AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2002.15
Data decisione, Autorità:
06.11.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00015
Lugano
6 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2002 dello
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione 14 dicembre 2001 (no. 475/5) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito della causa di
espropriazione materiale promossa nei suoi confronti dai proprietari dei
mapp. __________ e __________ di __________ a seguito dell'inclusione dei
predetti fondi nella zona sancita come inedificabile dal decreto esecutivo 16
maggio 1990 concernente il comprensorio di protezione del complesso
monumentale di __________ (CPM);
viste le risposte:
-
1° febbraio 2002 del
Tribunale di espropriazione;
-
27 febbraio 2002 di __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
__________, __________ e __________ sono comproprietari in ragione di 1/4
ciascuno del mapp. __________ di __________, un fondo inedificato di 587 mq
posto in declivio immediatamente a valle della Chiesa __________. Le stesse
persone sono inoltre comproprietarie di complessivi 540/1000 (appartamento al
piano rialzato e garage) della PPP che sorge sulla confinante particella
__________. Quest'ultima, ampia 710 mq, ospita infatti una casa d'abitazione di
due piani e altrettanti appartamenti eretta negli anni 60.
B. Con decreto
esecutivo 16 maggio 1990 entrato in vigore il 29 maggio 1990 (in seguito: DE) e
fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha
stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________
(CPM) al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità
delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi
adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed
artistici del Canton Ticino. All'interno del perimetro del comprensorio di
protezione è stata fissata in particolare una zona bandita alla costruzione,
adagiata attorno alle chiese di __________ e __________, nella quale sono
ammessi limitati cambiamenti della conformazione del terreno se compatibili con
gli obbiettivi perseguiti dal decreto. I mapp. __________ e __________ sono
rimasti gravati dal vincolo di inedificabilità disposto dal Consiglio di Stato
quale autorità preposta per legge alla tutela dei monumenti. I suoi proprietari,
unitamente ad altri colpiti dal medesimo provvedimento, hanno impugnato il DE
innanzi al Gran Consiglio, ma il loro gravame è stato respinto il 6 dicembre
1995 dal Tribunale della pianificazione del territorio nel frattempo entrato in
funzione.
C. Nella
primavera del 1997 la famiglia __________ ha notificato al municipio di
__________ prima e alla Sezione della pianificazione urbanistica poi una
pretesa di indennità per titolo di espropriazione materiale. Il 9 febbraio 1998
le richieste sono state trasmesse al Tribunale di espropriazione, il quale ha
dato avvio alla procedura di stima.
In sede di risposta il Cantone si è opposto
fermamente alla domanda, contestando l'avverarsi di un'espropriazione materiale
a danno dei fondi gravati dal vincolo di protezione istituito dal DE. A mente
del convenuto, da tempo inedificabili e inidonee ad essere realmente edificate
in un prossimo futuro, quelle proprietà non sarebbero state neppure oggetto di
una restrizione suscettibile per gravità di provocare un esproprio materiale,
né si sarebbe concretizzata nella fattispecie una situazione lesiva del principio
della parità di trattamento.
Il comune, dal canto suo, richiamandosi
all'esito negativo delle cause di espropriazione materiale che taluni
proprietari avevano avviato in passato nei suoi confronti (cfr. RDAT II-1998 N.
34), ha sollecitato la reiezione dell'istanza per carenza di legittimazione
passiva.
Nei susseguenti allegati di replica e di
duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni
avverse.
All'udienza di conciliazione del 2 settembre
1999 il comune è stato dimesso dalla lite.
Al sopralluogo del 19 ottobre 1999, nelle
memorie conclusive e in occasione del dibattimento dell'11 settembre 2001 i
contendenti hanno poi ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione
ha parzialmente accolto le richieste degli istanti, condannando lo Stato al
pagamento di un indennizzo di fr. 90.- il mq oltre interessi per
l'espropriazione materiale del mapp. __________.
Evocata la definizione tradizionale di
espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale
e ripercorso nel tempo l'assetto pianificatorio delle proprietà interessate dal
vincolo di inedificabilità sancito dal DE, il primo giudice ha escluso che nel
1990 il mapp. __________ - già edificato razionalmente - avesse subito
espropriazione materiale. Ha tuttavia ammesso l'avverarsi di un simile evento
per il mapp. __________, che in assenza della misura protettiva disposta dal Cantone
sarebbe stato certamente incluso in una zona edificabile stante la sua appartenenza
al territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT.
