AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.114
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00114 DP 69/95 cm
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 febbraio 1995 di
contro
la risoluzione 7 febbraio 1995 (n. 750) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 2 novembre 1994 dell'insorgente avverso alcune deliberazioni adottate il 16 ottobre 1994 dalla seconda assemblea ordinaria del patriziato di __________, __________ e __________
viste le risposte:
13 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
17 marzo 1995 dell'Amministrazione patriziale di __________, __________ e __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il giorno 16 ottobre 1994 ha avuto luogo la seconda assemblea ordinaria del patriziato di __________, __________ e __________. In quell'occasione l'assemblea ha, tra l'altro, nominato la commissione di revisione (trattanda n. 2), concesso un credito di fr. 10'000.-- per la sistemazione dei locali patriziali (trattanda n. 4) ed approvato la convenzione con le compagnie di elicotteri concernente l'uso delle aree patriziali adibite ad atterraggio esterno (trattanda n. 7).
B. __________ ha impugnato le predette deliberazioni con ricorso 2 novembre 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle. Dopo avere preliminarmente evidenziato che, malgrado la sua richiesta, l'ufficio patriziale non gli aveva rilasciato un estratto del verbale dell'assemblea in discussione, __________ ha eccepito che il Presidente del patriziato non aveva domicilio ad Intragna. Egli ha inoltre sostenuto che, per quanto concerneva la nomina dei revisori, mancavano "precise indicazioni di rapporto" ed inoltre doveva essere nominata una commissione della gestione. In secondo luogo, il ricorrente ha denunciato l'assenza di un preventivo relativo alla sistemazione dei locali patriziali. Egli ha infine affermato che l'approvazione della convenzione con le compagnie di elicotteri concernente l'uso delle aree patriziali adibite ad atterraggio esterno non poteva ancora avere luogo, poiché era pendente "un ricorso" presso il Consiglio di Stato medesimo, formante l'incarto n. 6020.
C. Con risoluzione 7 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha in primo luogo accertato che effettivamente l'Ufficio patriziale non aveva trasmesso al ricorrente gli estratti delle risoluzioni assembleari, ma che ciò non aveva impedito a questi di comunque presentare per tempo ricorso. Il Consiglio di Stato ha indi respinto tutte le censure ricorsuali. Anzitutto, sulla scorta di una dichiarazione del municipio di Intragna, ha confermato che il domicilio del Presidente del patriziato trovasi in quel comune. In secondo luogo ha considerato che la nomina dei revisori coincideva con quella della commissione della gestione. In terzo luogo esso ha ritenuto bastevole una stima dei costi per la sistemazione dei locali patriziali effettuata dall'ufficio patriziale. Infine che la presentazione di un ricorso (da parte dello stesso insorgente) avverso il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento della piazza di atterraggio degli elicotteri non pregiudicava la facoltà per l'assemblea di approvare la convenzione concernente l'uso della piazza medesima ed eventuali altre piazze di atterraggio.
D. __________ è insorto avverso la risoluzione governativa predetta con gravame 28 febbraio 1995 innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla. Egli ribadisce ed amplia le censure svolte davanti alla precedente istanza, della quale critica gli accertamenti relativi al domicilio del presidente del patriziato. Avverte inoltre che le risoluzioni assembleari sono state esposte solo agli albi comunali di __________.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per quest'ultimo, nonché l'Ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP 1992, in vigore dal 1 gennaio 1995). Il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 147 lett. a LOP 1992). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine, con riserva di quanto si dirà in seguito. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Prima di entrare nel merito delle censure riferite alle singole deliberazioni assembleari il Tribunale ritiene necessario di formulare le seguenti considerazioni.
2.2. Anzitutto la validità delle decisioni adottate dall'assemblea patriziale 16 ottobre 1994 deve essere esaminata avuto riguardo alla legge organica patriziale vigente a quella data, ossia l'or abrogata LOP 1962.
2.3. Può inoltre essere subito liquidata la pretesa disattenzione delle disposizioni relative al rilascio di atti da parte dell'ufficio patriziale ribadita dall'insorgente in questa sede. Al riguardo il Tribunale condivide quanto assunto dal Governo, ossia che effettivamente l'ufficio patriziale ha disatteso il proprio obbligo di rilasciare tempestivamente un estratto delle risoluzioni (non necessariamente del verbale integrale) dell'assemblea 16 ottobre 1994 al ricorrente che ne aveva fatto richiesta. E ciò in virtù dell'art. 64 LOP 1962 e relativo rinvio all'art. 85 cpv. 3 dell'or abrogata LOC 1950 (cfr. attualmente all'art. 94 cpv. 1 lett. f LOP 1992, che prevede il disciplinamento di quel problema in sede di regolamento patriziale). Questa circostanza non ha tuttavia pregiudicato la facoltà per __________ di presentare tempestivamente ricorso al Governo avverso le deliberazioni assembleari: essa non è, del resto, atta a comportare l'annullamento delle stesse.
2.4. Parimenti irrilevante ai fini dell'annullamento delle impugnate deliberazioni assembleari è il fatto - affermato dal ricorrente e contestato dall'ufficio patriziale - secondo cui queste siano state pubblicate ai soli albi di __________ e non anche di __________ e __________. In effetti, posto che quanto affermato dall'insorgente corrisponda al vero, basterebbe sanare il difetto con la loro pubblicazione. E questo, oltretutto, prescindendo dalla circostanza - in realtà disattesa nella pratica - secondo cui la LOP 1962, diversamente dalla LOP 1992 (cfr. art. 76 cpv. 2), non istituiva l'obbligo di pubblicazione delle risoluzioni dell'assemblea patriziale, salvo in casi particolari (ad es. i regolamenti; art. 81 cpv. 2 LOP 1962), limitandosi a rinviare agli art. 14, 15 da 17 a 34 LOC 1950 (art. 47 LOP 1962) concernenti il funzionamento dell'assemblea comunale, che non prevedevano simile obbligo.
