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Numero d'incarto:
50.2003.11
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.11/KRM
03
331
Bellinzona
28
maggio 2003
Decisione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare sull'istanza 15 maggio 2003 presentata da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________,
con la
quale chiede che gli sia nominato un difensore d'ufficio;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto
ed in diritto: che il 24 aprile 2003 è stato intimato al signor
__________ un rapporto di contravvenzione da parte della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione;
che
entro il termine di 15 giorni egli ha inoltrato le proprie osservazioni per il
tramite dell'avv. __________ __________, che già lo patrocina in altre
procedure e che si sarebbe messo a disposizione per questa incombenza a titolo
gratuito e solo eccezionalmente;
che
è ora chiesta la nomina di un difensore d'ufficio;
che
per l'art. 17 LPContr se in una procedura di ricorso una parte si dimostra
incapace di discutere la propria causa il Presidente della Pretura penale deve
designargli un patrocinatore d'ufficio;
che
attualmente non vi è ancora alcuna decisone di contravvenzione e tantomeno un
ricorso;
che
non essendoci una procedura di ricorso l'autorità adita non ha la competenza
per designare un patrocinatore d'ufficio;
che
l'istanza è pertanto irricevibile;
che
eccezionalmente non si prelevano né tasse né spese;
visto l'art.
17 LPContr
pronuncia: 1. L'istanza
è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________, __________,
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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