AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2001.16
Data decisione, Autorità:
17.12.2001, TRAM
Incarto n.
50.2001.00016-19
Lugano
17 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 21 marzo 2001 di
__________ e __________,
patr. dall'avv. __________
b) 23/26 marzo 2001 dello
rappr. dal __________
Contro
la decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha
respinto siccome perente le pretese che __________ e __________, gerenti del
Ristorante __________ di __________, hanno notificato nei confronti dello
Stato del Canton Ticino a dipendenza dell'occupazione dei mapp. __________ e
__________ RF di __________ durante i lavori di costruzione di una rotonda
("rotonda est") in territorio di __________;
viste le risposte:
-
30 marzo 2001
del Tribunale di espropriazione,
-
2 maggio 2001
dello __________,
al ricorso sub
a);
-
30 marzo 2001
del Tribunale di espropriazione,
-
3 maggio 2001
di __________ e __________,
al ricorso sub
b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
__________ e __________ sono proprietarie in ragione di 1/3 ognuna del mapp.
__________ di __________, un fondo edificato di complessivi 1146 situato a N
dell'abitato di __________, lungo la strada cantonale __________. La costruzione
di due piani ivi esistente ospita il Ristorante __________, un esercizio
pubblico gestito da __________ e __________. Lo spazio circostante l'edificio è
adibito a posteggio e viene utilizzato come tale soprattutto dagli avventori
del ristorante.
B. Nell'ottobre
del 1995 lo __________ ha promosso la procedura di espropriazione formale dei
fondi necessari alla realizzazione della rotonda est in territorio di
__________, opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento
dell'asse stradale __________. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche
120 mq ca. del sub. d della part. __________, ovvero una parte dell'area di
posteggio del Ristorante __________.
L'ente pubblico ha ottenuto l'anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° maggio 1996.
Nel mese di giugno dello stesso anno sono iniziati i lavori di realizzazione
della rotonda.
C. Il 25
novembre 1996 __________ e __________ hanno inoltrato una notifica di pretese
ex art. 32 Lespr al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina.
I gerenti del Ristorante __________, constatato un calo della loro cifra
d'affari in conseguenza dei lavori di costruzione della rotonda, hanno chiesto
in sostanza il risarcimento del danno occorso.
Il Cantone ha postulato la reiezione della
domanda con risposta 19 dicembre 1996, sostenendo in breve che la soppressione
temporanea di uno degli accessi ai posteggi del ristorante si configurava alla
stregua di un normale inconveniente di cantiere per il quale non era dovuta
indennità di sorta.
All'udienza di sopralluogo del 10 aprile
1997 gli istanti hanno ribadito le proprie pretese, specificando che durante
l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva occupato i posteggi riservati
agli avventori del ristorante sul mapp. __________ e sul vicino mappale
__________; fondo, quest'ultimo, adibito al posteggio di veicoli pesanti e da
anni preso in locazione a tale scopo dalla proprietaria __________.
Il 5 maggio 1997 __________ e __________
hanno notificato le proprie prove. Con osservazioni 12 giugno 1997 il convenuto
ha di rimando eccepito l'intempestività delle pretese avanzate dalla
controparte e la carenza di legittimazione passiva dello Stato, sollecitando
l'emanazione di una decisione pregiudiziale in merito prima dell'esperimento
dell'istruttoria.
D. Il 15
luglio 1997 il Tribunale di espropriazione si è dunque pronunciato sulle eccezioni
sollevate dallo Stato, respingendole entrambe.
Accertato il diritto dei locatori del
Ristorante __________ ad inoltrare pretese di natura espropriativa, il primo
giudice ha ritenuto che dai piani pubblicati con relative picchettazioni, cosi
come dalla delimitazione dell'area di cantiere, non era oggettivamente
possibile prevedere la situazione pregiudizievole (inaccessibilità al posteggio
del mapp. __________) che si sarebbe effettivamente creata al momento
dell'inizio dei lavori: donde la tempestività delle richieste notificate dagli
istanti ai sensi dell'art. 32 Lespr.