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LOP 1962 il presidente del patriziato deve avere il suo domicilio nel comune o nei comuni del patriziato (cfr. attualmente all'art. 82 cpv. 2 LOP 1992, che facoltizza il Governo ad autorizzare eccezioni). Il ricorrente mette in discussione il domicilio del presidente del patriziato, affermando in sostanza che questo si trovi a __________. La censura non merita ascolto. In effetti, in primo luogo, la procedura di ricorso contro una decisione dell'assemblea patriziale non è idonea a far accertare il domicilio del presidente del patriziato. Del resto, in secondo luogo, a ragione il Consiglio di Stato ha fatto affidamento sul certificato di domicilio rilasciato dal municipio di __________ a favore del presidente del patriziato: la circostanza secondo cui questi sia nel contempo segretario di quel comune non muta quella conclusione.
Il ricorrente contesta quindi la nomina dei revisori, oggetto della trattanda n. 2, sostenendo che doveva invece essere nominata la commissione della gestione. Ora, tuttavia, in realtà l'assemblea patriziale ha effettivamente nominato la commissione della gestione, come vuole l'art. 43 lett. n LOP 1962 (attualmente art. 68 lett. m LOP 1992) e l'art. 2 del regolamento patriziale. Il fatto che negli atti riferiti all'assemblea in parola i membri della stessa siano stati definiti revisori non muta quel risultato.
L'insorgente contesta poi l'assenza di un preventivo per i lavori di sistemazione dei locali patriziali sotto il portico della casa comunale/patriziale, oggetto della trattanda n. 4 e per i quali è stato stanziato un credito di fr. 10'000.--. Detti lavori consistono essenzialmente nel rifacimento dell'intonaco e della pittura, nella formazione di una pensilina all'interno dei locali (in realtà si tratta di un solo piccolo localino) e nella sistemazione dell'impianto elettrico (cfr. al relativo messaggio dell'ufficio patriziale). La stima dei relativi costi è stata effettuata dai membri dell'ufficio patriziale. Trattandosi di lavori di modesta entità, questo modo di procedere può ancora essere considerato conforme a quanto dispone l'art. 43 lett. g LOP 1962 (cfr. attualmente art. 68 lett. g LOP 1992). Anche questa censura deve dunque essere respinta.
6.1. Il ricorrente si aggrava infine contro l'approvazione della convenzione concernente l'uso delle aree patriziali adibite ad atterraggio esterno (trattanda n. 7). Egli afferma che quell'oggetto non poteva figurare tra le trattande, poiché egli aveva inoltrato ricorso contro il rilascio della licenza edilizia per la piazza di atterraggio.
6.2. Ispirandosi al principio generale della buona fede la dottrina e la giurisprudenza esigono che eventuali vizi concernenti la procedura di voto debbano essere sollevati subito, ossia durante lo svolgimento della seduta del Legislativo. Chi omette di denunciare tempestivamente una siffatta disattenzione - e lascia procedere il Legislativo nei propri ulteriori incombenti, suscitando nei suoi membri la convinzione di avere operato fino a quel momento nei limiti della legalità - perde irrimediabilmente il diritto di prevalersene innanzi alle autorità di ricorso (cfr. da ultimo STA 24 gennaio 1995 in re S., consid. 2.2. e rinvii; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 79 B III c).
6.3. Da quanto risulta dal verbale dell'assemblea 16 ottobre 1994 il ricorrente era senz'altro presente alla stessa quando si ebbe a dibattere quella trattanda (com'è noto, nelle assemblee comunali o patriziali è uso andare e venire). Egli ha infatti chiesto lumi in merito all'applicazione della convenzione, ha preso posizione sulla tassa per sagre e manifestazioni ed ha infine formulato una proposta di emendamento (respinta). Solo alla fine della trattanda egli ha dichiarato che avrebbe presentato ricorso contro quella deliberazione al Consiglio di Stato. Ora, il modo di agire del ricorrente, che ha lasciato evadere l'intera trattanda per poi prospettare l'inoltro di un gravame al Consiglio di Stato, è contrario al principio della buona fede così come sopra definito. Egli avrebbe infatti dovuto informare subito l'adunanza del suo gravame 30 maggio 1994 al Consiglio di Stato contro il permesso di costruzione, proponendo preliminarmente ad ogni discussione sull'oggetto di votare il rinvio della proposta all'ufficio patriziale.
6.4. Ad ogni buon conto anche questa censura, esaminata a questo punto a titolo puramente abbondanziale, deve essere respinta. In effetti il gravame 30 maggio 1994 concerne semplicemente l'ampliamento della piazza di atterraggio a __________, mentre che il patriziato è già al beneficio di un permesso di costruzione rilasciato nel 1992 per l'utilizzazione della piazza medesima (aut. cant. 11 settembre 1992; licenza edilizia 16 settembre 1992). Donde l'irrilevanza del gravame predetto sull'approvazione della convenzione in discussione, applicabile oltretutto a tutte le piazze di atterraggio.
Per questi motivi,
visti gli art. 43, 47, 53, 64, 81 LOP 1962, 68, 76, 82, 94 146, 147 LOP 1992, 14, 15, da 17 a 34, 85 LOC 1950, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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