A suo parere, il fondo possedeva insomma una prospettiva edilizia che è stata
mortificata dal divieto di costruzione imposto dallo Stato provocando espropriazione
materiale.
Quanto al risarcimento dovuto ai
proprietari, che hanno sempre contrastato i vincoli apposti sul loro terreno e
manifestato la volontà di edificarlo, il Tribunale di espropriazione ne ha
calcolato l'ammontare deducendo dal valore edilizio pieno del terreno (stimato
in fr. 110.- il mq secondo le risultanze del metodo statistico-comparativo) il
suo valore residuo (fr. 20.-/mq).
E. Avverso
questa pronunzia lo __________ è insorto mediante ricorso 29 gennaio 2002
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla.
A mente del ricorrente, l'inclusione del
mapp. __________ nella zona inedificabile del DE non ha inibito il suo uso
attuale o un prevedibile uso futuro ingenerando espropriazione materiale. In
effetti, la proprietà non costituisce un cosiddetto spazio vuoto tra
costruzioni esistenti e non fa parte quindi del territorio già largamente edificato,
ma appartiene semplicemente ad un esteso comparto prativo-vignato composto da
una dozzina di particelle. Le circostanze di diritto esistenti all'epoca impediscono
di ritenere che al momento determinante la particella era idonea all'edificazione
in un prossimo avvenire e destinata ad essere inserita in una zona edificabile.
Contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione, il comportamento
tenuto dai proprietari non è decisivo; a prescindere dal fatto che la
situazione giuridica sviluppatasi a partire dagli anni '70 e la sensibilità
dell'ambiente circostante dal profilo architettonico, storico e monumentale lasciavano
chiaramente presagire che il mapp. __________ non sarebbe mai diventato
edificabile, la famiglia __________ non ha mai manifestato concretamente la
volontà di edificare il fondo, né vi è prova agli atti di importanti
investimenti effettuati in vista della sua urbanizzazione o costruzione.
D'altra parte, nel caso di specie il versamento di indennità di espropriazione
materiale non potrebbe essere imposto neppure per ragioni inerenti al principio
della buona fede, atteso che lo Stato non ha mai fornito assicurazioni
vincolanti né in merito all'inserimento del mapp. __________ in zona
edificabile, né in merito al pagamento di indennizzi espropriativi.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuta la
famiglia __________, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori. Non occorre in particolare esperire il sopralluogo sollecitato dall'insorgente,
dato che questo mezzo di prova non apporterebbe la conoscenza di ulteriori
elementi di fatto rilevanti per la decisione (art. 18 cpv. 1 PAmm). La
situazione dei luoghi è peraltro nota al Tribunale a dipendenza delle pregresse
procedure ricorsuali aventi per oggetto proprietà incluse nel comprensorio di
protezione monumentale di __________.
- La materia
dell'odierno contendere ruota unicamente attorno alla controversa espropriazione
materiale del mapp. __________ di __________. Lo Stato non ha contestato
infatti l'ammontare dell'indennità riconosciuta ai proprietari, né quest'ultimi
hanno impugnato il giudizio del Tribunale di espropriazione per ottenere un
risarcimento di maggior ampiezza o l'accertamento di un esproprio materiale a
carico della part. __________.
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi
è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire
espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di
proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero
sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio
d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al
riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere
oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125
II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. Di norma, il momento determinante per
stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale
è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione
della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). In casu la sussistenza di
un'eventuale espropriazione materiale deve essere apprezzata secondo le
circostanze di fatto e di diritto esistenti il 29 maggio 1990 (giorno in cui è
entrato in vigore il DE), tenendo peraltro presente che il provvedimento non
discende dall'esercizio di compiti pianificatori. In effetti, come già
accertato da questo Tribunale (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico) e
dall'Alta Corte federale (STF 29 aprile 1998 = RDAT II-1998 N. 34), il vincolo
che ha comportato la restrizione litigiosa non è stato stabilito nel contesto
del PR di __________, ma è stato imposto dal Consiglio di Stato in applicazione
dell'art. 12 LMS 1946; la misura è stata dunque adottata direttamente dal Cantone,
sulla base di una normativa speciale, e con un atto esecutivo particolare
avente vita autonoma. Ne segue che ponendosi al di fuori della pianificazione
di competenza del comune, il DE, rispettivamente il vincolo di inedificabilità
che esso ha istituito, non può aver provocato una vera e propria mancata
attribuzione alla zona edificabile nel senso ipotizzato dal Tribunale di
espropriazione e dal ricorrente medesimo nelle pieghe di considerazioni di
stampo chiaramente pianificatorio. Nel caso di specie occorre piuttosto
chiedersi se il DE ha compromesso gravemente lo sfruttamento del mapp.
