AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.154
Data decisione, Autorità: 31.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00154 DP 310/94 leo
Lugano 31 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (n.8849) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 26 gennaio 1994 del Municipio di __________, in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
9 novembre 1994 del Municipio di __________;
10 novembre 1994 del Municipio di __________;
15 novembre 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con scritto 26 gennaio 1994 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha chiesto a quello di __________ il trasferimento del domicilio di __________ sul suo territorio;
che __________ si é opposto alla predetta richiesta con scritto 28 febbraio 1994 chiedendo al Municipio di __________ l'emanazione di una decisione formale al riguardo;
che il Municipio di __________ ha trasmesso d'ufficio il suddetto scritto al Consiglio di Stato, ritenendo che lo stesso integrasse gli estremi di un atto ricorsuale;
che con decisione 12 ottobre 1994 l'esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa confermando la decisione 26 gennaio del Municipio di __________;
che, assodata l'impugnabilità della controversa richiesta di trasferimento di domicilio, l'autorità di prime cure ha sostanzialmente ritenuto che l'assenza di una dimora effettiva ad __________ da parte dell'interessato fosse sufficiente per impedirgli l'acquisto del domicilio in questo comune, per contro, il fatto di risiedere a __________ in una casa di sua proprietà, realizzerebbe le condizioni per la costituzione del domicilio e ciò indipendentemente dal tipo di attività svolta ad __________ dall'interessato;
che contro la premessa risoluzione governativa __________ insorge davanti al tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che dei motivi addotti dall'insorgente a sostegno del suo assunto ricorsuale si dirà se del caso nei considerandi che seguono;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________, senza formulare osservazioni, mentre il Municipio di __________ sostiene la volontà del ricorrente di rimanere domiciliato sul suo territorio, soprattutto in considerazione dell'attività di direttore delle aziende comunali da questi svolta sul suo territorio;
Considerato, in diritto
che la competenza di questo tribunale é data in forza dell'art. 207 LOC: l'esecutivo cantonale essendo intervenuto in veste di autorità di vigilanza sui comuni e non come autorità di ricorso (art. 208 LOC);
che infatti la controversa richiesta di trasferimento di domicilio 26 gennaio 1994 non costituisce una decisione di un organo comunale (art.9 LOC), condizione indispensabile per l'applicazione dell'art. 208 LOC, essendo stata emanata dall'Ufficio controllo abitanti, motivo per cui la trasmissione della lettera di opposizione 28 febbraio 1994 del ricorrente all'autorità governativa deve essere equiparata ad una richiesta di intervento della medesima quale autorità di vigilanza sui comuni;
che il ricorso é tempestivo e la legittimazione ricorsuale dell'insorgente pacifica, risultando egli leso nei suoi legittimi interessi dal censurato provvedimento (art. 207 cpv. 2 LOC): il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la costituzione del domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
che la residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.- H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.372-374);
che l'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e soggettive, riconscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a);
che nel caso concreto l'autorità di prime cure ha determinato il luogo di domicilio dell'insorgente esaminando unicamente il requisito oggettivo della relazione territoriale;
che, ammessa la residenza effettiva del ricorrente a __________, dove egli é proprietario di una casa di abitazione, anziché ad __________, comune al quale é legato unicamente da rapporti professionali, l'esecutivo cantonale ha considerato superfluo l'esame della condizione soggettiva, ritenendo che la sola volontà dell'insorgente di rimanere domiciliato ad __________ non fosse sufficiente per permetterne la costituzione ai sensi di legge, difettando, come detto, il requisito della residenza;
che, senza esperire alcun tipo di indagine, l'autorità cantonale é così giunta a stabilire a __________ il luogo di domicilio del ricorrente, dando implicitamente per assodata anche la sua volontà, benché da questi sempre contestata, di stabilirsi durevolmente nel suddetto comune;
che un siffatto modo di procedere non può tuttavia essere tutelato;
che le obiezioni ricorsuali sollevate dall'insorgente - in particolar modo il fatto che egli pernotta solo saltuariamente nella sua abitazione di __________, mentre si reca regolarmente tutti i fine settimana a __________, presso la sorella, dove fra l'altro ha modo di occuparsi anche della casa paterna a __________ e di rendere visita alla zia ivi domiciliata - vista la loro indiscutibile rilevanza, necessitano di un'attenta verifica nell'ambito di un'istruttoria di causa: incombenza che l'autorità di prime cure manifestamente ha disatteso;
che in simili circostanze la realizzazione del requisito soggettivo della relazione personale non può essere desunta unicamente dal fatto che l'insorgente possiede un'abitazione a __________ (cfr. a contrario STA 23 dicembre 1994 in re P.) ma deve essere ulteriormente suffragata da circostanze esteriori e oggettive comprovanti la volontà del ricorrente di fare di questo comune anche il centro dei suoi interessi personali;
che per i motivi testé esposti, non essendo compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente sulla controversia (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che il rinvio all'autorità di prime cure permetterà altresì di meglio tutelare il diritto di essere sentito del comune di __________, il quale durante lo scambio degli allegati in prima sede non si é mai pronunciato compiutamente sulla controversia non ritenendo la richiesta di trasferimento di domicilio trasmessagli dall'Ufficio controllo abitanti di __________ una decisione impugnabile giusta l'art. 208 LOC;
che avendo il Consiglio di Stato agito in veste di autorità di vigilanza, la tutela del diritto di essere sentito del comune assume infatti particolare rilevanza dal momento che all'esecutivo comunale risulta poi preclusa la legittimazione ricorsuale davanti al tribunale cantonale amministrativo (art. 207 LOC);
che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti gli art. 23 CCS; 6, 9, 207, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (n. 8849) é annullata.
1.2. gli atti sono rinviati all'esecutivo cantonale per nuova decisione.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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