Il Tribunale di espropriazione ha invece
ammesso la legittimazione passiva dello Stato annotando che l'ente pubblico, in
quanto promotore dell'opera della quale è proprietario, è responsabile nei
confronti dei proprietari dei fondi confinanti per gli eventuali danni causati
dall'occupazione abusiva dei loro beni da parte della ditta appaltatrice.
E. Adito dallo
Stato, con sentenza 2 febbraio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha
annullato la decisione impugnata nella misura in cui aveva respinto l'eccezione
di perenzione delle pretese, disponendo nel contempo la retrocessione degli
atti al presidente dell'istanza inferiore per un nuovo giudizio previo completamento
dell'istruttoria.
Dopo aver stabilito che __________ e
__________, quali titolari di diritti personali su fondi espropriati in via
formale, avevano effettivamente la facoltà di postulare un risarcimento espropriativo
e che il Cantone, in quanto ente espropriante, aveva la legittimazione per
sostenere la lite, questo Tribunale ha constatato innanzi tutto che le pretese
fatte valere dipendevano da un'occupazione temporanea non prevista dai piani
d'esproprio pubblicati, ipotesi contemplata all'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr.
Il termine di perenzione di tre mesi di cui all'art. 32 cpv. 2 Lespr non ha
quindi iniziato a decorrere dal momento in cui gli espropriati avevano
conosciuto il danno come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione
partendo dal presupposto errato di una fattispecie retta dall'art. 32 cpv. 1
lett. c Lespr, ma dal giorno in cui gli interessati, facendo prova della
diligenza richiesta dalle circostanze, avevano potuto rendersi conto che l'agire
delle imprese di costruzione incaricate dallo Stato era costitutivo di un'espropriazione
temporanea dei loro diritti personali sui mapp. __________ e __________ di
__________. Donde il rinvio dell'incarto al primo giudice per accertare le
circostanze fatidiche e con esse il dies a quo del termine di perenzione, allo
scopo di determinare se le pretese erano state infine notificate tempestivamente.
F. Il
Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 23 febbraio 2001 dopo aver
raccolto numerose prove documentali e testimoniali.
Assodato che tra aprile e maggio 1996 lo
Stato aveva preso anticipato possesso dei settori dei mapp. __________ e
__________ dedotti in esproprio formale, il primo giudice ha accertato inoltre
che a far tempo dal 14 giugno 1996 una parte non espropriata della part.
__________ era stata utilizzata per il deposito di un escavatore e di un rullo
compressore da parte di una delle imprese incaricate dei lavori. Ne ha quindi
dedotto che con quell'invasione è iniziato a decorrere il termine di perenzione
sancito dall'art. 32 cpv. 2 Lespr, poiché i conduttori del fondo, che
certamente erano sempre in loco dovendo assicurare la gestione continua del
ristorante __________, non potevano ignorare che il loro diritto di utilizzare
il terreno a scopo di posteggio era stato menomato dalla presenza delle
macchine da cantiere. Donde la perenzione certa delle pretese notificate il 25
novembre 1996, che il Tribunale di espropriazione ha dichiarato improponibili
ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia (fr. 350.-), le spese (fr.
400.-) e le ripetibili (fr. 500.-).
G. Avverso
questo giudicato entrambe le parti in causa sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
a) Con gravame 21 marzo 2001 __________ e
__________ hanno contestato le conclusioni cui è pervenuta la prima istanza
sulla scorta delle testimonianze acquisite dopo la retrocessione degli atti
disposta da questo Tribunale.
È ben vero che con il loro accordo nel
giugno del 1996 la ditta Ferrari aveva depositato un rullo e una ruspa nella
parte settentrionale del mapp. 93, ma è altrettanto vero che questa occupazione
avveniva solo in caso di necessità e che di rimando l'impresa si era sempre
impegnata a mantenere sgombro il resto del posteggio a beneficio dei clienti del
ristorante. Questa situazione - hanno soggiunto i ricorrenti - è bruscamente
mutata in settembre, allorquando sono iniziati i lavori in prossimità del ristorante
ed il posteggio è stato invaso dai macchinari di cantiere, privando l'esercizio
pubblico di aree di sosta per i propri clienti. In sostanza, a mente degli
insorgenti il termine di perenzione dell'art. 32 cpv. 2 Lespr ha preso avvio
nel settembre 1996, per cui le pretese sono state notificate tempestivamente.
