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Numero d'incarto:
52.1995.180
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00180
DP 80/95
cm
Lugano
6 giugon 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 1995 di
contro
la decisione 22 febbraio 1995, no. 1091, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio 1995 con cui il
municipio di __________ ha ordinato la demolizione di un pollaio e di un
canile costruiti sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
-
30 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 aprile 1995 del municipio di __________;
-
26 aprile 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente abita in una
casa monofamiliare di proprietà dell'avv. __________, situata a __________ in
località __________ (part. no. __________ RFD; zona R2).
All'inizio di giugno del 1994 il municipio di quel comune ha
constatato che il ricorrente stava costruendo un piccolo pollaio (per 3-4
galline) ed una cuccia per cani a confine con la part. no. __________ RFD di
proprietà di __________, ad una distanza di 4.60/4.70 m dall'edificio ad uso
abitativo che sorge su questo fondo.
B. Dopo aver sollecitato invano
tanto il proprietario del fondo, quanto il ricorrente ad inoltrare una domanda
di costruzione in sanatoria per i manufatti realizzati sulla part. no. __________
RFD, il 16 gennaio 1995 il municipio di __________ ne ha ordinato la
demolizione, ritenendo che non potessero beneficiare dello statuto particolare
previsto per le costruzioni accessorie.
Il provvedimento è stato notificato all'avv. __________ ed al
ricorrente, che l'ha impugnato davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 22 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo essenzialmente
che il ricorrente __________, in quanto semplice inquilino, non potendo
disporre del fondo per esigenze edilizie, non potesse nemmeno contestare una decisione
accettata dal proprietario.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo asserendo di essere proprietario del fondo, avendolo acquistato
il 16 maggio 1994 dall'avv. __________. I manufatti in contestazione, argomenta,
sarebbero sempre esistiti. Gli interventi si ridurrebbero a semplici lavori di
manutenzione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________
con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
L'avv. __________ rende invece noto di essere in lite con l'insorgente
sia davanti al giudice civile, sia in sede penale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 21 e 45
LE, 43, 46 PAmm.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1 Giusta l'art. 43 LE, il
municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contesto
con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori.
L'ordine di demolizione va di principio impartito al
proprietario dell'opera abusiva in quanto perturbatore per situazione. Se
questi non è l'unico avente diritto di disporre dell'opera, l'ordine va
tuttavia notificato anche al perturbatore per comportamento. Ciò al fine di
rendere il provvedimento effettivamente eseguibile (cfr. 107 I a 25 seg.,
Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, N. 645 seg.).
Va da sé che qualora l'ordine di ripristino venga notificato
tanto al perturbatore per situazione, quanto al perturbatore per comportamento
entrambi sono legittimati a contestare il provvedimento davanti all'autorità di
ricorso.
2.2. Nel caso in esame, il municipio ha opportunamente
intimato l'ordine di demolizione tanto al proprietario del fondo su cui sorgono
le opere in contestazione, quanto all'inquilino qui ricorrente che le avrebbe
realizzate.
Con il giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento ritenendo che l'insorgente non fosse legittimato a contestare
una decisione accettata dal proprietario.
Richiamandosi all'art. 4 LE, che esige in consenso del
proprietario per avviare una procedura di rilascio del permesso, il Governo ha
in sostanza denegato all'insorgente la legittimazione a ricorrere.
La tesi non può essere condivisa, perché la norma alla quale
si richiama il Consiglio di Stato non serve a negare la legittimazione attiva
del perturbatore per comportamento ad impugnare un ordine di ripristino che lo
obbliga direttamente assieme al proprietario. L'art. 4 LE serve infatti
soltanto ad evitare che l'amministrazione sia costretta ad avviare procedure di
rilascio del permesso del tutto inutili, in quanto insuscettibili di tradursi
in realizzazioni concrete per mancanza del consenso del proprietario del fondo.
Da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
-
Considerato che il
Consiglio di Stato si è limitato a respingere l'impugnativa senza entrare nel
merito delle contestazioni sollevate dall'insorgente, il giudizio in esame va
annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché si pronunci
nuovamente sulla legittimità dell'ordine censurato. Nell'ambito di questo nuovo
giudizio, il Consiglio di Stato avrà cura di accertare meglio la fattispecie,
di sentire la vicina reclamante e di pronunciarsi sulla conformità dell'opera
con il diritto edilizio materialmente applicabile (stabilendo in particolare se
effettivamente a __________ le cucce per cani ed i pollai domestici non
possono essere considerate costruzioni accessorie delle abitazioni).
-
Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato (no.
1091) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova
decisione a sensi del considerando no. 3.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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