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Numero d'incarto:
50.1999.4
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, TRAM
Incarto n.
50.1999.00004
Lugano
29 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 della
__________, __________,
patrocinata da: avv. __________, __________,
__________;
contro
la decisione 12 febbraio 1999 (no. 508/87) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha
respinto la domanda di retrocessione 10 dicembre 1998 proposta
dall'insorgente nei confronti dello __________ e del comune di __________
relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di
esproprio parziale nel 1977;
viste le risposte:
-
29 marzo 1999 del
Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;
-
15 aprile 1999 del
comune di __________;
-
23 aprile 1999 dello __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1976 lo
__________ ha avviato la procedura di espropriazione dei diritti necessari alla
realizzazione della deviazione e dell'incanalamento del torrente __________ in
territorio di __________ e , opere previste nell'ambito della costruzione
del nuovo tronco stradale __________ /.
Il
prospettato intervento ha indotto lo __________ ad espropriare tra le altre
anche la proprietà della __________, costituita dai mapp. __________ RFD di
__________ e __________ RFD di __________. Le tabelle espropriative pubblicate
all'epoca prevedevano in particolare di acquisire 225 mq ca. del mapp.
__________ a fr. 40.- il mq, di occupare temporaneamente 161 mq dello stesso
fondo a fr. 0.05/mq/annui e di concedere alla __________ un diritto d'uso a giardino
sulla superficie espropriata.
All'udienza
di conciliazione tenutasi il 2 maggio 1977 l'espropriata ha accettato le
offerte dello __________ ed accordato l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati a far tempo dal 2 maggio 1977. Con decreto 15 luglio 1977
il Presidente del Tribunale di espropriazione ha quindi chiuso e stralciato dai
ruoli la procedura per intervenuto accordo tra le parti.
B. La
superficie di mq 203 prelevata dal mapp. __________ della __________ è stata
annessa al mapp. __________ dello __________, fondo di complessivi 1891 mq
corrispondente al tracciato dell'opera sotterranea disposta lungo il confine
con il comune di __________ al fine di incanalare il torrente __________. La
servitù di giardino accordata all'espropriata pendente causa non è invece mai
stata iscritta a RF.
Nel
giugno del 1995 il Cantone ha frazionato il mapp. __________. Gran parte (1479
mq di prato, compresa l'area sottratta alla __________) è andata a formare una
nuova particella - la no. __________ - subito ceduta al comune di __________
per la costruzione della strada di circonvallazione dell'abitato. Il trapasso,
inserito in una vasta operazione di permuta e cessione di terreni, è avvenuto
senza compenso in denaro, ma in cambio il mappale è stato gravato da una
servitù di canalizzazione sotterranea a favore della contermine part.
__________ dello __________.
C. La
__________ è venuta a conoscenza dell'accaduto solo nel 1997, allorquando in
seno alla procedura di ricomposizione particellare della zona __________ di
__________ di __________ le è stato assegnato il mapp. __________ RT - costituito
in massima parte dalla superficie espropriatale nel 1977 - e tolto quanto
ancora le restava in proprietà del mapp. __________ VN. La società ha impugnato
siffatto progetto di riparto, ma il gravame è stato respinto dalla Commissione
di ricorso di I istanza con decisione 30 aprile 1998.
D. Mediante
istanza 10 dicembre 1998 la __________ ha quindi convenuto in giudizio lo
__________ e il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sopracenerina, postulando in base all'art. 61 cpv. 1 lett.
c Lespr la retrocessione dei diritti espropriati nel 1977 e, in loro vece, la costituzione
di una servitù di canale sotterraneo a favore dello Stato ad un valore da
computarsi sull'indennità che avrebbe dovuto essere restituita all'ente
espropriante.
In
occasione dell'udienza di discussione del 2 febbraio 1999 i convenuti si sono opposti
alla domanda contestando la sussistenza dei presupposti materiali della retrocessione.
Le parti hanno dunque chiesto al giudice delle espropriazioni di statuire su
questa specifica questione in via pregiudiziale.
E. Con
sentenza 12 febbraio 1999 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto
l'azione di retrocessione promossa dalla __________.
Partendo
dal presupposto che la superficie espropriata era stata impiegata conformemente
alle previsioni (l'incanalamento del torrente __________), il primo giudice ha
ritenuto in sostanza che alla fattispecie non potesse tornare applicabile né
l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, né l'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr. Quest'ultima
norma mutuata dal diritto federale andrebbe infatti interpretata alla stessa
stregua dell'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr, il quale esclude la retrocessione
nel caso in cui il diritto espropriato sia stato utilizzato ad uno scopo di
pubblica utilità.
F. Avverso la
predetta pronunzia la __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
Puntualizzati
alcuni aspetti di fatto, la ricorrente insiste nell'affermare che l'area espropriatale
nel 1977 non è stato utilizzata allo scopo previsto. Quand'anche fosse appurato
il contrario, il diritto alla retrocessione le andrebbe comunque riconosciuto
per ragioni dedotte dal principio della parità di trattamento.
