AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2001.24
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, TRAM
Incarto n.
50.2001.00024
Lugano
19 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2001 della
Comunione Ereditaria fu __________,
rappr. da: __________,
Contro
la decisione 19 novembre 2001 (no. 34/97-168) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo
promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp.
__________ in vista della realizzazione del parco pubblico __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
comunione ereditaria fu __________ è proprietaria del mapp. __________ di
__________, un fondo di 3131 mq censito a RF quale coltivo vignato (2849 mq),
bosco (267 mq) e riale (15 mq).
Il terreno si trova nella parte superiore
del comprensorio comunale adagiato sulle falde del __________, segnatamente a
margine di via del __________ e del villaggio __________, sopra il nucleo di
__________. Nell'angolo S-E ospita un'autorimessa e una baracca di tipo
prefabbricato che, stando agli atti, non sono mai state censite a RF; la posa
del box prefabbricato è stata nondimeno autorizzata dal municipio __________
mediante risoluzione del 16 febbraio 1971.
B. Il PR di
__________ del 1975 aveva inserito il mapp. __________ in zona residua.
Il successivo PR entrato in vigore il 24
novembre 1993 (revisione 89) l'ha invece collocato in zona EAP, unitamente ad
altri fondi contermini, allo scopo di realizzare in loco un parco pubblico
(parco __________) ampio circa 23'000 mq. La CE __________ ha impugnato il
vincolo, ma il suo ricorso - tardivo e giudicato infondato nel merito - è stato
respinto dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, così
come dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 8 marzo 1995)
e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 14 luglio 1995).
C. Intenzionato
a realizzare l'infrastruttura pubblica di cui trattasi, il municipio di
__________ ha intavolato delle trattative con i proprietari delle particelle
gravate dal vincolo EAP al fine di acquisirle in via bonale. Nell'impossibilità
di addivenire ad un accordo con gli eredi __________, nel mese di settembre del
1997 il comune ha deciso di procedere all'esproprio formale dell'intero mapp.
__________ offrendo un indennizzo di fr. 123'000.- (= fr. 39.28/mq).
Con notifica del 10 novembre 1997 i
proprietari del fondo si sono invece opposti all'espropriazione ritenendola
carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità.
Nel contempo hanno postulato una modifica dei piani e insinuato le loro pretese
d'indennità, di gran lunga superiori a quelle proposte dall'ente espropriante
(fr. 800.- il mq per il solo terreno).
All'udienza di conciliazione del 7 aprile
1998, in sede di sopralluogo e nelle memorie conclusive presentate al
dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle
rispettive posizioni avverse.
D. Con
decisione 8 aprile 1999 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale
di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dai proprietari del
mapp. __________ per contrastare l'operazione d'esproprio. Adito dai
soccombenti, il 7 dicembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha
confermato il giudizio di primo grado. Del pari il Tribunale federale,
pronunciatosi il 9 aprile 2001 a seguito del ricorso di diritto pubblico con il
quale gli espropriati hanno impugnato la sentenza dell'ultima istanza
cantonale.
E. Ripreso il procedimento, il 4 settembre 2001 il
Tribunale di espropriazione ha esperito un nuovo sopralluogo, dando modo alle
parti di ribadire in contraddittorio le proprie tesi, allegazioni e domande.
Esaurite le formalità processuali, con sentenza 19 novembre 2001 ha infine
statuito sulle indennità dovute agli espropriati, accordando loro fr. 123'000.-
per il terreno e fr. 5'000.- a corpo per i box ed il capanno presenti sul
fondo.
Il primo giudice ha accertato innanzi tutto
che l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP avvenuta nel 1993 non aveva
ingenerato espropriazione materiale; inglobato nei territori protetti in
applicazione del DFU del 1972 ed escluso dal perimetro del PGC così come dalla
zona edificabile del PR 1975, nel 1993 il fondo - ubicato ai margini del comune
e sprovvisto di sufficienti infrastrutture di urbanizzazione - non aveva alcuna
prospettiva edilizia suscettibile di essere mortificata dall'istituzione del
vincolo EAP. Per l'esproprio formale della superficie colpita dal vincolo e
priva di componente edilizia il Tribunale di espropriazione ha quindi
riconosciuto ai proprietari un indennizzo corrispondente a quanto offerto dal
comune (fr. 123'000.- = fr. 39.28/mq), pur avendo stabilito che il prezzo medio
pagato nella regione per l'acquisto di terreni inedificabili si aggirava
attorno a fr. 26.- il mq e una parte del sedime era di natura boschiva. Per la
cessione delle costruzioni esistenti ha poi assegnato fr. 5'000.-, tenuto conto
dello statuto dei manufatti, del loro volume e dei materiali che li compongono.