__________, segnatamente se alla data determinante un miglior uso di quel
terreno appariva probabile in un avvenire prossimo. Il miglior uso di un fondo
si identifica di regola nella possibilità di edificare o di riedificare al
meglio un terreno sfruttato in modo poco ragionevole; per giudicare vanno prese
in considerazione tutte le circostanze fattuali e giuridiche che in qualche
modo influiscono sulle speranze edificatorie, in particolare le disposizioni
federali, cantonali e comunali vigenti nel momento determinante, lo stadio in
cui si trova la pianificazione comunale e cantonale, lo stato di urbanizzazione
e particellare dei fondi, come pure lo sviluppo edilizio della zona
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
N. 1425; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2246).
- 3.1.
All'epoca erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione
del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT, sostituito dalla LALPT solo nel
novembre del 1990), nonché la legge edilizia del 19 febbraio 1973. Norme che imponevano
la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 LPT, 16 LE) e che in mancanza di zone edificabili o di
ordinamenti provvisionali (art. 8 DEPT) prescrivevano di considerare
edificabili i terreni appartenenti al comprensorio già largamente edificato
(art. 36 LPT).
3.2. Come rettamente accertato dal Tribunale
di espropriazione, nel 1973 il mapp. __________ è stato collocato nei territori
protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972. Ernst
Bolliger, a quel tempo proprietario unico della part. 1534 (odierna 737), ha
impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, che il 14 maggio 1974
ha parzialmente accolto il gravame annotando che il fondo era situato in una
zona per la quale il PR comunale adottato nell'agosto 1973 prevedeva
l'elaborazione di un piano particolareggiato, per cui una volta approvato
questo strumento pianificatorio di dettaglio il terreno avrebbe potuto essere
oggetto di edificazione. Il PR 73 di __________ non è tuttavia mai stato
approvato dall'autorità cantonale, né il comune ha mai portato a termine il PP
della regione posta a valle delle chiese di __________ e __________.
Scaduta il 31 dicembre 1979 la validità del
DFU, il Consiglio di Stato, avvalendosi dell'art. 36 LPT, ha emanato il DEPT,
in base al quale (art. 8) in data 17 marzo 1980 il Dipartimento dell'ambiente
ha messo in vigore per il comune di __________ un piano delle zone edificabili
provvisorie e zone di pianificazione che ha inserito il mapp. __________ in una
zona di pianificazione corrispondente al futuro comprensorio di protezione del
complesso monumentale, con le conseguenze di cui all'art. 20 DEPT; per essere
più precisi, a dispetto delle contestazioni sollevate dai proprietari (a quel tempo
__________ e __________), il terreno è stato assegnato al settore di maggior
tutela (zona rossa), dove non era ammessa l'edificazione di tutto quanto
potesse modificare la situazione esistente. La zona di pianificazione è decaduta
ex lege (vedi art. 27 cpv. 2 LPT e 19 DEPT) nel 1985, trascorsi 5 anni dalla
sua adozione. Ciononostante la part. __________ non ha acquisito statuto di
superficie edificabile in forza del diritto federale (art. 36 LPT), poiché
contrariamente a quanto supposto dal Tribunale di espropriazione non si
trovava, né si trova tuttora, in un comprensorio già largamente edificato ai
sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LPT. Secondo la giurisprudenza questo
concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende il territorio già edificato
in maniera compatta, oltre agli spazi intermedi privi di costruzioni posti
all'interno di questo tessuto (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6 e
rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a;
Flückiger, Commentaire de la LPT, N. 58 ss.
ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 318-321). Orbene, alla luce
di tale definizione non si può di certo affermare che il mapp. __________
appartiene al territorio già largamente edificato solo perché è di dimensioni
contenute ed è posizionato a margine di una strada comunale tra due particelle
edificate (la 736 a N e la 817 a S) creando un vuoto tra le stesse. In realtà,
il fondo si trova inglobato in un comparto coltivato a vigna nel quale tempi addietro
qualche proprietario è riuscito a insediare in modo dispersivo delle costruzioni,
che non bastano per conferire all'area statuto di territorio edificato in larga
misura. È ben vero che percorrendo da nord verso sud la strada che costeggia la
__________ si nota, a partire dalla casa eretta sul mapp. __________, una serie
di costruzioni interrotta soltanto dal vuoto del mapp. __________. Ma è
altrettanto vero che osservando la zona dal basso si hanno sensazioni del tutto
diverse, tant'è che da quella posizione appare anomala non tanto la situazione
del mapp. __________, inserito armoniosamente nel paesaggio naturale che risale
verso nord, quanto quella del vicino mapp. __________ e della sua costruzione,
del tutto avulsa dal contesto del tempio posto alle sue spalle e dal vasto
vigneto sottostante. Questo perché oggettivamente il comparto largamente
edificato che fa capo, come punto di riferimento, al centro apprendisti
__________, inizia non prima del mapp. __________. A nord di questa proprietà,
invece, il territorio è sostanzialmente inedificato e forma un comprensorio in
prevalenza verde, ben distinto per peculiarità orografiche e linee forti di
demarcazione.
Il 9 gennaio 1990 il Consiglio di Stato ha
approvato il primo PR di __________ conforme ai principi pianificatori sanciti
dalla Costituzione e dalla LPT. La maggior parte dei fondi che gravitano
attorno alle chiese non ha subito azzonamento di sorta, poiché il piano delle
zone si è limitato ad indicare il comprensorio interessato dal futuro piano
cantonale di protezione monumentale, mentre alcune particelle direttamente a
contatto con i templi di __________ e __________ sono state incluse in due
delle zone AP-EP stabilite dal piano delle attrezzature e edifici di interesse
pubblico.
A seguito dell'entrata in vigore del DE i
terreni posti a ridosso delle due chiese - in precedenza inseriti in zona AP-EP
- sono stati definiti monumenti culturali unitamente agli edifici religiosi. La
zona circostante che accoglie anche la part. __________ è stata invece gravata
di un divieto di costruzione, mantenendo le caratteristiche di inedificabilità
che l'avevano contraddistinta negli ultimi anni.
3.3. Alla data cruciale del 29 maggio 1990
il fondo di cui trattasi non era compreso in un PGC realizzato e adottato
secondo la legislazione sulla protezione delle acque entrata in vigore il 1°
luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971) e le relative norme di applicazione
cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la
suddivisione del territorio che sarebbe stata operata dalla LPT (DTF 122 II 326
consid. 4a). Nella planimetria acquisita agli atti del Tribunale di
espropriazione la proprietà risulta invero posizionata entro il perimetro del
PGC, ma quel documento - privo di data, elaborato disattendendo i criteri di
allestimento dei piani sanciti dalla legge (vedi art. 15 OPA e 19 LALIA) e
soprattutto sprovvisto della necessaria approvazione cantonale (art. 17 cpv. 2
OPA e 20 cpv. 2 LALIA), non ha alcuna validità. Le sue risultanze si avverano
quindi destituite di significato e non consentono di trarre indicazioni utili
ai fini del presente giudizio.
3.4. Come accennato in antecedenza (consid.
3.2), all'epoca determinante il mapp. __________ non giaceva in un territorio
già edificato in larga misura. Non era neppure necessario all'edificazione nei
successivi quindici anni giusta l'art. 15 lett. b LPT, tant'è vero che in sede
di approvazione del PR 90 il Consiglio di Stato - constatato come il
comprensorio edificabile fosse largamente sovradimensionato - aveva dovuto
ridurre drasticamente l'estensione delle zone edificabili per conformarle ai
bisogni oggettivi del comune (vedi risoluzione no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 23
ss.). A fronte di questa situazione, poco importano le intenzioni del comune di
__________, che avrebbe volentieri destinato all'edificazione tutti i terreni
inclusi nel CPM. Quand'anche simili intendimenti si fossero tradotti in
proposte concrete, il Governo - quale autorità superiore in materia di
pianificazione (art. 26 LPT e 37 LALPT) - non le avrebbe mai avallate, vuoi
perché avrebbero interessato un complesso di fondi incastonati in un paesaggio
particolarmente caratteristico da preservare ad ogni costo, vuoi perché
avrebbero ulteriormente aggravato lo stato di sovrabbondanza di territorio
edificabile creato dal comune in esito a scelte di mera natura politica.
