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Numero d'incarto:
52.1995.194
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00194
DP 116/94
leo
Lugano
23 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 23
aprile 1994 di
contro
la risoluzione 29 marzo 1994 (n. 2713) del Consiglio di
Stato che ha respinto il ricorso 16 gennaio 1994 dell'insorgente avverso la
deliberazione 16 dicembre 1993 con cui il consiglio comunale di __________ ha
stanziato un credito di fr. 837'382.-- per il rifacimento delle
sottostrutture comunali e la pavimentazione di via __________;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio 26/93 del 12/16 novembre 1993 il
municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di
un credito di fr. 837'382.-- per eseguire il rifacimento delle sottostrutture e
della pavimentazione di via __________, ossia del nucleo del paese. Il credito
sarebbe servito per la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione di una
nuova condotta delle fognature ove convogliare le acque luride e sistemazione
della condotta esistente per raccogliere le acque chiare e meteoriche,
sostituzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile, rifacimento e
prolungamento dei cavi per l'elettricità delle AIL, rifacimento degli allacciamenti
privati (per la parte posta sotto il campo stradale) alle dette condotte, rinnovamento
e potenziamento delle linea PTT, prolungamento del gasdotto delle AIL, sistemazione
della rete via cavo, copertura di via __________, dell'area attorno al
municipio e della piazzetta di fronte all'osteria Riva con un platea in cemento
armato, esecuzione di una lastricatura in pietra naturale. Al messaggio era annessa
una tabella che presentava nel dettaglio i costi di realizzazione. Per quanto
concerneva la pavimentazione, interessante un'area di mq 1'050, quel documento
illustrava i costi delle seguenti tre possibili soluzioni: 1. variante asfalto:
fr. 36'750.-- (costo del complesso delle opere: fr. 553'072.--); 2. variante
masselli prefabbricati di cemento: fr. 111'250.-- (costo del complesso delle
opere: fr. 651'300.--); 3. variante pietra naturale: fr. 262'500.-- (costo del
complesso delle opere: fr. 837'382.--, corrispondente al credito sollecitato).
La cifra 4 della proposta di risoluzione di cui al messaggio in discussione
recitava inoltre come segue: "Ritenuto che l'opera riveste un interesse
pubblico generale, il municipio é autorizzato ad inoltrare al Consiglio di
Stato l'istanza di esonero dal prelievo dei contributi di miglioria".
B. Nella seduta del 16 dicembre 1993, dopo aver respinto
una domanda di rinvio il consiglio comunale ha approvato integralmente le
proposte di cui al messaggio in discussione con 16 voti favorevoli, 8 voti
contrari ed un astenuto.
C. __________, consigliere comunale che si era opposto
all'accoglimento del messaggio, ha impugnato la predetta deliberazione con
ricorso 16 gennaio 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di
annullarla. Per quanto concerneva l'esecuzione delle fognature egli ha
rimproverato al municipio di non aver allestito un PGC provvisorio parziale,
così da poter prelevare i contributi di costruzione delle canalizzazioni ed
incassare i sussidi. Relativamente invece alla pavimentazione in pietra
naturale egli ha affermato l'obbligo del prelievo dei contributi di miglioria,
sia perché questa procurava vantaggi particolari ai proprietari dei fondi lungo
via __________ giusta l'art. 1 cpv. 1 LCMI sia perché non erano dati i
requisiti per prescindere dalla loro imposizione ai sensi dell'art. 1 cpv. 2
LCMI.
D. Con risoluzione 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame. Dopo aver ricordato le basi legali ed i concetti fondamentali
nella materia esso ha argomentato come segue:
"Nell'evenienza
concreta, il Municipio, rispettivamente il Consiglio comunale di __________,
non hanno ritenuto che il rifacimento della pavimentazione di via __________ e
delle tubature dell'acqua potabile, costituiscano una miglioria nel senso generalmente
dato al termine, ma hanno di contro considerato gli interventi quale semplici
lavori di manutenzione intesi a conservare lo stato e l'uso delle opere in
parole.
Per quanto attiene alla posa
della pavimentazione, la soluzione scelta ricorderebbe addirittura
l'acciottolato di cui, in origine, era ricoperta la strada.
Di qui la richiesta di esonero.
