AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.145
Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00145 DP 268/95 52.95.00529 DP 262/95 52.95.00531 DP 264/95
Lugano 10 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi:
a)
b)
c)
6 ottobre 1995 di
7 ottobre 1995 di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
11 ottobre 1995 del Municipio di __________
contro
la decisione 29 settembre 1995 del dipartimento delle istituzioni (ufficio permessi e passaporti) che assicura in via di massima a __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B.3) sul mappale n. __________ a __________;
viste le risposte:
10 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso del dr. med. __________;
11 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso di __________ e LLCC;
20 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni,
24 ottobre 1995 di __________,
al ricorso del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 29 settembre 1995, pubblicata sul FU n. __________, il Dipartimento delle istituzioni, appurata l'assenza degli estremi per l'applicazione della clausola del bisogno (art. 6 LEP), ha assicurato a __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per l'apertura di un nuovo "bar" Cat. B3) sul mappale n. __________ a __________.
B. Contro la premessa risoluzione dipartimentale il Dr. __________, __________ e llcc e il comune di __________ hanno interposto ricorso, ciascuno con atto separato, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza, gli insorgenti contestano l'apertura del controverso locale sotto il profilo delle immissioni moleste, risultando lo stesso ubicato nel nucleo del paese e non potendo disporre di parcheggi propri. Ritengono altresì che il numero di esercizi pubblici operanti nel comune sia ampiamente sufficiente per soddisfare le necessità di un paese che non supera i 500 abitanti.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il dipartimento delle istituzioni e __________, che con argomenti di cui si dirà semmai più avanti, postulano la conferma dell'autorizzazione censurata.
Considerato, in diritto
Modificando la propria giurisprudenza, con sentenza 1° febbraio 1995 in re B. e llcc questo Tribunale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere contro le decisioni dipartimentali anche al comune ove é posto l'esercizio pubblico, nella misura in cui dette decisioni autorizzano attività suscettibili di turbare l'ordine pubblico, della cui tutela é responsabile il comune (art. 107 LOC; 23 RALOC). È senz'altro il caso nella fattispecie, per cui al comune di __________ deve essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale (art. 60 cpv. 1 LEP, 43 PAmm).
Come pure deve essere riconosciuta la legittimazione attiva degli altri ricorrenti in quanto proprietari di fondi situati nelle immediate adiacenze del progettato locale. La loro situazione si distingue infatti da quella degli altri abitanti per l'intensità del rapporto che li collega all'oggetto del provvedimento censurato (cfr. STA 24 agosto 1992 in re M e LLCC, STA 27 aprile 1987 in re G. e LLCC; DTF 104 Ib 249).
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza far capo ad una integrazione dell'istruttoria (art. 18 PAmm).
Ora, la LEP non subordina il rilascio di permessi per esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste. Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale. In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia, può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III).
L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria, presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden. Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).
Evenienza questa che nel caso concreto non é stata dimostrata, il pericolo di immissioni moleste paventato dagli insorgenti essendo troppo generico per poter giustificare il diniego della patente in applicazione della clausola generale di polizia.
3.1. Ora, il provvedimento di rilascio della patente é censurabile per violazione della citata clausola solamente a determinate condizioni e segnatamente:
a) se l'apertura del nuovo esercizio pubblico può determinare un eccesso di concorrenza dannoso al pubblico interesse e può rappresentare una seria minaccia per l'esistenza economica di esercizi pubblici dello stesso genere;
b) subordinatamente, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se non esiste, con riferimento alla situazione concreta, un bisogno effettivo da soddisfare.
c) indipendentemente dalla risposta data ai precedenti quesiti, se sussiste il pericolo di cagionare un apprezzabile aumento del consumo di bevande alcoliche (art. 32 quater Cost).
3.2. Gli insorgenti sostanziano la pretesa violazione della clausola del bisogno fondandosi unicamente sul fatto che nel comune sono già operanti altri 4 esercizi pubblici ed un locale notturno.
A tale scopo l'autorità dipartimentale ha esperito un'indagine presso i tre esercizi pubblici, siti nel medesimo comprensorio geografico del locale in rassegna, chiedendo agli interessati se l'apertura di un nuovo esercizio pubblico nella zona avrebbe arrecato loro una concorrenza eccessiva ed inoltre se erano disposti a presentare i dati contabili e le notifiche di tassazione riferiti all'attività del loro locale nel corso degli ultimi quattro anni.
Dei tre interpellati solo uno ha presentato i dati fiscali dai quali tuttavia non traspare un andamento regressivo della propria attività. Gli altri due non hanno prodotto nulla ma sul modulo d'inchiesta hanno dichiarato che l'apertura di un nuovo locale non arrecherebbe loro una concorrenza eccessiva.
Ciò premesso, non essendo concretamente individuabile, in base agli atti, un eccesso di concorrenza derivante dall'apertura del locale in discussione tale da costituire anche una minaccia per l'esistenza economica dei ricorrenti, nonché degli altri locali dello stesso genere situati nella zona, la richiesta autorizzazione di massima deve essere concessa senza che occorra stabilire se l'attribuzione della patente risponda ad un bisogno effettivo.
Ferme queste premesse, la decisione dipartimentale impugnata, immune da violazioni del diritto, merita di essere quindi confermata.
Spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza, ritenuto che per il comune, non essendo insorto a tutela dei suoi interessi economici, si prescinde dal prelevamento di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art.60 LEP; 31 ter Cost.; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Le spese e la tassa di giudizio di fr. 600.-- sono a carico:
a) del ricorrente dr. __________ nella misura di fr. 300.--
b) dei ricorrenti __________ e llcc nella misura di fr. 300.-- in solido.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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