AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.17
Data decisione, Autorità: 23.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00017 DP 332/94 cm
Lugano 23 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 8 novembre 1994, no. 9509, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ le nega la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
12 dicembre 1994 del municipio di __________ ;
13 dicembre 1994 di __________, __________, __________ e __________ e __________ e __________;
14 dicembre 1994 di __________ e __________;
14 dicembre 1994 di __________;
20 dicembre 1994 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 febbraio 1994 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti in località __________ su un terreno in forte pendio (part. no. __________ RFD; zona R3). Stando ai piani, l'edificio dovrebbe essere lungo 25 m, largo m 9.50 ed alto m 10 verso valle, rispettivamente m 4.50 verso monte. Su questo versante, la distanza dell'edificio dal confine verso la sovrastante part. no. __________ RFD si manterrebbe costante a m 5 su un tratto di m 20, per poi calare progressivamente sino a m 1.50 - 1.70 negli ultimi 5 m (angolo NE). Lo stabile disporrebbe in oltre di 10 posteggi: 4 coperti (accessibili da una strada agricola in terra battuta di proprietà del comune che passa a valle dell'immobile) e 6 scoperti (disposti su una soletta che verrebbe realizzata a sbalzo sul pendio a NE dell'edificio).
Alla domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui i resistenti, contestando il progetto dal profilo degli accessi, dell'estetica e delle distanze dal confine rispettivamente dall'edificio in corso di costruzione sulla part. no. __________ RFD.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, con decisione 22 giugno 1994 il municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta.
Il provvedimento si fondava essenzialmente sul declassamento della zona R3 a zona R2 previsto dal PR che stava per essere adottato. Abbondanzialmente veniva inoltre giustificato con l'inagibilità della strada agricola a valle dell'edificio, con il contrasto dell'opera con la tipologia delle costruzioni circostanti e con l'inadeguatezza dei posteggi scoperti, contrari alle norme VSS ed alle prescrizioni del RE.
C. Il diniego della licenza è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 8 novembre 1994 ha respinto l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che per rapporto al confine verso la part. no. __________ RFD e verso gli edifici posti su questo fondo, la costruzione in esame non rispettasse le distanze minime prescritte dalle NAPR. Contrari al diritto, in quanto inaccessibili dalla strada agricola, sarebbero anche i 4 posteggi coperti previsti a valle dell'edificio.
L'accesso superiore sarebbe invece sufficiente, mentre l'aspetto estetico non integrerebbe gli estremi della deturpazione giusta l'art. 2 DLBN.
D. Contro il predetto giudizio la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Dopo essersi diffusa sulle problematiche relative agli effetti del diritto in formazione ed al dimensionamento dei posteggi, l'insorgente contesta le distanze ritenute dal Consiglio di Stato tra la nuova costruzione e gli edifici che sorgono sulla sovrastante part. no. __________ RFD. Stando agli accertamenti del geometra, la controversa costruzione sorgerebbe ad una distanza di m 8 dall'edificio sovrastante, rispettivamente di m 1.70 dall'autorimessa situata sul confine fra i due fondi.
Dato che l'altezza della facciata a monte non è di 10, ma di soli 5 m, il distacco minimo fra due edifici dovrebbe essere di soli 8 m e non di 10.60 come ritenuto dal Consiglio di Stato.
Considerata la natura accessoria dell'autorimessa sovrastante, la nuova costruzione non sarebbe inoltre tenuta ad ossequiare la distanza prescritta fra edifici principali. Ad ogni buon conto, i proprietari del fondo sovrastante sarebbero disposti ad assumersi la distanza fra edifici che dovesse eventualmente mancare. La licenza potrebbe quindi essere accordata alla condizione che venga iscritta a RF una servitù in tal senso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il comune ed i vicini resistenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può d'altro canto essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove (sopralluogo, testi, richiamo atti) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti.
2.1. Le vigenti NAPR di __________ fissano le distanze da confine (art. 15), i relativi supplementi in caso di facciate particolarmente lunghe (art. 9) e le distanze dall'area pubblica (art. 14). Non stabiliscono invece le distanze tra edifici. Sotto questo profilo, dette norme si limitano a fissare le distanze che le nuove costruzioni devono rispettare verso edifici sorti sul fondo confinante prima dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta (art. 10).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza fra edifici fosse pari alla somma delle distanze dal confine comune (cfr. art. 39 cpv. LE).
La tesi non può essere condivisa.
Se il legislatore comunale omette di fissare la distanza tra edifici, questo parametro edilizio non può essere dedotto indirettamente dalla distanza da confine. L'art. 39 cpv. 3 LE, giusta il quale la distanza tra edifici è pari alla somma delle distanze dal rispettivo confine, si limita infatti a stabilire un criterio di misurazione. Non fissa misure direttamente applicabili (STA 18.1.90 in re S./M., confermata dal TF con sentenza 19.7.90).
2.2. Giusta l'art. 15 NAPR la distanza minima di un edificio dal confine fino ad una lunghezza di facciata di m 15 è di m 4, fino ad altezze di m 8; m 5 fino ad altezze di m 13 e m 6 fino ad altezze di m 16.
Per facciate più lunghe di 15 m va applicato un supplemento di distanza dal confine pari a 30 m per ogni metro o frazione di maggior lunghezza sino ad una distanza pari a 2/3 dell'altezza del fabbricato (cfr. art. 9 NAPR).
2.3. In concreto, la facciata a monte della costruzione della ricorrente è alta m 4.5. ed è lunga 25 m. La costruzione deve quindi rispettare una distanza minima di 4 m dal confine verso la retrostante part. no. __________ RFD. Un supplemento di distanza per lunghezza della facciata superiore ai 15 m non entra in considerazione perché la distanza prescritta (4 m) è comunque superiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato (m 4.50).
A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza dal confine dovesse essere di almeno m 6.60, ossia 2/3 dell'altezza della facciata rivolta verso valle. La distanza dal confine è determinata dall'altezza della facciata prospiciente. Non da quella di facciate rivolte verso altri confini.
Ora, la costruzione avversata rispetta soltanto su un tratto di circa 20 m la distanza minima prescritta dall'art. 15 NAPR. In prossimità dell'angolo NE la distanza di 5 m dal confine verso la part. no. __________ RFD si riduce infatti sino a m 1.50/1.70.
2.4. La disattenzione della distanza minima dal confine verso la part. no. __________ RFD non costituisce tuttavia un ostacolo invalicabile al rilascio della licenza.
L'art. 12 NAPR permette infatti al municipio di rilasciare la licenza ai proprietari che si accordano fra loro con servitù iscritta a RF volta a garantire il rispetto delle distanze prescritte dall'art. 15 NAPR dai confini dei rispettivi fondi.
Nel caso in esame, la situazione degli edifici che sorgono sul fondo della ricorrente e sulla part. no. __________ RFD non osta alla stipulazione di un simile accordo.
Non superando l'altezza di 8 m l'edificio che sorge su quest'ultimo fondo deve infatti rispettare una distanza minima di 4 m dal confine. Identica distanza è imposta come si è visto allo stabile della ricorrente. Il distacco fra i due edifici è di 8 m. Per quel che concerne gli edifici principali sono quindi soddisfatti i presupposti dell'art. 15 NAPR.
Resta da verificare se l'autorimessa che sorge sull'area intermedia non rappresenti un ostacolo insormontabile.
2.5. A norma dell'art. 19 NAPR, sono accessorie le costruzioni che non superano l'altezza di 3 m e non sono destinate all'abitazione e al lavoro. In quanto tali, possono sorgere a confine o arretrate di m 1.50 dallo stesso.
Al pari dell'art. 15 NAPR, anche questa disposizione si limita a prescrivere le distanze dal confine, omettendo di fissare il distacco che devono rispettare verso altre costruzioni principali o accessorie. Se ne deve quindi dedurre che questi manufatti, scarsamente rilevanti dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sulle distanze, non siano tenute a rispettare particolari distacchi da altri edifici.
Di conseguenza, ben si può ammettere che l'autorimessa situata sulla part. no. __________ RFD, a confine con il fondo della ricorrente, non osti al perfezionamento di una convenzione di servitù di deroga alle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi.
Richiamandosi all'altezza (m 3.08 - 3.27) i resistenti contestano invero la natura accessoria del manufatto. Le eccezioni sono tuttavia infondate, perché l'autorimessa non serve né all'abitazione, né al lavoro, è stata autorizzata come opera accessoria e la sua altezza, una volta sistemato il terreno circostante, potrà senz'altro essere ricondotta nei limiti prescritti dall'art. 19 NAPR.
2.6. Così stando le cose, ben si deve riconoscere che le norme sulle distanze non ostano al rilascio di una licenza subordinata all'iscrizione a RF di una convenzione di servitù di deroga alle distanze da confine.
3.1. Giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
Secondo l'art. 25 RLALPT una domanda di costruzione è in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso. La stessa norma soggiunge che esiste contrasto segnatamente nel caso di costruzione di edifici o impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico (art. 25 cpv. 2 lett. a RLALPT), rispettivamente nel caso di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano oppure di superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (art. 25 cpv. 2 lett. b RLALPT).
Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di occupazione, precisa ancora l'art. 25 cpv. 3 RLALPT, non giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano o d'imminenza della pubblicazione del piano stesso.
3.2. Nel caso in esame, l'altezza della costruzione avversata (10 m sul lato a valle) è di per sé conforme all'art. 34 delle NAPR in vigore. Questo parametro edilizio contrasta tuttavia con le disposizioni del nuovo PR (già esaminato in via preliminare dall'autorità cantonale), che prevedono di ridurre l'altezza massima delle costruzioni da 10 m a 7,50 m declassando la zona da R3 a R2.
Il contrasto, anche se non concretizza una delle ipotesi previste dall'art. 25 cpv. 2 lett. a e b RLALPT, è comunque grave, sia perché riguarda una costruzione di notevole mole che mal si concilia con la tipologia delle costruzioni circostanti (prevalentemente villette monofamiliari a 2 piani), sia perché è acuito dalla distanza verso la costruzione accessoria posta sul fondo sovrastante, anch'essa contraria alla distanza minima prevista dall'art. 17 cifra 1 delle nuove NAPR fra costruzioni accessorie e costruzioni principali (m 1.50 / 1.70 invece di 3): distanza, quest'ultima, che da sola non giustifica una sospensione della domanda, ma che in sinergia con il sorpasso dell'altezza prevista dalle NAPR in fieri impone l'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione fondata sull'art. 65 LALPT.
Dal profilo del diritto in formazione non sono quindi date le premesse per rilasciare la licenza richiesta.
3.3. Il difetto appena rilevato non è tuttavia tale da giustificare un rigetto integrale della domanda. Una simile conclusione sarebbe in effetti lesiva del principio di proporzionalità, che vieta di respingere le domande di costruzione viziate da difetti facilmente emendabili rilasciando una licenza subordinata a determinate condizioni. Evenienza, questa, che si verifica nel caso in esame, ove il difetto sopra illustrato può essere corretto senza difficoltà, rilasciando un permesso per i due piani più bassi (PT e primo piano) e limitando la sospensione della domanda al piano superiore.
Le precedenti istanze hanno ritenuto insoddisfatte le premesse per rilasciare l'autorizzazione per i 4 posteggi coperti previsti a valle della costruzione.
La deduzione sfugge alle critiche dell'insorgente.
L'inadeguatezza dell'accesso previsto attraverso la strada agricola in terra battuta, di proprietà del comune non può invero essere contestata con successo. In base agli art. 19 e 22 LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è dotato di un accesso sufficiente ovvero adeguato all'utilizzazione prevista.
Ora, una strada come quella in discussione non può in nessun caso essere considerata sufficiente nemmeno per le limitate esigenze di un'autorimessa sotterranea con soli 4 posti auto.
L'autorimessa sotterranea non può quindi essere posta al beneficio della licenza richiesta.
5.1. L'art. 38 NAPR prescrive la formazione di posteggi dimensionati secondo le norme VSS 541 050 (oggi superate) in ragione di un posto auto per ogni appartamento, rispettivamente, per appartamenti di più di 100 mq di SUL in ragione di uno ogni 100 mq di SUL o frazione.
5.2. Tolti i posteggi inferiori ed inibita la costruzione del piano superiore, l'edificio avrebbe soltanto 4 appartamenti: due al piano inferiore di meno di 100 mq di SUL e due al piano terreno, ognuno con più di 100 mq di SUL. Occorrono quindi 6 posteggi.
Ora, i posteggi esterni sono sono 6 e misurano m 2.50 x 5. Le misure rientrano negli standard indicati a titolo di raccomandazione dalle norme VS 541050 (ora 640603). Le obiezioni sollevate in proposito dal comune sono quindi ingiustificate.
La disposizione del posteggio no. 6 non è particolarmente felice perché ostacola la manovra sul posteggio n. 5. In questa circostanza non è tuttavia ancora ravvisabile una violazione delle norme VSS sopra citate.
I posteggi scoperti possono quindi beneficiare della licenza richiesta.
6.1. L'art. 32 RE considera strade private aperte al pubblico transito le strade destinate al servizio di più di 20 appartamenti (lett. a) e le strade destinate al servizio di una zona residenziale (R3) con più di 10 case unifamiliari.
L'articolo seguente pone i requisiti generali d'ordine tecnico (buona visibilità, pendenza, pavimentazione, illuminazione). L'art. 34 stabilisce invece alcuni requisiti specifici a dipendenza dell'importanza della strada. Strade destinate al servizio di meno di 30 appartamenti devono avere una carreggiata di almeno 5 m (cifra 1 lett a) ed una piazza di giro del diametro di 12 m se sono a fondo cieco (cifra 1 lett. b).
6.2. Nell'evenienza concreta, l'accesso alla nuova costruzione è costituito da una strada privata a fondo cieco (part. no. __________ RFD), che, oltre ai quattro appartamenti per il momento autorizzati, serve altre sei case monofamiliari (part. no. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD). Anche volendo porre gli appartamenti sullo stesso piano delle case unifamiliari, la strada non serve quindi più di 10 unità abitative. Di conseguenza, non può essere considerata aperta al pubblico transito a sensi dell'art. 32 lett. b RE e non può nemmeno ingenerare l'obbligo di formare una piazza di giro del diametro di 12 m (cfr. art. 24 cifra 1 lett. a RE). Se questa infrastruttura dovrà essere realizzata assieme ad ulteriori 2-3 posteggi, in caso di futura sopraelevazione dello stabile, è questione che per il momento può rimanere indecisa.
Per quanto attiene all'estetica della costruzione, questo Tribunale si limita a rinviare le parti alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dalla precedente istanza sulla base di una giurisprudenza più che consolidata.
La costruzione, ridotta per il momento a due soli piani, è invero banale e priva di qualsiasi pregio architettonico. Queste caratteristiche non permettono tuttavia ancora di considerarla deturpante.
Dal profilo estetico, non sussistono quindi impedimenti al rilascio di una licenza limitata nei termini indicati ai precedenti considerandi.
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando le decisioni delle precedenti istanze, siccome lesive del diritto.
Gli atti vanno rinviati al municipio di __________, affinché rilasci alla ricorrente una licenza per la costruzione di uno stabile di soli due piani abitabili, sospendendo giusta l'art. 65 LALPT la decisione per il terzo piano.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 9, 12, 15, 19 NAPR; 32, 34 RE di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 novembre 1994, no. 9509, e la decisione 22 giugno 1994 del municipio di __________ sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinché:
1.2.1. rilasci alla __________ la licenza edilizia per costruire sulla part. no. __________ RFD uno stabile di due piani abitabili ed i posteggi scoperti subordinandola alla condizione di cui al considerando 2.6.,
1.2.2. sospenda giusta l'art. 65 LALPT la decisione sul terzo piano.
della ricorrente in ragione di fr. 400.-- (quattrocento),
dei resistenti __________ e __________ in ragione di fr. 400.-- in solido,
dei resistenti __________ in ragione di fr. 400.--.
I resistenti __________, __________, __________ e __________ e __________ e __________ rifonderanno in solido alla ricorrente fr. 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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