G. Il
Tribunale di espropriazione, lo Stato ed il comune di __________ propongono la
reiezione del gravame con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario,
nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto:
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione o del suo
Presidente, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art.
50 cpv. 1 Lespr.
Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente
formulato, è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della
contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come in
prima istanza, anche in questa sede la materia del contendere ruota attorno
alla controversa sussistenza dei presupposti materiali dell'azione di
retrocessione promossa dalla __________.
2.1.
Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr:
"L'espropriato
che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la
retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità
ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:
a) quando,
decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il
diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;
b) quando
il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia
stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;
c) quando
il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello
per cui l'espropriazione è stata concessa."
Nell'evenienza
concreta appare evidente come la ricorrente non possa appoggiare la propria
azione sull'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr invocato nel gravame. In effetti, come
rileva a giusto titolo il primo giudice, il diritto espropriatole nel 1977 è
stato utilizzato per incanalare il torrente __________ e quindi - con ogni
evidenza - per lo scopo previsto. Il fatto che l'opera poteva essere benissimo
realizzata previa imposizione di una semplice servitù di condotta non consente
di pervenire alla conclusione opposta propugnata dall'insorgente. A prescindere
dalla più che dubbia pertinenza dell'argomentazione, l'espropriata avrebbe
dovuto contestare la proporzionalità dell'intervento espropriativo al momento
della pubblicazione degli atti (cfr. art. 24 cpv. 2 e 28 Lespr). Essa tuttavia
non solo ha omesso di opporsi all'esproprio quando ne aveva l'opportunità, ma
l'ha addirittura accettato supinamente sottoscrivendo un accordo in sede di
udienza di conciliazione. In simili evenienze la __________ non può più rimettere
in discussione l'adeguatezza dell'espropriazione al fine di ottenere la
retrocessione negatale dalla prima istanza per carenza dei requisiti sanciti
dall'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr.
2.2. In
prima battuta, cioè al momento in cui ha promosso la causa che ci occupa, la ricorrente
ha fondato la sua domanda sull'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr, intravedendo nella
cessione del mapp. __________ al comune di __________ un sufficiente motivo di
retrocessione ai sensi della predetta norma di legge.
L'art. 61
Lespr relativo ai presupposti della retrocessione ha recuperato in sostanza i
concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente legge di espropriazione del
1940, che il legislatore cantonale di allora aveva coniato riprendendo i
contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla espropriazione del 20 giugno
1930. Prova ne sono i materiali legislativi del 1969, dai quali traspare
manifesta la volontà di mantenere pressoché invariate le vecchie norme relative
alla retrocessione (cfr. messaggio del 9 luglio 1969 concernente il disegno di
una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970,
p. 1620). Per comprendere l'esatto significato dell'art. 61 cpv. 1 lett. c
Lespr 1971, la cui formulazione appare invero poco chiara, basta quindi
riferirsi all'art. 73 lett. c Lespr 1940, il quale - riprendendo alla lettera
l'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr - dava facoltà all'espropriato di chiedere la
retrocessione di un diritto espropriato allorquando tale diritto non era stato
utilizzato ad uno scopo di pubblica utilità e l'espropriante intendeva
alienarlo o destinarlo ad un uso diverso da quello previsto.
Posta
questa premessa, le deduzioni operate dal Presidente del Tribunale di espropriazione
in ordine alla reale portata dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr si avverano del
tutto corrette (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 ss. ad
art. 102 LFespr). A dispetto del suo tenore approssimativo la norma non
permette infatti alla parte espropriata di far capo all'istituto della
retrocessione se il diritto espropriato è stato adoperato per lo scopo divisato.
Donde
l'impossibilità di accogliere le pretese di reintegrazione formulate dalla
__________, poiché come visto in precedenza la superficie del mapp. __________
di __________ sottrattale a suo tempo è stata indubbiamente destinata al conseguimento
dell'obiettivo fissato. La disparità di trattamento di cui si duole
l'insorgente riferendosi agli ingiustificati vantaggi accordati dal Cantone ad
alcuni proprietari espropriati nello stesso procedimento non consente di
rimediare all'assenza dei presupposti sanciti dalla legge per concedere la
retrocessione. Lo stesso dicasi del mancato adempimento degli impegni che lo
__________ aveva assunto nei confronti della ricorrente, segnatamente l'omessa
costituzione della servitù di giardino promessa alla __________ per
espropriarle il mapp. __________ ad un valore inferiore a quello venale, le cui
conseguenze - se del caso - dovranno essere accertate e liquidate nelle sedi
giudiziali competenti.
- Stante
quanto precede il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato
dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 102 LFespr; 24, 28, 50, 61 Lespr;
18 e 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 600.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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