Il Municipio, nelle proprie
osservazioni, ricorda inoltre come il Comune disponga da tempo di un PGC, anche
se attualmente in fase di riesame. D'altro canto, l'esiguità dell'intervento in
via __________ (ca 150 ml di tubature), non giustificherebbe di per sé la spese
di un PGC parziale provvisorio, e ciò a maggior ragione se considerato che
l'imposizione di contributi di costruzione, oltre a non essere in
contestazione, può avvenire già per legge (art. 133 LALIA) retroattivamente,
alla condizione che il Comune disponga di un PGC già approvato dall'autorità
cantonale.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il Municipio di __________, rispettivamente il
Consiglio comunale, erano più che legittimati a votare la richiesta di esonero
dal prelievo dei contributi all'indirizzo del Consiglio di Stato. Quest'ultimo,
tramite il Dipartimento competente, dovrà ora decidere se in concreto l'esonero
è giustificato o meno. In caso di risposta negativa, ai singoli proprietari
rimarrà comunque sempre la facoltà di interporre ricorso contro il prospetto, a
tutela dei loro interessi."
E. Con impugnativa 23 aprile 1994, assistita da una
replica del 4 giugno successivo, __________ si é aggravato avverso il giudicato
predetto innanzi a questo Tribunale, ribadendo le motivazioni sviluppate in
precedenza. Egli ha tuttavia precisato le proprie conclusioni chiedendo, in via
principale, l'annullamento della risoluzione governativa 29 marzo 1994 e della
deliberazione 16 dicembre 1993 del consiglio comunale di __________ ed, in via
subordinata, l'assoggettamento alla procedura di prelievo dei contributi di
miglioria della differenza di costi tra la variante in pietra naturale e quella
in asfalto relative alla pavimentazione di via __________.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
F. Non appena terminato lo scambio degli allegati il
Tribunale ha dato inizio ad una procedura di accertamento presso l'ufficio
delle canalizzazioni relativamente alle opere di fognatura. Dalle informazioni
passate in un primo tempo da parte di quell'autorità é risultato che i progetti
riferiti a quelle opere non erano stati approvati giusta l'art. 53 LALIA e che
anzi il previsto sdoppiamento delle condotte appariva quale operazione inutile,
che non poteva pertanto né dar luogo ad approvazione né dar diritto ai sussidi
(cfr. lettera 3 ottobre 1994 del capo ufficio canalizzazioni al Tribunale in
risposta allo scritto 16 settembre 1994). A questo punto il municipio ha
incaricato il progettista di effettuare una dettagliata campagna di rilevamento
di dati atti a giustificare la proposta di sdoppiamento della rete delle
canalizzazioni. L'esito dei rilevamenti ha formato l'oggetto di un dossier
datato febbraio 1995, che il municipio ha indi sottoposto all'ufficio delle
canalizzazioni. Con scritto 25 aprile 1995 quest'ultimo ha notificato al
Tribunale di ritirare il preavviso negativo circa il prospettato sdoppiamento
della rete fognaria. All'udienza indetta dal Tribunale il 16 maggio 1995 il
capoufficio di detta istanza ha inoltre informato il Tribunale di aver
frattanto approvato i progetti come vuole l'art. 53 LALIA e che con ciò l'opera
beneficerà dei sussidi nella misura del 10% dei costi. Per questo motivo, in
quell'occasione il ricorrente ha dichiarato di ritirare la domanda principale.
Per quanto concerneva invece la domanda subordinata, concernente il prelievo
dei contributi di miglioria in relazione alla posa di una pavimentazione
pregiata lungo via __________, ricorrente e comune hanno riconfermato la rispettive
tesi.
Considerato, in diritto
-
Prima di entrare nel merito di una istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Al riguardo
il Tribunale considera quanto segue.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di
miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di
comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che
procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato si può
tuttavia prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera é
adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCMI). Danno luogo a
contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione
generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di
bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Il contributo é
imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente,
esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio
particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve
all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure
l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività,
la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono
migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b);
sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c).
-
Come risulta da quanto esposto al considerando 2 che
precede, il prelievo dei contributi di miglioria é strettamente legato, per un
comune, alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello stesso. Quando
quindi il municipio intende sottoporre al Legislativo una richiesta di credito
per la realizzazione di un'opera pubblica, esso si deve porre anche il quesito
di sapere se questa procura dei vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv.
1 LCMI. In caso di risposta negativa, il municipio non proporrà al Legislativo
di prelevare i contributi di miglioria, limitandosi a sollecitare lo stanziamento
del credito necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso invece di risposta
affermativa il municipio dovrà - in principio - proporre al Legislativo,
insieme allo stanziamento del credito necessario, di stabilire la percentuale
di prelievo dei contributi nei limiti fissati dall'art. 7 LCMI. In questo
secondo caso la sola eccezione all'obbligo del prelievo é costituita dall'ipotesi
contemplata all'art. 1 cpv. 2 LCMI. Quando dunque il finanziamento dell'opera é
adeguatamente garantito da altri tributi (segnatamente l'imposizione di tasse
d'allacciamento e/o d'uso), il municipio potrà proporre al Legislativo di
votare la rinuncia a prelevare i contributi di miglioria che altrimenti il
comune dovrebbe percepire in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. Questa
deliberazione abbisogna inoltre, per poter spiegare i suoi effetti, dell'avallo
da parte del Consiglio di Stato agente in qualità di autorità di vigilanza sui
comuni, al quale essa sarà sottoposta tramite il municipio. La decisione del
Governo in merito sarà definitiva e, dunque, non suscettibile di appello al
Tribunale amminisitrativo (art. 207 LOC; 55 cpv. 3 PAmm).