3.5. Se ne deve concludere, dissentendo
dall'opinione del Tribunale di espropriazione, che nel maggio del 1990
l'inclusione della part. __________ nella zona bandita alla costruzione
istituita dal DE non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarla in un prossimo
futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà della famiglia
__________ in modo da ingenerare espropriazione materiale. Idoneo all'edificazione
dal profilo fattuale, ma colpito dai vincoli di protezione del DFU prima,
inserito in una zona di pianificazione poi, in nessun tempo collocato
all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque,
escluso dal territorio edificato in larga misura, non necessario per soddisfare
il bisogno di terreno edificabile dei prossimi quindici anni e mai oggetto di
un azzonamento conforme ai dettati costituzionali, oggettivamente il fondo di
cui trattasi, al pari di tutti i mappali disposti attorno alle chiese di
__________ e __________, non aveva vocazione edilizia alla data determinante.
Né i suoi proprietari potevano seriamente pensare che un'edificazione sarebbe
stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo. Certo,
l'iter che ha portato alla nota collocazione del mapp. __________ è stato lungo
e tormentato, con conseguenti, deprecabili momenti di incertezza e addirittura
qualche inesatta presa di posizione delle autorità (cfr., in particolare, la
risposta manifestamente errata del Consiglio di Stato al ricorso presentato
avverso la risoluzione di approvazione del PR 90 di __________, laddove si
indica che la proprietà __________ era stata nel frattempo attribuita alla zona
R2). A ben guardare però la situazione presente nel 1990 si era già delineata
con sufficiente chiarezza nel 1980, allorquando erano entrate in vigore le
restrizioni della zona di pianificazione varata in applicazione del DEPT.
Perlomeno da allora il fondo non ha più avuto alcuna reale prospettiva di
essere edificato, tant'è che stando agli atti l'unica domanda che i proprietari
hanno presentato nelle dovute forme per ottenere il permesso di erigere in loco
una casa di abitazione è stata respinta (e non sospesa) dal Dipartimento delle
pubbliche costruzioni con decisione del 24 aprile 1980 (incarto no. 23153).
D'altro canto, dalle tavole processuali non risulta nemmeno che i resistenti o
i precedenti aventi diritto avessero mai ricevuto da organi competenti assicurazioni
vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona edificabile o
garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi opere rilevanti dal
profilo della polizia delle costruzioni.
3.6. Per quel che è del sacrificio
particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere di aver sopportato,
basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalle
elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo
futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza
di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,
dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di
espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.
- Nell'ambito
della procedura di prima istanza i resistenti hanno più volte sottolineato che
la mancata allocazione di un adeguato indennizzo per titolo di espropriazione
materiale avrebbe creato un'inammissibile disparità di trattamento, atteso che
alcuni proprietari hanno potuto edificare a dispetto delle limitazioni esistenti
grazie all'indulgenza del municipio di __________ e che anni orsono il comune
ha acquistato tre mappali posti all'interno del comprensorio di protezione
monumentale, pagando un prezzo di terreno fabbricabile in gran parte
sovvenzionato da Cantone e Confederazione. Senza parlare del fatto che in
svariate occasioni e contesti diversi lo stesso comune di __________ ha evidenziato
la necessità di indennizzare i proprietari dei terreni la cui edificabilità era
stata pregiudicata dalla zona di protezione dei monumenti.
A riguardo è appena il caso di rilevare che
può esistere disparità di trattamento solo se la medesima autorità rende
decisioni divergenti a fronte di situazioni analoghe. Posta questa premessa, è
escluso che i resistenti possano ottenere le indennità rivendicate grazie alle
circostanze descritte. Quand'anche venissero accertati con precisione laddove
non emergono già ora dalla documentazione prodotta, gli accadimenti invocati
sono infatti riconducibili ad azioni o iniziative del comune di __________,
ente del tutto estraneo sia al DE ritenuto costitutivo di espropriazione
materiale, sia al contenzioso in essere, di esclusiva pertinenza dello Stato
quale unico soggetto legittimato passivamente a sostenere cause espropriative
fondate su quella misura di protezione monumentale.
- Stante
quanto precede, il ricorso deve essere accolto con la conseguente riforma del
giudizio impugnato nel senso postulato dall'insorgente.
La tassa di giudizio segue la soccombenza
dei resistenti (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 3, 5, 15, 26, 27, 36 LPT; 37
LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
Di conseguenza i dispositivi 2 e 3 della decisione 14 febbraio
2001 (no. 475/5) del Tribunale di espropriazione sono annullati e riformati
come segue:
-
L'istanza è integralmente respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese sono a carico
degli istanti in solido.
-
La tassa
di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei resistenti in solido.
-
Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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