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Numero d'incarto:
52.1995.104
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00104
DP 62/95
cm
Lugano
12 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 febbraio 1995 di
contro
la decisione 1. febbraio 1995 del Consiglio di Stato
(no. 649) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 9 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ gli ha
inflitto una multa di fr. 80.-- per deposito abusivo di rifiuti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
a seguito del ritrovamento in data 10 settembre 1994 presso il deposito
rifiuti riciclabili del mercato coperto di __________ di una borsa/sacco
contenente plastica, polistirolo e carta (fra cui una busta indirizzata a
__________), nei confronti del ricorrente é stata avviata una procedura
contravvenzionale per violazione dell'art. 7 del regolamento comunale per i
servizi di raccolta e eliminazione dei rifiuti, procedura sfociata con
l'inflizione di una multa di fr. 80.--;
che con decisione 11
novembre 1994 l'esecutivo comunale, preso conoscenza delle contestazioni
formulate dal contravventore, in cui lamentava la mancata notifica del rapporto
di contravvenzione e di conseguenza la violazione del proprio diritto di essere
sentito, ha annullato la premessa decisione di multa per difetto di procedura e
nel contempo gli ha intimato un nuovo rapporto di contravvenzione assegnandogli
un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni: termine che
__________ ha lasciato trascorre infruttuosamente;
che con decisione 9
dicembre 1994 il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 80.--
per deposito abusivo di rifiuti;
che con scritto 22
dicembre 1994 __________ si é rivolto nuovamente all'esecutivo comunale
contestando la riassunzione del procedimento contravvenzionale come pure il
contenuto del rapporto di contravvenzione e della decisione di multa, che giudica
carenti di motivazione, tanto da impedirgli di far valere adeguatamente i
propri diritti di difesa. Interpretando il suddetto scritto alla stregua di un
atto ricorsuale l'autorità municipale lo ha trasmesso d'ufficio al Consiglio di
Stato in applicazione dell'art. 4 PAmm, dandone immediata comunicazione
all'insorgente;
che con decisione 1.
febbraio 1995 l'esecutivo cantonale ha confermato la censurata risoluzione di
multa respingendo il ricorso contro di essa interposto dall'insorgente;
che, ricordate le
formalità procedurali cui occorre attenersi nell'assunzione di un procedimento
contravvenzionale, l'autorità governativa ha ritenuto che i motivi della multa
fossero sufficientemente precisati nel rapporto di contravvenzione e che l'importo
della multa fosse adeguatamente commisurato alla gravità dell'infrazione come
pure al grado di colpa dell'insorgente;
che contro la premessa
risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento;
che nel proprio assunto
l'insorgente contesta di aver voluto inoltrare ricorso al Consiglio di Stato
giudicando abusiva la trasmissione d'ufficio del suo scritto 22 settembre 1994
eseguita dall'esecutivo comunale, afferma altresì che in base alla motivazione
riportata nel rapporto di contravvenzione 11 novembre 1994 non può essergli
attribuito il deposito del sacco, lasciando intendere che lo stesso potrebbe
essere stato effettuato a sua insaputa da terzi;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono, il municipio di __________, all'appoggio di
argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito, ed il Consiglio di Stato, quest'ultimo
senza formulare osservazioni;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 14 del regolamento comunale di
__________ per i servizi di raccolta ed eliminazione di rifiuti e gli art. 145
e seg. LOC, e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm);
che il ricorrente contesta
innanzitutto la trasmissione d'ufficio del suo scritto 22 dicembre 1994
all'esecutivo cantonale, asserendo che non era sua intenzione impugnare la
risoluzione municipale di multa;
che la censura deve essere
disattesa in quanto palesemente tardiva: l'insorgente infatti, benché
regolarmente avvertito dal municipio di __________ con raccomandata 29 dicembre
1994, non ha sollevato opposizioni alla trasmissione d'ufficio del suo scritto
al Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
che sulla base di una
rigida interpretazione letterale del rapporto di contravvenzione l'insorgente
contesta inoltre la propria responsabilità nella perpetrazione dell'illecito;
che tale doglianza
ricorsuale, al limite della temerarietà, non merita tutela. Il fatto che il
rapporto di contravvenzione non attribuisca esplicitamente all'insorgente anche
l'atto del deposito limitandosi a segnalare il rinvenimento di una borsa contenente
plastica, polistirolo e carta - e fra questa di una busta con il suo indirizzo
- non permette, in assenza di indizi contrari, di dubitare del fatto che sia
stato il ricorrente a depositarla al mercato coperto di __________;
che d'altro canto il fatto
che solo in questa sede l'insorgente sollevi per la prima volta una siffatta
censura, non conferisce particolare credibilità al proprio assunto, avendo egli
avuto più di un'occasione per farla valere nel corso della lunga procedura contravvenzionale;
che in simili circostanze
il ritrovamento della borsa del ricorrente nel luogo indicato dal rapporto di
contravvenzione é dunque sufficiente per attribuirgli la responsabilità
dell'illecito;
che l'ipotesi, tanto
improbabile quanto assurda, ventilata dall'insorgente, che possano essere stati
dei terzi a depositare abusivamente il suo sacco, viste le circostanze, non
merita nemmeno di essere presa in considerazione;
che così stando le cose la
risoluzione comunale siccome immune da violazioni del diritto, deve essere
confermata e l'impugnativa respinta;
che tassa di giustizia e
spese seguono la soccombenza;
visti gli art.7, 14, 15 del regolamento comunale di
__________ per i servizi di raccolta ed eliminazione rifiuti; 145 e seg. LOC;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 200.-- (duecento) sono a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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