I ricorrenti hanno reclamato per finire
maggiori ripetibili, chiedendo che l'indennità di patrocinio venga fissata in
fr. 3'000.- tenuto conto della mole di lavoro ingenerata dalla procedura.
b) Mediante ricorso 23 marzo 2001 lo Stato
ha invece censurato l'aggravio di spese, tassa di giustizia e ripetibili.
Secondo il Cantone l'art. 73 Lespr non torna
applicabile ai contenziosi sorti in tema di ammissibilità di pretese tardive.
Cosi come previsto a livello federale, gli oneri processuali andrebbero
ripartiti in funzione della soccombenza e nell'evenienza concreta sarebbero da
porre integralmente a carico dei coniugi __________.
H. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente
con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere decisi sulla base degli atti, completati dalla recente
istruttoria esperita in prima istanza, senza procedere ad ulteriori assunzioni
di prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Nella sua
sentenza del 2 febbraio 1999 questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire
che il caso all'esame si configura alla stregua di un'occupazione temporanea di
fondi non prevista dai piani di espropriazione pubblicati (art. 32 cpv. 1 lett.
b Lespr), fattispecie che consentiva la presentazione di pretese d'indennità
tardive entro tre mesi dal momento in cui ha avuto inizio l'occupazione, rispettivamente
dal momento in cui gli i locatari dei mapp. 93 e 105, prestando l'attenzione
suggerita dalle circostanze, hanno avuto contezza della menomazione dei loro
diritti personali.
Le testimonianze raccolte dal primo giudice
indicano che l'occupazione del mapp. __________ - intesa come invasione
dell'area esclusa secondo i piani pubblicati da interventi espropriativi - è
iniziata nel mese di giugno del 1996, allorquando la ditta __________ ha
depositato sul fronte settentrionale del posteggio alcuni macchinari, in
particolare un rullo e una ruspa (cfr. audizioni 6 dicembre 1999 di __________
e __________). In settembre la situazione sarebbe poi peggiorata a cagione
della posa di una baracca di cantiere e della presenza di ulteriori macchine da
cantiere (in tal senso, con sfumature diverse, si sono pronunciati i testi
__________, __________ e __________; cfr. verbali del 6 dicembre 1999).
A fronte di simili emergenze non si può che
condividere l'opinione del Tribunale di espropriazione secondo cui il termine
di perenzione previsto dall'art. 32 cpv. 2 Lespr è iniziato a decorrere nel
giugno del 1996. È in effetti a quell'epoca, posteriore all'anticipata
immissione in possesso della superficie necessaria alla realizzazione della
rotonda, che sono avvenute le prime occupazioni del fondo non previste dai
piani pubblicati, azioni che i locatari del mapp. 93 erano senz'altro in grado
di interpretare siccome costitutive di un'espropriazione temporanea dei loro
diritti personali. Il fatto che la situazione sia degenerata solo in settembre
rendendo evidente il danno aziendale che stava provocando non è determinante.
Decisiva, in concreto, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine
di perenzione, è la percezione di una situazione che prestando la dovuta attenzione
non può che configurarsi alla stregua di una menomazione dei propri diritti,
non la cognizione del danno quanto a natura e caratteristiche essenziali, ossia
la conoscenza di tutti gli elementi di fatto necessari alla formulazione e alla
motivazione di una domanda di risarcimento. Preso atto dei primi stazionamenti
di macchinari sull'area di posteggio riservata agli avventori del Ristorante
__________, i coniugi __________ potevano senz'altro rendersi conto che il
cantiere si stava espandendo ed era iniziata un'occupazione temporanea del terreno
ai sensi dell'art. 1 Lespr.
Ne segue che il 25 novembre 1996 il diritto
dei conduttori del mapp. __________ di __________ di notificare pretese di indennità
tardive era perento da circa due mesi. In quanto volta a contestare siffatta
conclusione l'impugnativa di __________ e __________ si avvera dunque infondata.
