tutto il giudizio di stima. Solo per la valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c).
Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv. 2 PAmm). E, qualora siano dati gli estremi dell'espropriazione materiale, verifichi se la misura pianificatoria che l'ha generata è stata predisposta a favore del PVL e quindi del Cantone, poiché se così non fosse debitore della relativa indennità sarebbe il comune di __________ e non lo Stato.
Ad un rinvio con queste istruzioni non osta di certo la giurisprudenza invocata dagli espropriati con memoria 28 maggio 1998 (DTF 112 Ib 504 consid. 2d), atteso che nell'indagine circa la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale a danno del mapp. __________ non è ravvisabile un'illegittima estensione dell'oggetto della lite.
In caso di risposta positiva, occorrerà stabilire il verosimile statuto pianificatorio del fondo in assenza del progetto viario, in modo da pervenire ad un estimo conforme ai principi sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, ovvero ad un estimo che faccia astrazione della svalutazione indotta dalla parziale attribuzione del terreno ad una zona senza destinazione specifica.
Inversamente, la porzione esclusa dalla zona edificabile non potrà che essere stimata ed indennizzata come semplice terreno inedificabile.
Siffatto modus operandi non può essere tutelato. Dottrina e giurisprudenza concordano da tempo nel ritenere che in materia espropriativa il valore venale di un terreno va stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale del fondo espropriato dovrà pertanto essere individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni.
· se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 78 e del PRP.__________ 93 e, all'occorrenza, se sussistono le premesse per fissare l'indennità d'esproprio complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica;
· in assenza di espropriazione materiale, se l'attribuzione della parte orientale del mapp. __________ alla zona residua è stata decisa in funzione della futura realizzazione della galleria __________;
· a dipendenza della risposta al quesito precedente, il verosimile statuto pianificatorio del fondo senza l'opera viaria nell'ottica di un estimo conforme all'art. 12 cpv. 2 Lespr;
· il valore venale delle superfici espropriate facendo capo correttamente al metodo statistico-comparativo.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 19, 20 ss. Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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