AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1999.1
Data decisione, Autorità: 18.08.1999, TRAM
Incarto n. 50.99.00001
Lugano 18 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 1999 di
patrocinato da: avv. __________
contro
il dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no. 14/92-42 e 5/93-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che ha riconosciuto all'insorgente un'indennità di ripetibili di complessivi fr. 1'300.- a seguito dello stralcio per desistenza, rispettivamente transazione, di due pratiche espropriative aventi per oggetto il mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
18 gennaio 1999 del Tribunale di espropriazione;
9 febbraio 1999 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario del mappale no. __________ di __________, intavolato a RF come prato di mq 4'878.
Il terreno, di forma rettangolare e pianeggiante, in gran parte coltivato a vigna, è situato in località __________ a margine della strada principale __________ -__________ (via __________).
B. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 marzo 1986 ha collocato la parte meridionale del mapp. __________ (ca. 1'650 mq) in zona R3, mentre la superficie restante è stata inclusa in zona EP. La proprietà è stata inoltre interessata da una strada di raccolta comunale (SR1), il cui tracciato si snoda lungo il confine E del fondo per poi piegare verso O suddividendolo in due.
C. Ritenendosi gravemente leso dalla predetta misura pianificatoria invano contestata al momento della sua adozione, con scritto 26 marzo 1992 __________ ha notificato al comune di __________ un'articolata pretesa d'indennità di oltre 1'500'000.- fr. per titolo di espropriazione materiale. La domanda è poi stata trasmessa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, il quale ha dato avvio alla procedura di stima e ordinato una scambio di allegati.
Con memoria 24 giugno 1992 l'attore ha dunque ribadito di pretendere delle indennità di espropriazione materiale a dipendenza delle restrizioni istituite sul suo fondo dal PR 86. In concreto, fr. 400.- il mq per tutta la superficie gravata dal vincolo EP e dal percorso stradale, fr. 130.- il mq per la parte restante del fondo e fr. 3'921.90 quale rimborso delle spese per le canalizzazioni, oltre agli interessi.
In sede di risposta il comune ha ammesso pacificamente la sussistenza di un caso di espropriazione materiale tale da ingenerare obbligo di risarcimento. Ha quindi sollecitato l'esproprio formale dei 3'224 mq colpiti dai vincoli di PR offrendo un'indennità di fr. 150.- il mq con interessi a contare dal 1° marzo 1989.
All'udienza di conciliazione del 2 giugno 1993 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive, avverse posizioni.
D. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla costruzione della cosiddetta "nuova strada di raccolta in zona __________ ", nell'ottobre del 1993 il comune di __________ ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 658.40 mq della part. __________, per i quali ha proposto un indennizzo di fr. 180.- il mq.
Il 26 novembre 1993 il proprietario ha per contro insinuato una pretesa d'indennità di fr. 20.- il mq, in aggiunta ai 400.- fr./mq chiesti in precedenza per causa di espropriazione materiale.
Nel corso di un'udienza svoltasi il 6 ottobre 1994 l'ente espropriante ha confermato che il 25 maggio precedente il Consiglio comunale di __________ aveva deciso di abbandonare il vincolo EP istituito nel 1986 sul mapp. __________. In seno a quel dibattimento __________ ha dal canto suo concesso bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1.1.1995, domandato un congruo acconto e ribadito le proprie rivendicazioni d'ordine pecuniario.
E. Preso atto delle concrete iniziative pianificatorie varate dal comune di __________ al fine di affrancare la part. __________ dalla zona EP, con decreto 21 ottobre 1994 il Tribunale di espropriazione ha dapprima congiunto e poi sospeso le procedure espropriative in corso.
Il 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PPNV di __________ e con esso l'inclusione di tutta la proprietà __________ in zona edificabile: la porzione settentrionale in zona R3, quella meridionale in zona R4.
Sollecitato dalle parti, il Tribunale di espropriazione ha quindi riattivato i procedimenti. Al dibattimento del 17 novembre 1998 __________ ha ritirato le sue richieste di indennità per espropriazione materiale, mentre il giudice ha sottoposto alle parti una proposta transattiva volta ad appianare il contenzioso di espropriazione formale (versamento di un indennizzo di fr. 285.- il mq oltre interessi) che entrambe hanno infine accettato.