Il Tribunale di espropriazione ha invece negato qualsiasi risarcimento per la
soppressione di piante e di possibilità di posteggio, trattandosi di danni già
coperti dall'indennizzo dell'intero valore venale della particella.
F. Mediante
ricorso 19 dicembre 2001 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'indennità fissata
dall'istanza inferiore.
Per quanto è dato di capire, a mente dei
ricorrenti l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP ha provocato
espropriazione materiale stante la sua chiara vocazione edilizia, per cui
l'indennizzo non potrebbe essere inferiore a fr. 800.- il mq. Nel contesto di
un allegato ricorsuale non sempre intelligibile, gli espropriati hanno inoltre
ribadito di pretendere un'ulteriore indennità per la perdita di 6/8 posteggi,
del magazzino utilizzato dalla ditta __________ e delle piante da frutta.
G. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione
del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti componenti la CE fu __________ e la tempestività
dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm
grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr. Come osserva il resistente, in
assenza di una procura debitamente redatta ci si potrebbe invero chiedere se la
firmataria del ricorso è effettivamente legittimata a rappresentare i membri
della CE e se il gravame, in quanto carente dal profilo delle esigenze di forma
sancite dall'art. 46 PAmm, non debba essere rinviato al mittente per essere
emendato conformemente all'art. 9 PAmm. Entrambi i quesiti possono rimanere
indecisi poiché il ricorso, invero verboso ed a tratti di difficile comprensione,
risulta comunque infondato nel merito. Esso può essere in ogni modo deciso sulla
scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Espropriazione
materiale
I ricorrenti rimproverano al Tribunale di
espropriazione di non aver valutato se il loro fondo era stato colpito da
espropriazione materiale in conseguenza dell'apposizione del vincolo EAP. In
realtà, la prima istanza non solo ha esaminato accuratamente il problema, ma vi
ha consacrato la maggior parte del suo giudizio (cfr. consid. 3) giungendo a
conclusioni che questo Tribunale non può che condividere per le ragioni qui di
seguito esposte.
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi
è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire
espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di
proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero
sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio
d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al
riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere
oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125
II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. Sempre secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai
principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla
zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")
allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se
questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid.
4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile
("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo
per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente
se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere
al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo
fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto
verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli
esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente,
ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione
delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture
di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese
considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure
quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi
dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno
prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto
ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul
principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
2.3. Il momento determinante per stabilire
se la fattispecie si configura alla stregua di un'espropriazione materiale è
quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta
la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1
LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto
costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale
deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti
nel mese di novembre del 1993. A quell'epoca erano già in vigore la legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e, a
livello cantonale, la relativa legge di applicazione del 23 maggio 1990
(LALPT).
2.4. Il PR di __________ approvato dal
Governo il 24 novembre 1993 è il primo piano di utilizzazione conforme ai
principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è
dotato il comune, che in precedenza, quale diritto autonomo comunale, disponeva
di un rudimentale piano regolatore e di un regolamento edilizio varati nel
lontano 1961 ed approvati dall'autorità cantonale il 30 agosto 1974 (in via
provvisoria) e il 4 luglio 1975 (in forma definitiva). Ne consegue che
l'inclusione della proprietà __________ nella zona EAP costituisce un rifiuto
di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione
materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la
fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali
comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale dinanzi
evocata.
2.5. Come ha evidenziato il Tribunale di
espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973 la
part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo provvisorio
in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 nonostante le contestazioni
dell'allora proprietario __________, che in via ricorsuale aveva invano
postulato l'attribuzione del fondo alla zona insediativa comunale (vedi gravame
del 28 marzo 1973, respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 settembre
1974). Da allora la situazione non è più cambiata: inserita in zona residua a
seguito dell'entrata in vigore del PR 1974/75, nel 1993 la proprietà __________
è stata collocata in zona EAP mantenendo le caratteristiche di inedificabilità
che l'avevano contraddistinta nei vent'anni precedenti.
Alla data determinante il mappale non era
compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque
entrata in vigore il 1° luglio 1972. Il fondo è infatti rimasto escluso sia dal
PGC del 31 ottobre 1975, sia da quello riveduto del 17 agosto 1978. Dagli atti
non risulta nemmeno che i ricorrenti abbiano sopportato spese rilevanti per la
sua urbanizzazione; i 1'500.- fr. che __________ ha versato nel 1973 al comune
quale contributo per la sistemazione di via del __________ non si configurano
certamente quali esborsi considerevoli ai fini dell'urbanizzazione primaria
della proprietà.
Nel 1993 quest'ultima non si trovava neppure
nel territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT
(cfr., sull'argomento, DTF 122 II 455 consid. 6a e rinvii). In tema basta
rinviare alla puntuale descrizione della situazione esistente contenuta nella
sentenza impugnata (p. 6 e 7), aggiungendo che il fondo appartiene ad un
comparto inedificato ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di
demarcazione (via del __________ ed il sentiero che si diparte da via
__________).
Se ne deve concludere che nel novembre del
1993 l'inclusione del mapp. __________ in zona EAP non ha mortificato alcuna
prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il
diritto di proprietà della CE proprietaria in modo da ingenerare espropriazione
materiale. Colpito dai vincoli di protezione del DFU prima, escluso dalle zone
edificabili di PR poi, mai collocato all'interno di un PGC conforme alla
legislazione sulla protezione delle acque, appartenente ad un comparto
territoriale inedificato chiaramente identificabile come tale, non vi sono ragioni
per ritenere che nel 1993 il fondo avrebbe dovuto trovare collocamento all'interno
della zona R2 del PR di __________. Non sussiste d'altronde alcun motivo o
anche solo indizio per supporre che il principio della buona fede imponesse la
sua assegnazione alla zona fabbricabile a fini privati.
Il fatto che sul mapp. __________ esistono
da decenni delle modeste costruzioni non consente di pervenire a diversa conclusione;
in effetti, solo uno dei box prefabbricati è stato autorizzato mediante il
rilascio di una licenza edilizia, prima che la proprietà venisse inclusa nei
territori protetti in forza del noto DFU del 1972.
Quanto al sacrificio particolare che la CE
ricorrente sostiene di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza
ne fa dipendere l'esistenza dalle elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa
edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid.
8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni
illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di
un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer
(vedi pure STF 22 maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. __________,
nella quale si conferma chiaramente che la nozione di sacrificio particolare
non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di
fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli).
- Indennità
di espropriazione formale
3.1. Giusta l'art. 9 Lespr,
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa
è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno
individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione.
In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione
economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in
modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua
vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3
ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale,
N. 66 ad art. 22ter). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende
pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale,
l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione
residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento
dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far
tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità
definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata,
sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte
del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse
legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la
stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
Accertato che l'imposizione del vincolo EAP
non è stata costitutiva di espropriazione materiale, l'indennità dovuta ai
proprietari per l'esproprio formale sollecitato dal comune deve essere determinata
tenendo presente che la collocazione del fondo in una zona destinata ad
attrezzature pubbliche impone di considerarlo alla stregua di terreno agricolo
e di valutarlo come tale (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data del 19 novembre
2001, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità
da corrispondere alla CE espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).
3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi
possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
3.3. In esito alle usuali indagini esperite
a RF il Tribunale di espropriazione ha rinvenuto solo due contrattazioni significative
aventi per oggetto fondi inedificabili di __________, le quali hanno
evidenziato il pagamento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 26.- il mq.
Trattasi di un valore del tutto attendibile, vicino alla quotazione di fr. 30.-
il mq normalmente attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura
agricola e, di riflesso, a quelli privi di componente edilizia (cfr. RDAT
II-1994 N. 64).
3.4. La cifra indicativa di cui sopra (fr.
26.- il mq) va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità
giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo
effettivo valore venale.
La part. __________ di __________ possiede
effettivamente le qualità individuate dal Tribunale di espropriazione: il
terreno, che ospita diversa vegetazione, tra cui svariate piante da frutta, è infatti
ampio, ben posizionato ed orientato, nonché dotato di un comodo accesso tramite
via del __________. Considerato che salvo un paio di casi del tutto eccezionali
l'importo di fr. 30.- il mq rappresenta il valore massimo finora assegnato per
l'espropriazione di ottimi terreni agricoli, l'indennità di quasi 40.- fr. il
mq riconosciuta dal primo giudice - superiore di oltre il 53% alla quotazione
media dei fondi inedificabili di __________ - appare senz'altro corretta ed
adeguata alle peculiarità del terreno in oggetto. Tanto più che parte del mapp.
