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Numero d'incarto:
52.1995.164
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00164
DP 75/95
cm
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 marzo 1995 di
rappr.
da: __________
contro
la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato, no. 1092, che respinge le
impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 14 settembre e
29 novembre 1995 del municipio di __________ in tema di contributi
sostitutivi per posteggi mancanti;
viste le risposte:
preso atto della replica 2 maggio 1995 e della duplica
19 maggio 1995
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 luglio 1992 __________
e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare in esercizio pubblico (ristorante / pizzeria) uno stabile situato
lungo via __________, in prossimità dello svincolo autostradale (part. no.
__________ RFD; zona RAr3). I posteggi necessari ai 132 posti a sedere previsti
dal progetto avrebbero dovuto essere realizzati in parte davanti all'esercizio
pubblico (5), in parte su un terreno vicino locato da terzi (18) e per il resto
su un'area ottenuta in concessione dallo Stato (13).
Durante la procedura di rilascio della licenza, il terreno
preso in locazione si è reso indisponibile.
Analogamente sollecitati dal municipio gli istanti hanno
quindi presentato una variante, che prevedeva di ridurre a 76 il numero di
posti a sedere, limitando lo spazio a disposizione degli avventori.
Il 19 maggio 1993 il municipio di __________ ha accolto la domanda
in variante, rilasciando la licenza edilizia per realizzare una pizzeria con 68
posti a sedere e 17 posteggi. Numero di posti e di posteggi che é stato
confermato dalla successiva licenza in variante rilasciata il 28 marzo 1994 per
modifiche della sistemazione interna.
B. Il 28 aprile 1994
l'autorità comunale ha constatato che nella pizzeria erano stati realizzati 154
posti a sedere invece dei 68 autorizzati.
Il 27 aprile ed il 28 maggio 1994 __________ ed __________
hanno chiesto il permesso di aumentare il numero di posti a sedere versando un
contributo sostitutivo per i posteggi mancanti.
Con decisione 24 agosto 1994 il municipio di __________ ha ingiunto
alla __________ di modificare l'assetto interno dell'esercizio pubblico in modo
da ridurre a 76 il numero di posti a sedere (numero corrispondente ai 19
posteggi effettivamente realizzati sul piazzale antistante il ritrovo).
Con questo provvedimento l'autorità comunale ha
implicitamente respinto la domanda volta ad ottenere il permesso di aumentare
il numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo per
posteggi mancanti. (cfr. lettera 11.11.95 del municipio di __________ a
__________).
C. Contro l'ordine di ridurre
il numero di posti a sedere la __________ è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per aumentare
a 200 il numero dei posti a sedere.
Con atto del 29 novembre 1994 la stessa società ha inoltre
contestato l'implicito rifiuto dell'autorità comunale ad autorizzare l'aumento
del numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo.
D. Con giudizio 22 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le impugnative.
Dopo aver accertato mediante sopralluogo che la situazione
del fondo non permetteva alcun aumento del numero di posteggi, il Governo ha
rilevato che l'art. 14 NAPR limitava alla zona del centro storico la
possibilità di concedere deroghe all'obbligo di realizzare i posteggi
prescritti.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e ripostulando il rilascio dell'autorizzazione
per portare a 200 i posti a sedere della sua pizzeria.
In questa sede l'insorgente riprende e sviluppa le censure
sollevate senza successo in prima istanza. Sottolinea di aver reperito
ulteriori possibilità di posteggio ed evidenzia la disparità di trattamento di
cui sarebbe vittima per rapporto ad altri esercenti ai quali sarebbe stata
accordata la facoltà di versare un contributo sostitutivo.
F. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di
__________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti di
cui si dirà più avanti.
G. In sede di replica e di
duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi,
allegazioni e conclusioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 21 LE, 43 e
46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- Oggetto dell'impugnativa è
la risoluzione 24 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ordina
all'insorgente di ridurre il numero di posti a sedere all'interno della
pizzeria e respinge implicitamente la richiesta di autorizzare in sanatoria, dietro
versamento di un contributo sostitutivo, l'aumento attuato abusivamente.
Oggetto del ricorso è quindi un provvedimento di ripristino, che sottintende un
diniego della licenza in sanatoria reso senza esperire la procedura di rilascio
del permesso.
Di per sé l'ordine di ripristino di una situazione conforme
al diritto presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio,
non emendabile mediante rilascio di un permesso a posteriore. L'impossibilità
di rilasciare un permesso in sanatoria va per principio accertata nell'ambito
di una procedura ordinaria di rilascio della licenza mancante, che permetta una
verifica completa della legittimità dell'opera abusiva. Da questa regola si può
prescindere in casi particolari, segnatamente quando il proprietario si rifiuta
di avviare la procedura di rilascio del permesso in sanatoria inoltrando la
necessaria domanda di costruzione, quando la violazione materiale è già stata
altrimenti accertata o quando quest'ultima appare chiara ed indiscutibile (cfr.
Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht; Zürcher Schriften zum
Verfahrensrecht N. 644): presupposti, quest'ultimi, che si verificano nel caso
concreto, ove l'impossibilità di autorizzare un maggior numero di posti a sedere
senza un corrispondente aumento dei posteggi effettivamente disponibili è già
stata accertata nell'ambito delle pregresse procedure di rilascio del permesso.
- 3.1. Giusta l' art. 24
cpv. 1 NAPR di __________ ogni costruzione dev'essere dotata di un numero di posteggi
per automobili adeguato alla sua destinazione.
I ristoranti ed i bar devono disporre di un posteggio ogni 4
posti a sedere (lett. f).
L'obbligo di realizzare i posteggi prescritti dalla norma in
questione va per principio assolto in natura. Deroghe contro pagamento di un
contributo sostitutivo possono essere accordate soltanto nelle zone del centro
storico o del centro di nuova formazione quando la formazione dei posteggi
risulti impossibile o gli accessi costituiscano un notevole intralcio per la circolazione
stradale.
3.2. In concreto, l'esercizio pubblico della ricorrente è
situato nella zona residenziale artigianale (RAr3) di __________. Non essendo
posta in una delle due zone in cui è data facoltà al municipio di concedere
deroghe all'obbligo sancito dall'art. 14 NAPR, è evidente che non sussistono le
premesse per autorizzare in sanatoria, dietro versamento di un contributo
sostitutivo, i 78 posti a sedere realizzati in più dei 76 accordati in base ai
19 posteggi predisposti davanti alla pizzeria.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto
siccome infondato.
- Invano chiede poi la
ricorrente che l'autorizzazione in sanatoria le venga rilasciata in base al
principio della parità di trattamento nell'illegalità.
Tale principio può essere invocato con successo soltanto quando
si è in presenza di una prassi illegale che l'autorità non intende abbandonare
e quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo (principio di
legalità dell'amministrazione) non prevale sul principio della parità di
trattamento: presupposti questi che in concreto non appaiono soddisfatti già
perché non è per nulla dimostrata l'esistenza di una prassi contraria al
diritto, dalla quale l'autorità non intende scostarsi.
Anche da questo punto di vista il ricorso va quindi respinto.
- Irrilevante ai fini del
presente giudizio è il rinvenimento di ulteriori possibilità di posteggio che
l'insorgente adduce in questa sede per sanare l'illecito rimproveratole.
La questione a sapere se questi ulteriori posteggi permettano
di autorizzare un aumento del numero di posti a sedere va affrontata e risolta
nell'ambito di una regolare procedura di rilascio del permesso di costruzione
che offra anche ad eventuali opponenti l'occasione di esercitare i loro diritti
di difesa.
- La tassa di giustizia
segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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