Donde lo stralcio delle due procedure, per desistenza la prima, per transazione la seconda, con l'assegnazione di complessivi fr. 1'300.- di ripetibili (fr. 800.- + fr. 500.-) a favore dell'espropriato.
F. Avverso la predetta commisurazione delle ripetibili __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente chiede che le ripetibili - tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso - vengano fissate in fr. 35'000.- per la procedura di espropriazione materiale e in fr. 5'000.- per quella di espropriazione formale.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, il quale avversa il gravame con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, il comune di __________ si è limitato a contestare l'ammontare delle pretese notificate dal proprietario, ammettendo peraltro pacificamente che i vincoli istituiti nel 1986 a carico del mapp. __________ avevano ingenerato espropriazione materiale. Ne segue in entrambe le cause stralciate dal primo giudice tornava applicabile, in tema di spese e ripetibili, l'art. 73 Lespr.
2.2. Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, Das Enteignunsrecht des Bundes, N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire praticamente senza rischio sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
2.3. Nei casi dedotti in giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per l'esuberanza delle pretese di indennizzo notificate da __________ (fr. 400.-/mq nella causa di espropriazione materiale, fr. 420.-/mq in quella di espropriazione formale) e per l'insufficienza delle proposte risarcitorie formulate dal comune (fr. 150.- il mq, rispettivamente fr. 180.- il mq), entrambe lontane dalle reali quotazioni dei terreni situati in zona R3/R4 di __________. E' chiaro che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze, tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate. L'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriato non sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed i patrocini - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente necessari.
Entrambi i procedimenti non sono stati portati a termine, ma si sono conclusi prematuramente per decadenza dell'oggetto della lite, l'uno, e per transazione, l'altro. Dal profilo giuridico e fattuale nessuna delle due cause appariva invero particolarmente complessa. La prima si configurava alla stregua di un caso accademico di espropriazione materiale conseguente all'inclusione di parte di un fondo edificabile in zona per attrezzature pubbliche. La seconda concerneva l'esproprio parziale di una comune proprietà inedificata. Ambedue ruotavano esclusivamente attorno al quantum dell'indennizzo dovuto al proprietario.
Fermo restando che la diligenza con la quale il legale di quest'ultimo ha operato non è posta minimamente in discussione, il tempo consacrato alle pratiche non può oggettivamente rag
giungere le 110 ore propugnate nel gravame con riferimento alla sola causa di espropriazione materiale.
In queste circostanze, se da un lato l'indennità per ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella misura richiesta. Le ripetibili di prima istanza a favore del ricorrente vengono dunque fissate come segue:
causa di espropriazione materiale
· studio dell'incarto, 8 ore
· stesura della notifica di pretese 26.3.92, 6 ore
· stesura della petizione 24.6.92 (pressoché identica all'allegato del 26.3.92), 1 ora
· intervento all'udienza del 17.11.98, 2 ore
· corrispondenza varia, telefoni, conferenze, 6 ore
ore 23 x 250.- fr./h. = fr. 5'750.-
causa di espropriazione formale
· studio dell'incarto, 1 ora
· redazione della notifica di pretese 26.11.93, 1 ora
· comparsa all'udienza del 6.10.94, 1 ora
· stesura delle conclusioni, 4 ore
· corrispondenza varia, telefoni, conferenze, 2 ore
ore 9 x 250.- fr./h. = fr. 2'250.-
per un totale, sull'insieme delle due pratiche, di fr. 8'000.-.
Tale importo si avvera tutto sommato ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 dei decreti 4 dicembre 1998 (no. 14/92-42 e 5/93-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:
inc. 14/92-42
"2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di rifondere all'istante l'importo di fr. 5'750.- a titolo di ripetibili."
inc. 5/93-18
"2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono a carico del Comune di __________, con l'obbligo di rifondere all'espropriato l'importo di fr. 2'250.- a titolo di ripetibili."
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta per 4/5 a carico del ricorrente e per il resto a carico del comune di __________. Quest'ultimo verserà all'insorgente fr. 300.- per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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