-
Nel concreto caso il municipio ha chiesto al
Legislativo, che ha accettato, di autorizzarlo ad inoltrare al Consiglio di
Stato l'istanza di esonero dal prelievo dei contributi di miglioria relativo all'opera
(leggi: la pavimentazione pregiata di via __________). La relativa
deliberazione del Legislativo comunale sembrerebbe dunque sfuggire, prima facie,
all'esame di merito del Tribunale, che sarebbe invece riservato al solo
Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. In realtà,
dall'esame dei rapporti delle commissioni, delle dichiarazioni rese dai singoli
membri del Legislativo alla seduta 16 dicembre 1993 (cfr. al relativo verbale)
e delle osservazioni del municipio al gravame di __________ risulta che a
quella deliberazione deve essere invece attribuito il valore di vera e propria
decisione di non prelievo dei contributi di miglioria per difetto di
sussistenza di vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. In
effetti i consiglieri comunali erano perfettamente a conoscenza del fatto che,
nella fattispecie, non erano pacificamente adempiuti i requisiti di
applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI, testualmente ripreso e messo in evidenza
nei rapporti di minoranza delle commissioni della gestione e dell'edilizia ed
opere pubbliche, e che pertanto una domanda di esonero non avrebbe avuto alcun
senso: essi erano dunque coscienti al momento del voto che i costi per
l'esecuzione della pavimentazione pregiata del nucleo non potevano essere
coperti tramite altre entrate giusta la predetta disposizione e che di conseguenza,
rifiutando il prelievo di contributi di miglioria, quei costi sarebbero stati
assunti interamente dal comune e finanziati tramite le imposte. D'altra parte,
come si é visto (cfr. consid. 3), la decisione di presentare una domanda di
esonero ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LCMI sottintende l'ammissione dei principio
del prelievo ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI (che può appunto essere
evitato grazie all'esonero medesimo): la consultazione della documentazione di
cui si é detto permette invece di negare la sussistenza di simile ammissione
(per lo meno - beninteso - presso la maggioranza dei membri del consiglio
comunale). La deliberazione in discussione é dunque per finire suscettibile di
impugnativa al Tribunale in applicazione dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Per il
rimanente il gravame 23 aprile 1994 é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Esso é dunque
ricevibile in ordine.
-
Una volta ammessa la ricevibilità del gravame su
questo punto, é necessario evidenziare che il Consiglio di Stato non é entrato
nel merito dello stesso lo stesso, rinviando il tutto - a torto, come si é
visto - alla pratica di esonero che avrebbe dovuto essere presentata dal comune
e trattata dal "dipartimento competente" (non consta invero che il
Governo abbia mai delegato la competenza ad applicare l'art. 1 cpv. 2 LCMI ad
un qualche dipartimento). Ciò premesso, a salvaguardia del doppio grado di giurisdizione
che spetta sia al comune sia al cittadino (art. 65 cpv. 2 PAmm), tanto più su
di un oggetto così importante e delicato, é giocoforza per il Tribunale di annullare
il giudicato governativo e retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché
si pronunci senza indugio sulla bontà del dispositivo n. 4 della nota
deliberazione del consiglio comunale, da intendere quale decisione di non
prelievo dei contributi di miglioria per la pavimentazione pregiata di via
__________.
-
Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui
non deve essere stralciato dai ruoli, il ricorso é parzialmente accolto e la
(sola) risoluzione governativa impugnata annullata. Il Tribunale rinuncia
inoltre a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), dovendo essere messa
a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 LCMI,
208 , 209 LOC, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e
pronuncia:
- Nella misura in cui non deve essere stralciato dai
ruoli, il ricorso é parzialmente accolto
§. La risoluzione 29 marzo 1994 (n. 2713) del Consiglio di
Stato é integralmente annullata
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri
nel merito del ricorso 16 gennaio 1994 di __________ relativamente al
dispositivo n. 4 della decisione del consiglio comunale 16 dicembre 1993 di non
prelevare dei contributi di miglioria in relazione alla pavimentazione pregiata
di via __________
-
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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