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Numero d'incarto:
52.1995.127
Data decisione, Autorità:
12.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00127
DP 107/94
leo
Lugano
12 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 aprile 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 marzo 1994 del Consiglio di Stato (n. 2089) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 ottobre
1993 con cui il municipio di __________ sospende per due anni la decisione su
una domanda di costruzione per una casa plurifamiliare sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
20 aprile 1994 di __________;
-
3 maggio 1994 del Consiglio di
Stato;
-
19 maggio 1994 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 31 marzo 1992 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una
casa plurifamiliare sulla part. n. __________ RF; alla domanda si è opposto
l'arch. __________, evidenziando l'esistenza di un contrasto con il PR allo
studio;
che con decisione 21 settembre 1993 il municipio di
__________ ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola
in contrasto con gli studi di PR in atto che prevedevano di limitare
massicciamente le possibilità edificatorie del fondo in esame;
che con giudizio 16 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dall'insorgente;
che la __________ ha impugnato il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per l'applicazione dell'art.
65 LALPT;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ e l'opponente __________ senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso è
ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di
pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua
decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio
pianificatorio in atto;
che, in concreto, il termine biennale di sospensione è abbondantemente
scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto;
che dato che l'esito è stato provocato dalla stessa
ricorrente con la richiesta di sospensione del procedimento del 27 maggio 1994,
non si assegnano ripetibili;
visti
gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è privo
d'oggetto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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