__________ è boschiva (per cui di scarso valore; cfr. RDAT I-1999 N. 34 con
rinvii) e che a far tempo dal 1994 il valore di mercato dei poderi agricoli di
superficie superiore ai 2'500 mq è vistosamente decresciuto a seguito
dell'entrata in vigore della LDFR e della sorveglianza sui prezzi operata dallo
Stato (STA 28 gennaio 1998 in re Commissione di vigilanza in materia di diritto
fondiario rurale/ASN).
- Altre indennità
4.1. Parimenti incensurabile da parte degli
espropriati si avvera di sicuro l'indennità di fr. 5'000.- assegnata loro per
la perdita delle costruzioni (due box con annessa tettoia in lamiera e un
minuscolo capanno per gli attrezzi) esistenti sul fondo. Trattasi infatti di
prefabbricati vetusti e realizzati con materiali di scarso valore, che ad esclusione
del box posato nel 1971 previo ottenimento del relativo permesso non dovrebbero
neppure essere risarciti siccome impiantati abusivamente al di fuori della zona
edificabile (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 128 B
VII b; Merker, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im
Enteignungsrecht, p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr
(cfr., a riguardo, Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 25 LFespr) e recepito
nella sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr).
4.2. La CE ricorrente insiste poi nel
rivendicare un'indennità per asserita soppressione di 6/8 posti auto.
Secondo la legge, la formazione di un
parcheggio, così come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento
di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione. In effetti, il
posteggio per autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni
o destinazioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed
appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che
servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo considerevole
la configurazione di un fondo (cfr. art. 1 LE e 4 RLE; DFGP/UPT, Commento LPT,
N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz, p. 91/92;
Schürmann/Hänni, Planungs, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, p. 237 ss.;
Scolari, Commentario, N. 635 ss. ad art. 1 LE).
A prescindere dal fatto che il mapp.
__________ non accoglie dei posteggi attrezzati o anche solo sistemati come
tali, la ricorrente non ha mai ottenuto né chiesto il permesso di utilizzare il
fondo quale area di parcheggio. Ne segue che quand'anche fosse stato provato,
l'eventuale sfruttamento regolare della proprietà per lo stazionamento di
veicoli è sempre avvenuto abusivamente, il che impedisce di assegnare ai
proprietari un risarcimento supplementare per compensare la perdita del valore
a reddito dell'impianto. E questo per le stesse ragioni esposte al considerando
precedente.
4.3. Gli espropriati pretendono infine il
pagamento di un indennizzo specifico per le piante presenti sul sedime espropriato.
Esprimendosi sul tema, in passato il
Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di spiegare (STA 24 agosto
1992 parz. pubbl. nella RDAT I-1993 N. 51) che di norma il valore edilizio
pieno di un terreno comprende pure quello di eventuali piante situate in loco,
dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente
del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr.
Hess-Weibel, op. cit., N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati). In
sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta
di danno allorquando la flora, di particolare pregio, svolge una rilevante
funzione estetica-protettiva per il fondo che le ospita. L'indennizzo è
parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità
botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o
trascende quello del terreno nudo. Al fine di indennizzare adeguatamente il
proprietario delle piante per la perdita che subisce si possono adottare due
metodi. Il primo consiste nel tener debito conto di questa peculiarità
dell'area oggetto di esproprio applicando il sistema comparativo, con un
conseguente adeguamento verso l'alto del prezzo medio pagato in zona per
terreni privi di vegetazione pregiata, in modo da giungere al valore venale
effettivo del sedime espropriato. Il secondo contempla più semplicemente
l'aggiunta del valore intrinseco delle piante all'indennità di esproprio del
terreno nudo.
Nel caso concreto si è applicata a giusto
titolo la prima variante. L'indennità di quasi 40.- fr. il mq riconosciuta dal
Tribunale di espropriazione per tutta l'area espropriata, compresa quella boschiva,
comprende con certezza anche il valore delle piante da frutta, che non hanno
invero pregio botanico di rilievo, né svolgono particolari funzioni protettive
per la proprietà.
- Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono
la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art.
50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 26 Cost.; 5, 15, 22, 24
LPT; 39 LALPT; 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con
l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante identico importo a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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