Transfer of recidivism notice for lack of competence

50.2007.2Altro tribunale2 ago 2007Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale in Bellinzona dealt with a recidivism notice concerning a convicted person who had committed a new offense during conditional release. The court held that, because the new criminal proceedings were already concluded and the judgment was final, competence to decide on restoration of the prior sentence’s execution lay with the Judge for the execution of sentences under the general post-judgment execution competence rule. The file was therefore transferred, and no fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 89 CP; Art. 339 CPP; competence to order restoration of execution after conditional release and final judgment on the new offense. Where the new proceedings are terminated and the conviction has entered into force, competence for decisions concerning execution of the previous sentence belongs to the Judge for the execution of sentences under the general clause of Art. 339(1)(k) CPP, even if Art. 339(1)(j) CPP mentions Art. 89 CP only incompletely. The specific reference in Art. 339(1)(j) CPP does not exclude the application of the broader post-judgment execution competence of Art. 339(1)(k) CPP (consid. on competence).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2007.2

Data decisione, Autorità: 02.08.2007, PRPEN

Titolo: Avviso di recidiva

Incarto n. 50.2007.2 10.2005.321

Bellinzona 2 agosto 2007

Trasmissione incarto In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 12 febbraio 2007 del Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1 ,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che __________ è stato condannato il 15 dicembre 1997 dalla Bezirksgerichtskommission Bischofszell (TG) alla pena di 4 mesi di detenzione;

che l’esecuzione della pena è avvenuta nel Canton Vaud e l’interessato è stato liberato condizionalmente il 17 giugno 2003 con un periodo di prova di un anno e sottoposto a patronato;

che nel periodo di prova __________ ha commesso un nuovo reato ed è stato condannato dalla Pretura penale il 13 giugno 2006 a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che il 12 febbraio 2007 il Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro tale termine __________ non ha presentato osservazioni;

che per l’art. 89 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione”,

che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente”,

che secondo l’art. 339 cpv. 1 CPP “il Giudice dell’applicazione della pena è competente:

j) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 2-4 e 95 cpv. 3-5 CP);

k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione”,

che in concreto il nuovo procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sul ripristino dell’esecuzione della precedente pena – nonostante l’incompleta e inappropriata indicazione dell’art. 89 CP nell’art. 339 cpv. 1 lett. j CPP (contrariamente a quanto avviene nell’art. 349 cpv. 1 CPP per la revoca della sospensione condizionale di cui all’art. 46 CP) – è ora del giudice dell’applicazione della pena in virtù della clausola generale che gli assegna la competenza per tutto quanto riguarda l’esecuzione delle pene dopo la crescita in giudicato della sentenza di condanna (art. 339 cpv. 1 lett. k CPP);

che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

visti gli art. 89 CP; 339 CPP,

pronuncia: 1. L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recidivism noticeconditional releasecompetencesentence executionfinal judgmenttransfer of filecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Which authority is competent to decide on restoration of the execution of the prior sentence after the new conviction is final?

Decisione estratta

The Judge for the execution of sentences is competent, because the new criminal proceedings are concluded and the general rule on post-judgment sentence execution applies.

Motivazione estratta

Although Art. 339(1)(j) CPP refers incompletely to Art. 89 CP, Art. 339(1)(k) CPP gives the execution judge general competence over matters concerning sentence execution after final conviction, unless federal law expressly assigns competence elsewhere.

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