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Numero d'incarto:
50.1999.9
Data decisione, Autorità:
17.02.2000, TRAM
Incarto n.
50.1999.00009
Lugano
17 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 1999 del
__________, __________,
contro
la decisione 25 agosto 1999 (no. 309/80) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha
respinto l'istanza presentata dall'insorgente per chiamare in causa lo
__________ nel contesto della procedura di espropriazione materiale avviata
nei suoi confronti dalla __________ a seguito dell'entrata in vigore del PR
1984 e della mancata inclusione in zona edificabile dei mapp. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
__________ (in seguito: Fondazione) è proprietaria dei mapp. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ RFD di __________, un complesso
fondiario ampio 36'590 mq situato in località __________;
che il PR
di __________ approvato dal Consiglio di Stato l'11 gennaio 1984 ha collocato
tutti i terreni della Fondazione al di fuori della zona edificabile, eccezione
fatta per una porzione di 2'688 mq della part. __________;
che la
Fondazione ha impugnato tale provvedimento davanti al Gran Consiglio, senza
alcun risultato;
che
ritenendosi gravemente lesa dal predetto assetto pianificatorio, con istanza 15
marzo 1988 la proprietaria ha convenuto in giudizio il comune di __________
innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina,
postulando il riconoscimento di un indennizzo di fr. 1'113'970.60 oltre interessi
per titolo di espropriazione materiale;
che in
sede di risposta il comune ha chiesto ed ottenuto una sospensione della procedura,
annotando di aver già incaricato il proprio pianificatore di studiare una variante
di PR mirante ad inserire le particelle della Fondazione in zona edificabile;
che nel
settembre 1998 il procedimento è stato riattivato, visto che nel frattempo il
comune aveva dato avvio alla revisione totale del PR rinunciando ad operare modifiche
parziali come quella che avrebbe potuto interessare la proprietà della Fondazione;
che udite
le parti in contraddittorio, il primo giudice ha ordinato uno scambio di allegati
in seno al quale il comune ha chiamato in causa lo __________ a ragione del
fatto che l'attrice aveva fondato le sue pretese anche sulle assicurazioni
fornitele a suo tempo dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni in ordine all'edificabilità
del possedimento di __________;
che
raccolte le osservazioni della __________, con sentenza 25 agosto 1999 il Tribunale
di espropriazione si è pronunciato sulla chiamata in causa presentata dal
comune, respingendola; a mente del primo giudice, nella fattispecie non sarebbe
ravvisabile un interesse legittimo dello __________ all'esito del procedimento,
atteso che qualora fosse astretto al pagamento di indennità di espropriazione
materiale il comune non potrebbe comunque rivalersi con successo nei confronti
del Cantone per mancanza di una qualsivoglia base legale in tal senso;
che
avverso il predetto giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga ordinata la chiamata in causa
dello __________ negata dalla prima istanza; narrati i fatti, l'insorgente ha
ribadito in sostanza il concetto secondo cui nel 1976 l'autorità cantonale si
era espressa favorevolmente sulla natura edificabile dei terreni della
Fondazione e quindi è tenuta a rispondere direttamente delle conseguenze di
queste sue esplicite assicurazioni scritte nell'ambito del contenzioso di
espropriazione materiale in essere;
che il
Tribunale di espropriazione e la Fondazione hanno proposto la reiezione dell'impugnativa
con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti
considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività del ricorso sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 PAmm in virtù del rimando di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame in oggetto è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura
della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti,
senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che se la
legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento
ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura
pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma,
debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la
collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF
19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);
che
discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede
che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere
fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la
restrizione legale della proprietà (art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto
giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono
inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al
pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di
espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività;
che in
una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha nondimeno riaffermato la
regola secondo la quale al comune, come ente incaricato della pianificazione
locale, spetta il compito di versare eventuali indennità risultanti dalla
pianificazione; è contro il comune - ha soggiunto l'Alta Corte - che devono
essere promosse le cause di espropriazione materiale, anche allorquando i
provvedimenti che possono dar adito ad indennizzo sono ordinati dal Cantone
(RDAT II-1998 N. 34);
che quale
artefice del proprio piano di utilizzazione, il comune di __________ - giustamente
- non contesta la propria legittimazione passiva nell'azione promossa dalla
Fondazione; chiede nondimeno di ordinare la chiamata in causa del Cantone a dipendenza
delle garanzie che l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni aveva dato
alla __________ in punto all'edificabilità del suo complesso fondiario di
__________;
che
giusta l'art. 25 PAmm, applicabile al contenzioso espropriativo grazie al
rinvio di cui all'art. 70 Lespr, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o
su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse
legittimo all'esito del procedimento; l'istituto della chiamata in causa mira
ad includere nel procedimento amministrativo persone che non potrebbero
altrimenti parteciparvi in veste di parte per carenza di legittimazione
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 2 ad art. 14);
che per
ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato
abbia un interesse legittimo all'esito della lite; in assenza di questo
presupposto sancito dalla legge, il giudice amministrativo non può costringerlo
ad intervenire in giudizio nemmeno se l'interessato vi acconsente (art. 25 cpv.
3 PAmm);
che in
tale contesto, determinante è dunque la sussistenza, in capo alla persona del
chiamato, di un interesse personale, diretto e attuale verso l'esito della
causa; gli eventuali vantaggi ridondanti al chiamante da un intervento ad
adiuvandum del terzo si avverano per contro del tutto irrilevanti;
che
rimasto estraneo al procedimento per volontà dell'attrice che non l'ha
convenuto in giudizio, in concreto lo __________ potrebbe vantare un interesse
alla lite solo se avesse da paventare un qualsiasi pregiudizio, soprattutto di
natura finanziaria, in caso di soccombenza del comune;
che in
quest'ultima evenienza il Cantone non avrebbe tuttavia nulla da temere, poiché
il comune verrebbe condannato al pagamento di un indennizzo espropriativo senza
possibilità di rivalsa alcuna;
che nella
Lespr mancano infatti disposizioni volte a permettere al debitore di indennità
d'espropriazione materiale di esercitare un regresso anche solo parziale nei
confronti di altri enti responsabili o beneficiari delle misure che hanno
fondato il suo obbligo di risarcimento (cfr., sull'argomento, Aemisegger,
Aménagement du territoire et obligation d'indemniser, mémoire no. 36 ASPAN, p.
91 ss.);
che poste
queste premesse è evidente che il Cantone non ha nessun interesse all'esito
della nota vertenza di espropriazione materiale pendente innanzi al Tribunale
di espropriazione;
che nelle
argomentazioni ricorsuali si potrebbe intravedere l'intenzione del comune di
avviare all'occorrenza un procedimento autonomo contro il Cantone in base alle
norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici; ai fini del presente
giudizio reso in applicazione dell'art. 25 PAmm la posizione dello __________
non potrebbe comunque essere oggetto di valutazione diversa, atteso che il
lungo tempo trascorso dagli accadimenti di cui si duole l'insorgente sembra
ostare irrimediabilmente al successo di un'iniziativa come quella ipotizzata;
che sulla
scorta di quanto precede la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione
ha rinunciato ad ordinare la chiamata in causa dello __________ non presta il
fianco a critiche di sorta; censurabile, ma in casu privo di conseguenze, si avvera
unicamente l'iter processuale seguito dal primo giudice, che ha omesso di sentire
il chiamato prima di pronunciarsi sull'istanza presentata dal comune;
che la
reiezione del gravame trae seco la condanna del comune ricorrente al pagamento
di spese e ripetibili (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dagli art. 50 cpv.
3 e 70 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LPT; 2, 39, 50, 70 Lespr; 18, 25,
28, 31 e 43;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore
obbligo di versare alla Fondazione resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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