AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1997.20
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, TRAM
Incarto n. 50.97.00020-21-22-23-24
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 18 agosto 1997 del
patrocinato da: avv. __________
Contro
le decisioni 28 luglio 1987 (no. 440/62, 442/76, 443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolate nell'ambito delle procedure di espropriazione materiale che i proprietari dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di __________ hanno avviato nei confronti dell'insorgente a seguito dell'adozione del comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________;
viste le risposte:
28 agosto 1997 di __________, __________, __________ e __________, __________ e della comunione ereditaria __________;
11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
16 ottobre 1997 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decreto esecutivo 16 maggio 1990 (in seguito: DE) fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (BU __________, p. __________ ss.); il provvedimento è stato adottato al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton __________;
che dalla planimetria pubblicata nel BU si desume come numerosi fondi posti a ridosso delle chiese di __________ e __________ siano stati assegnati ad un "territorio in cui è esclusa l'edificazione" e nel quale "possono entrare in linea di conto limitati cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obiettivi sanciti dal presente decreto" (cfr. art. 3 cpv. 2 DE);
che a livello comunale, il PR di __________ approvato pochi mesi prima si era limitato ad indicare il comprensorio oggetto del predetto piano di protezione di carattere cantonale (cfr. risoluzione CdS no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 7);
che il 1° settembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del PR __________ di __________ relativa in particolare alla designazione delle zone residenziali NV, R__________ e __________ all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale; le aree già dichiarate inedificabili dal DE non sono state prese in considerazione da questa variante, rimanendo escluse dalle zone residenziali;
che con sentenza 6 dicembre 1995 il Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto tutti i ricorsi dei proprietari che erano insorti contro il DE censurando il vincolo d'inedificabilità apposto sui loro fondi;
che alcuni di essi (__________, __________ e la comunione ereditaria __________) hanno allora convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale; analoghe richieste di risarcimento per le conseguenze delle restrizioni sancite dal DE sono state inoltrate da __________ e da __________ e __________;
che in sede di risposta il comune ha proposto la reiezione delle istanze per carenza di legittimazione passiva, annotando che le cause avrebbero dovuto essere promosse nei confronti del Cantone quale titolare del provvedimento ritenuto costitutivo di espropriazione materiale; nel merito, il convenuto ha prudenzialmente contestato la sussistenza dell'esproprio materiale e l'ammontare delle indennità rivendicate dagli attori;
che l'iter processuale è stato contraddistinto da vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio; ai fine della presente pronunzia basterà ricordare che in occasione delle udienze di conciliazione e nel corso di un incontro con le autorità cantonali il comune di __________ ha sostanzialmente confermato la propria opposizione alle misure di protezione adottate dal __________ e la sua estraneità alle cause di espropriazione materiale incoate dai proprietari colpiti da quelle misure;
che venutasi a creare una situazione di stallo, il 21 luglio 1997 il patrocinatore del convenuto ha chiesto al Tribunale di espropriazione di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
che interpretando tale richiesta alla stregua di una chiamata in causa del Cantone, con decisioni 28 luglio 1997 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza decretando nel contempo la continuazione delle procedure nei confronti del solo comune di __________;
che avverso questi giudizi il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; puntualizzato il contenuto e la portata della fatidica lettera del 21 luglio 1997, l'insorgente ha riproposto l'eccezione processuale disattesa dalla prima istanza, ribadendo che la qualità di parte convenuta spettava unicamente al Cantone quale autore del vincolo istituito nel 1990 e debitore di eventuali indennizzi per titolo d'espropriazione materiale;
che i privati hanno proposto la reiezione delle impugnative, mentre il Tribunale di espropriazione ha rinunciato a presentare osservazioni; lo Stato si è invece rimesso al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);
che discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività;
che nell'evenienza concreta gli attori hanno agito a seguito dell'entrata in vigore del decreto esecutivo 16 maggio 1990 con il quale il Consiglio di Stato, in applicazione degli or abrogati art. 12 LMS e 24 RALMS, ha creato una zona di protezione attorno al complesso monumentale di __________ (cfr. p.to 2 delle notifiche di pretese inoltrate al TE); a giusto titolo, poiché l'inedificabilità dei loro fondi discende con certezza dal citato provvedimento governativo e non dal piano d'utilizzazione varato dal comune di __________;
che nell'adottare il proprio PR e le relative varianti il comune si è infatti limitato a riprendere le misure pianificatorie decise dal Cantone; la semplice trascrizione nel PR di particolari vincoli istituiti dallo Stato in base a leggi speciali come quella concernente i monumenti storici ha carattere di indicazione e come tale possiede valenze di mera natura informativa (cfr. art. 12 cpv. 6 LMS e 31 LALPT; Scolari, Commentario, N. 224 ad art. 28 LALPT);
che in casu le eventuali conseguenze derivanti dai suddetti vincoli ricadono pertanto sull'ente che li ha applicati, ovvero sullo Stato del Canton Ticino, che in veste di autorità preposta alla tutela dei monumenti (cfr. art. 3 LMS) ha istituito la zona di protezione del complesso monumentale di __________ al fine di salvaguardare un bene culturale d'interesse cantonale;
che pur traendo evidenti benefici dalla zona di protezione imposta dallo Stato, il comune di __________ non può essere tenuto direttamente responsabile degli oneri espropriativi indotti all'occorrenza da quella misura; tanto meno gli può essere riconosciuto lo statuto di ente espropriante nell'ambito di una procedura ex art. 39 cpv. 2 Lespr;
che ammettendo il contrario, si finirebbe per porre regolarmente a carico degli enti locali, senza possibilità di rivalsa, le ripercussioni economiche di qualsivoglia vincolo pianificatorio disposto dal Cantone a tutela d'interessi sovracomunali; un simile risultato si avvererebbe peraltro contrario all'art. 5 cpv. 2 LPT ed ai principi che informano la ripartizione delle competenze e dei costi in tema di pianificazione del territorio;
che a questo stadio procedurale si può senz'altro lasciare aperto il quesito a sapere se il comune potrà essere astretto a partecipare alle spese in misura proporzionale ai vantaggi che gli ridondano dalla zona di protezione qualora lo Stato venisse condannato a pagare degli indennizzi di espropriazione materiale ai proprietari dei fondi resi inedificabili dal DE;
che sulla scorta di quanto precede il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal convenuto e respingere in ordine, per carenza di legittimazione passiva del comune, le azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti;
che alla luce di questa conclusione non occorre indagare sulle ragioni che hanno indotto erroneamente il primo giudice a trattare l'eccezione in discussione alla stregua di una chiamata in causa del Cantone ed a evaderla con un decreto di stampo civilistico giusta l'art. 100 CPC;
che l'esito delle impugnative non consente di sollevare i resistenti dal pagamento della tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e delle ripetibili, dato che il comune si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm);
visti gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 31 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza le decisioni 28 luglio 1987 (no. 440/62, 442/76, 443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina sono annullate e riformate come segue:
"1. L'eccezione sollevata dal convenuto è accolta, per cui la domanda di risarcimento per titolo di espropriazione materiale è respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva del comune di __________.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della parte attrice."
La tassa di giudizio di complessivi fr. 1'000.- è posta a carico dei resistenti in ragione di fr. 200.- ognuno.
Ciascun resistente verserà al comune di __________ fr. 500.- per titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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