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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1996.30
Data decisione, Autorità: 03.04.1997, TRAM
Incarto n. 50.96.00030
Lugano 3 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 dicembre 1996 del
Contro
la decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, a conclusione della causa di espropriazione materiale che __________ aveva promosso il 25 novembre 1985 nei confronti dello Stato, del Consorzio per il PR dei Comuni del __________ e del comune di __________, ha posto a carico di quest'ultimo il 90% della tassa di giudizio e delle spese (fr. 842.60), nonché fr. 8'450.- di ripetibili;
viste le risposte:
14 gennaio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
15 gennaio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della __________ di __________;
che il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;
che mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.- per titolo di espropriazione materiale;
che in accoglimento del gravame inoltratogli dalla proprietaria, il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare una variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2 (deliberazione 12 dicembre 1989);
che il successivo iter di modificazione del PR ha portato all'inserimento della part. __________ in una "zona (edificabile) di piano di quartiere"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
che a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di tasse, spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento dell'azione promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha condannato il Consorzio e il comune di __________ in solido al pagamento di tutti gli oneri indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr. 8'500.- per ripetibili);
che adito dal Consorzio e dal comune, con sentenza 15 ottobre 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta decisione e rinviato gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; accertato come __________ avesse ingiustamente chiamato in causa lo Stato ed il Consorzio, questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che giusta gli art. 28 e 31 PAmm il giudice delle espropriazioni non poteva dispensare l'attrice parzialmente soccombente dal pagamento di una parte della tassa di giustizia e delle spese, né riconoscerle le ripetibili piene;
che a seguito della restituzione degli atti, con pronunzia 21 novembre 1996 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito nuovamente sulla ripartizione degli oneri indotti dalla procedura; fondandosi sui motivi della sentenza di rinvio il primo giudice ha posto a carico del comune di __________ fr. 842.60 di spese e tassa di giudizio, nonché fr. 8'450.- di ripetibili;
che avverso quest'ultimo giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e ripetibili vengano suddivise tra il Cantone e l'attrice;
che tanto il Tribunale di espropriazione quanto __________ hanno proposto la reiezione dell'impugnativa, annotando in specie come il ricorso sia irricevibile laddove chiede la condanna dello Stato al pagamento di parte delle spese e delle ripetibili;
Considerato, in diritto
che con sentenza 15 ottobre 1996 regolarmente cresciuta in giudicato il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che __________ non avrebbe dovuto convenire in giudizio lo Stato, il Consorzio e il comune di __________, ma esclusivamente quest'ultimo, unico ente tenuto a versarle un indennizzo nel caso in cui fosse stata giudizialmente accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale; donde il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione affinché procedesse ad un nuovo riparto delle spese e delle ripetibili in funzione del grado di soccombenza del comune e di __________;
che a dispetto di quanto ritengono il primo giudice e __________, annullando la decisione 4 aprile 1996 del TE e imponendo una diversa suddivisione dei costi procedurali questo Tribunale non è andato ultra petita né tanto meno ha operato una reformatio in peius; nella domanda di condanna dello Stato al pagamento di tutte le spese processuali - domanda formulata esplicitamente da entrambi i ricorrenti - era insita infatti la richiesta di esenzione da qualsiasi onere connesso alla causa;
che la forza di cosa giudicata acquisita dalla pronunzia 15 ottobre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo impedisce all'insorgente di risollevare nella presente sede una questione già affrontata e decisa definitivamente nell'ambito della precedente procedura ricorsuale; se dissentiva dalle conclusioni di quel giudizio, il comune doveva adire il Tribunale federale;
che nella misura in cui il ricorrente chiede nuovamente la condanna dello Stato al pagamento di una parte degli oneri indotti dalla procedura, il ricorso è pertanto inammissibile;
che in quanto volto a censurare l'ultima chiave di ripartizione di spese e ripetibili adottata dal Tribunale di espropriazione l'impugnativa si avvera per contro ricevibile; in effetti, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il gravame è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr e 43 PAmm);
che in seconda battuta il Tribunale di espropriazione ha addossato a __________ il 10% di spese e tassa di giustizia (= fr. 93.60), assegnandole fr. 8'450.- di ripetibili; nel suo precedente giudicato le aveva riconosciuto fr. 8'500.- per titolo di ripetibili senza alcun aggravio di costi;
che pur essendo verosimilmente fondata nel merito, la causa promossa a suo tempo da __________ non avrebbe potuto esserle completamente favorevole; se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza inoltrata nei confronti dello Stato e del Consorzio avrebbe dovuto essere infatti respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti;
che stando alle pertinenti calcolazioni allestite dal primo giudice, l'espropriata non avrebbe ottenuto soddisfazione integrale neppure nel merito, ritenuto come sia incorsa in un leggero eccesso rivendicativo quantificando le proprie pretese di indennizzo in fr. 460'000.-;
che a fronte di un simile risultato complessivo di causa l'istante avrebbe dovuto assumersi la maggior parte dei costi processuali, risultando soccombente - da un punto di vista squisitamente tecnico - nella misura di almeno 2/3; nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono infatti ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che nell'evenienza concreta la tassa e le spese di giustizia di prima istanza vanno quindi poste a carico della resistente in misura non inferiore ai 2/3, con la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che per quanto attiene invece alla ripetibili, occorre considerare che l'azione avviata nei confronti del comune di __________ era giustificata e che se l'assetto pianificatorio del mapp. __________ non fosse mutato, l'attrice - alla fin fine - avrebbe ottenuto con ogni verosimiglianza gran parte del risarcimento richiesto;
che il comune, di riflesso, sarebbe risultato soccombente in misura pressoché totale, donde la sua condanna al versamento di una congrua indennità di patrocinio a favore della controparte __________;
che il Consorzio e lo Stato, seppur vittoriosi, non avrebbero percepito ripetibili avendo rinunciato a farsi assistere da un legale per tutelare la loro posizione;
che la decisione del Tribunale di espropriazione di riconoscere all'espropriata fr. 8'450.- per titolo di ripetibili non presta quindi il fianco a critiche di sorta;
che l'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giudizio, tenendo conto della quasi totale soccombenza dell'insorgente; per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili alla resistente che si è fatta patrocinare da un legale (art. 28 e 31 PAmm; art. 50 cpv. 3 Lespr);
visti gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 3 della decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:
"3. La tassa di giudizio di fr. 500.- e le spese di fr. 436.20 sono poste per 1/3 a carico del comune di __________ e per il resto a carico di __________."
3.- Il comune di __________ rifonderà alla resistente fr. 500.- per titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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