- Contrariamente
al diritto federale (cfr. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr), la legge di
espropriazione cantonale non prevede un regime speciale per la ripartizione di
spese e ripetibili nelle procedure avviate a seguito di domande di
retrocessione o di pretese tardive di indennità. L'art. 73 Lespr si limita
infatti ad evocare indistintamente il principio secondo cui le spese di
procedura sono di norma interamente a carico dell'ente espropriante, che è
tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In
caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di
espropriazione può nondimeno ripartire le spese tra le parti e negare le
ripetibili (art. 73 cpv. 2 Lespr).
Questa regola non ha però valenza assoluta.
Da tempo questo Tribunale ha infatti stabilito che nei procedimenti contenziosi
di espropriazione materiale, disciplinati dalla Lespr al pari di quelli di tipo
formale (cfr. art. 1 cpv. 2 Lespr), le spese e le eventuali ripetibili vanno
ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza
dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente
al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza
dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario ha
diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante
giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
A ben guardare, un'eccezione alla disciplina
imposta dall'art. 73 Lespr va fatta anche in materia di retrocessione e di
ammissibilità di pretese d'indennità tardive. In questo genere di vertenze che
vedono il privato agire nei confronti dell'ente pubblico appare senz'altro
corretto far assumere all'attore il rischio di causa anche con riferimento agli
oneri processuali, come avviene in qualsiasi altra procedura amministrativa. Le
ragioni di questa impostazione vanno ricercate proprio nella particolare posizione
di promotore dell'azione in cui viene a trovarsi il privato. L'espropriato in
via formale viene citato in giudizio suo malgrado, contro la sua volontà, e va
quindi tutelato anche dal profilo dei costi, che devono essere assunti da colui
che esercita il diritto di espropriazione (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, N. 5 ad art. 114 LFespr). In caso di retrocessione e di pretese
d'indennità tardive il privato si trova invece nella situazione inversa: non
subisce il processo, ma lo propone a salvaguardia dei propri interessi. Con il
risultato di doversi sopportare le spese e, all'occorrenza, le ripetibili
provocate dalla sua iniziativa se perde la causa, in particolare se inoltra
tardivamente pretese di risarcimento in mancanza dei presupposti per
l'esercizio posticipato di tale diritto. Questa conclusione collima peraltro
con la volontà del legislatore cantonale di allinearsi perfettamente alle
soluzioni adottate a livello federale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al
Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione del
9 luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613). La mancanza
nella Lespr di una norma identica agli art. art. 114 cpv. 3 e 115 cpv. 4 LFespr
è dovuta unicamente al fatto che queste ultime disposizioni sono state inserite
nel diritto federale in via di revisione posteriormente all'entrata in vigore
della normativa cantonale (vedi FF 1970, vol. I, p. 774; RU 1972 p. 1076 e
1086), che in tema di spese di procedura e ripetibili (art. 73) si presenta
ancora nella versione originaria del 1971 coniata dalla commissione della
legislazione (cfr. il relativo rapporto in RVGC 1970, sessione ordinaria
autunnale, p. 1634 e 1651).
Il ricorso dello Stato merita pertanto
accoglimento.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso di __________ e __________ deve essere
respinto, mentre il gravame dello Stato va accolto con la conseguente riforma
del giudizio impugnato nel senso postulato dall'insorgente.
La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa
stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono comunque
applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28
e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno). La
tassa di giustizia viene dunque posta interamente a carico di __________ e
__________, senza alcuna assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43
e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
di __________ e __________ è respinto.
-
Il ricorso
dello Stato del Canton Ticino è accolto.
§. Di
conseguenza il dispositivo 2 della decisione 23 febbraio 2001 (no. 455/88)
del Tribunale di espropriazione della giuri- sdizione sopracenerina è
annullato e riformato come segue:
"La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 750.-, so- no poste
a carico di __________ e __________ in solido.
Non
si assegnano ripetibili."
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di __________ e __________ in solido.
-
Intimazione
a:
Tribunale di espropriazione, 6900 Lugano.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster