AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.26
Data decisione, Autorità: 23.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00026 DP 341/94 leo
Lugano 23 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 29 novembre 1994 di
contro
la decisione 9 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 9480) che conferma sub condicione l'autorizzazione cantonale 20 marzo 1991 e la licenza edilizia 4 aprile 1991 rilasciate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal Municipio di __________ al __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
14 dicembre 1994 di __________;
18 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;
15 febbraio 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni del 9 e del 28 settembre 1988 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il Municipio di __________ hanno rilasciato alla __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RFD in località __________.
Il permesso di costruzione è stato confermato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 28 aprile 1989 ha respinto un ricorso contro di esso interposto dall'opponente __________ e da sua sorella.
In mancanza di elementi di giudizio tali da far apparire indispensabile l'allestimento di una perizia, in quel giudizio, questo Tribunale aveva ritenuto immune da violazioni del diritto la decisione dell'autorità comunale di rinunciare ad esigere particolari accertamenti sulla stabilità del terreno.
B. Il 12 ottobre 1990 __________ e __________, nuovi proprietari della part. n. __________ RFD, hanno chiesto al Municipio di __________ il rinnovo del permesso di costruzione ottenuto dalla __________ nel 1988 e cresciuto in giudicato alla fine di aprile del 1989.
Alla domanda, pubblicata dal 5 al 19 novembre di quell'anno, si sono opposti tre vicini, fra cui il ricorrente, che contestava il previsto intervento edilizio dal profilo delle distanze, dell'altezza, degli indici, della sicurezza e della sistemazione esterna, definita in modo carente.
Con decisioni del 20 marzo e del 4 aprile 1991 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il Municipio di __________ hanno rinnovato le precedenti determinazioni, respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con giudizio 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i ricorsi inoltrati dagli opponenti contro il permesso rinnovato, subordinando quest'ultimo alla condizione che prima dell'inizio dei lavori venga approvato il piano di dettaglio per le opere di prevenzione prospettate dai resistenti __________ e __________.
Richiamandosi al precedente permesso cresciuto in giudicato, il Consiglio di Stato si è rifiutato di esaminare le censure sollevate dai ricorrenti già in sede di opposizione. Il progetto in esame, argomenta, è identico al precedente ed il diritto è rimasto immutato. Le censure sarebbero quindi improponibili siccome tardive.
Preso atto di un parere geotecnico allestito dal Dr. __________ per conto di due opponenti e di un analogo studio allestito da tecnici di fiducia dei resistenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario subordinare il permesso alla condizione di cui si è detto sopra.
D. Contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il soccombente __________, chiedendo che venga annullato assieme al permesso in contestazione.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia rifiutandosi di esaminare le censure sollevate dai ricorrenti in relazione alla conformità dell'intervento con il diritto edilizio materialmente applicabile.
Insostenibile, nelle circostanze concrete, sarebbe d'altro canto la pretesa di scindere la procedura di rilascio del permesso per l'edificio da quella per le opere di sistemazione esterna.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________ che non formulano osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________ che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni in discussione, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
In concreto, il permesso di costruzione rilasciato nel 1988 e cresciuto in giudicato alla fine di aprile del 1989 era irrimediabilmente scaduto quando i beneficiari ne hanno chiesto il rinnovo. Non si è quindi trattato del rinnovo di un permesso in procinto di scadere, ma del rilascio di un nuovo permesso al posto di quello scaduto. Prova ne è che l'autorità comunale ha ripetuto l'intera procedura, benché il diritto materiale non fosse stato nel frattempo oggetto di alcun cambiamento.
Trattandosi di un nuovo permesso, di contenuto identico a quello scaduto, inammissibile appare il rifiuto dell'autorità di entrare nel merito delle contestazioni sollevate dagli opponenti.
Il permesso scaduto e le decisioni delle istanze di ricorso ad esso relative non esplicano alcun effetto di cosa giudicata in senso materiale. Contro il nuovo permesso, contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________, sono pertanto proponibili anche le censure sollevate senza successo contro il precedente permesso. L'autorità di ricorso può respingerle con la motivazione addotta nella precedente procedura. Deve però riesaminarle. Non può semplicemente dichiararle improponibili siccome già esaminate con decisione cresciuta in giudicato formale.
Lesiva del diritto, in quanto integrante gli estremi di un diniego di giustizia formale, appare quindi il giudizio governativo in esame che respinge, siccome irricevibili, le censure sollevate dal ricorrente contro l'autorizzazione cantonale 20 marzo 1991 e contro la licenza edilizia del 4 aprile seguente.
Da questo profilo, il giudizio in esame non può quindi essere confermato.
Nell'evenienza concreta, il plateale diniego di giustizia posto in essere dal Consiglio di Stato giustifica ampiamente un provvedimento di annullamento seguito da rinvio all'istanza inferiore per nuova decisione.
Nell'ambito di questo giudizio il Governo non dovrà soltanto statuire sulle censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'altezza della costruzione, agli indici ed alle distanze, ma dovrà anche verificare se le sommarie indicazioni fornite dal progetto circa le opere di sistemazione esterna (cfr. piano sezione A-A) permettano di confermare la condizione alla quale è stato subordinato il permesso di costruzione (inizio dei lavori soltanto dopo approvazione del piano di dettaglio concernente le opere di prevenzione). E' in effetti quantomeno dubbio che i piani annessi alla domanda di costruzione forniscano indicazioni sufficienti dal profilo degli art. 44 cpv. 1 e 45 cpv. 1 lett. e) RLE 1973 circa le opere di sistemazione esterna previste a monte dell'edificio. Soprattutto ora che si è concretamente manifestata la necessità di procedere ad importanti interventi di consolidamento del terreno, non previsti inizialmente (e quindi ancora da approvare secondo la procedura ordinaria di rilascio del permesso).
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 49 LE 1973; 44, 45 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 9480) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 2'000.-- (duemila) al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster