AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.1
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00001
DP 1/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Tito Ponti, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30
dicembre 1994 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 30 novembre 1994, no. 10527, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
23 agosto 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha ordinato lo sgombero
del legname abusivamente depositato sulla part. n. __________ RF.
viste le risposte:
-
12
gennaio 1995 del Municipio di __________;
-
17
gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
-
23
gennaio 1995 del Dipartimento del Territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Alla fine dell'estate 1993 __________ ha depositato sul
proprio fondo al mapp. n. __________ RFD di __________ diversi quintali di
legname che sino allora giaceva su un altro fondo di sua proprietà a
__________.
B. Il municipio di __________, constatato come parte del
legname stazionava in prossimità di un riale e tenuto conto delle forti piogge
abbattutesi sulla regione nell'ottobre del 1993, con una prima decisione del 15
ottobre 1993 ha ordinato all'insorgente lo sgombero del materiale; questa
decisione é tuttavia stata annullata per mancanza dell'avviso cantonale di cui
all'art. 47 RALE (fondo situato fuori dalla zona edificabile).
C. Ricevuto l'avviso del Dipartimento, il municipio di
__________ ha proceduto il 23 agosto 1994 all'emanazione di una seconda decisione
di sgombero e ripristino del fondo.
D. Con decisione 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha
confermato la decisione municipale, respingendo nel contempo l'impugnativa
interposta contro di essa dal ricorrente.
L'autorità di prima istanza ha ritenuto in sostanza che il
deposito di legname in questione non risponde al requisito dell'ubicazione
vincolata ai sensi dell'art. 24 LPT e che il suo mantenimento si scontra con
importati motivi di sicurezza pubblica, volti soprattutto ad evitare
l'intasamento del vicino riale in caso di forti piogge.
E. Contro la predetta risoluzione governativa il
ricorrente é insorto con tempestivo gravame del 30 dicembre 1994, postulandone
l'annullamento. Egli deduce, sostanzialmente, che l'autorità di prima istanza
ha ignorato la sua buona fede e ha disatteso il principio della
proporzionalità, ordinando la rimozione completa di tutto il legname, quando
l'eliminazione di pochi tronchi nelle vicinanze del riale sarebbe più che sufficiente
a scongiurare il pericolo di inondazioni.
F. All'accoglimento del ricorso di oppongono il Consiglio
di Stato, il municipio di __________ e il Dipartimento del Territorio.
Quest'ultimo sottolinea come alla base della decisione di sgombero
vi siano degli importanti motivi di sicurezza pubblica (pericolo di
inondazioni) e d'ordine pianificatorio (un deposito di legna in quella zona non
é compatibile con le destinazioni previste dal PR).
Considerato, in diritto
- Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta
l'art. 21 LE 1991. Lo stesso può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
La documentazione planimetrica e fotografica in atti permette
infatti di statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa senza
dover esperire altre prove.
- Il sedime in questione risulta, pacificamente, situato
fuori dal comprensorio edificabile comunale.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili,
possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di
destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si
oppongono interessi preponderanti.
Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se
l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto
in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non
può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono
previste adeguate zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione
vincolata in senso negativo).
Il secondo presupposto per il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 24 LPT é invece dato allorché l'ubicazione
prescelta appare giustificata in base alla ponderazione degli interessi
contrapposti (DTF 114 Ib 187; Commentario alla LPT ad. art. 24 N. 13 e segg.).
- Nel caso presente é fuori dubbio che un deposito di
legname da demolizione a tempo indeterminato (scopo dell'insorgente é infatti
quello di far marcire i tronchi depositati sul suo fondo) necessita di una licenza
di costruzione, come ben si evince dall'art. 4 lett. e) RALE ("deposito di
rifiuti, macchinari e materiale di qualsiasi natura").
E' pertanto pacifico che il ricorrente, procedendo a detto
deposito senza disporre di alcuna valida licenza edilizia, é incorso in una
violazione formale della legge ai sensi dell'art. 46 RALE.
- Assodato che il ricorrente ha depositato abusivamente
del legname su un fondo situato fuori dalla zona edificabile, resta da
esaminare se lo stesso può essere autorizzato a posteriori ai sensi dell'art.
24 LPT.
La questione va risolta negativamente.
Il necessario requisito dell'ubicazione vincolata non può
essere riconosciuto, già per il solo fatto che non vi é alcun bisogno di
realizzare una discarica di legname in una zona boschiva.
Al deposito ostano inoltre preponderanti interessi pubblici,
quali la conservazione dell'area forestale, la protezione del paesaggio e la
sicurezza pubblica.
I vari servizi dell'amministrazione cantonale ai quali il
Dipartimento aveva sottoposto la fattispecie per un preavviso (cfr. avviso
cantonale del 8 luglio 1994 in atti), si sono espressi contro il mantenimento
della discarica, segnalando, di volta in volta, il pericolo di intasamento del
vicino riale con legname in caso di piogge o nevicate, con conseguente pericolo
per le zone abitate situate a valle (Ufficio arginatura e Ispettorato stradale
cantonale), la lesione degli art. 4 e 5 della Legge forestale (Sezione forestale
cantonale) e il contrasto con l'art. 31 delle NAPR di __________, dato che l'area
in questione é inclusa in una zona di protezione del paesaggio dove é proibita
qualsiasi modifica dell'aspetto attuale, ed in particolare qualsiasi tipo di
installazione o costruzione che sia in contrasto con gli obbiettivi del PR
(Ufficio protezione natura).
Per tutti questi motivi, un'autorizzazione in sanatoria non
può essere concessa.
- Accertato che la discarica non può essere messa al
beneficio di un permesso in sanatoria perché contraria al diritto materiale,
resta da esaminare se l'ordine di sgombero rispetti il principio della
proporzionalità.
Di per sé, anche il proprietario di un opera abusiva
realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di ripristino.
Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto
all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al
diritto, e questo per evitare di incoraggiare gli abusi (DTF 108 Ia 218, cons.
4b; STA 29.11.1991 in re __________).
In particolare si può prescindere dalla demolizione quando
l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato oppure
se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse
lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi
pubblici (DTF 111 Ib 221, cons. 6 e rinvii).
In concreto, a prescindere dalla buona o mala fede del
ricorrente, la rimozione del legname abusivamente depositato sul fondo mapp. n.
__________ appare invero necessaria per poter ripristinare una situazione
conforme al diritto; come precedentemente esposto (cons. 4) al mantenimento del
deposito di legname si oppongono evidenti interessi pubblici, dalla
conservazione dell'area forestale e di protezione naturalistica e quello della
sicurezza pubblica, volto in particolare ad evitare che il legname depositato
possa ammassarsi nell'alveo del vicino riale con conseguenze facilmente
immaginabili in caso di forti piogge.
In simili circostanze non si può
imputare all'autorità dipartimentale di aver violato il principio della
proporzionalità, ordinando la rimozione di tutto il materiale depositato senza
valido titolo autorizzativo in contrasto con il diritto materialmente applicabile.
Nel caso concreto, il peso che l'autorità attribuisce
all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al
diritto prevale nettamente sugli interessi privati, di natura perlopiù
patrimoniale, del ricorrente al mantenimento del deposito.
Per il che, il ricorso deve essere respinto.
- Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi
motivi,
visti gli art. 16, 22, 24, 36 LPT;
71, 72, 73 LALPT; 21 LE; 3, 4, 6, 46, 47 RALE; 4, 5 LFo; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Tassa di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento)
sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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