AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.2
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.95.00002
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 1994 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 novembre 1994, no. 10522, del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Dipartimento del Territorio gli ha negato il rilascio di un’autorizzazione a costruire per la copertura del posteggio al mapp. n. __________ RFD __________ ed ha ordinato la demolizione del manufatto realizzato abusivamente;
viste le risposte:
10 gennaio 1995 del municipio di __________;
17 gennaio 1995 di __________, e __________,
17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
27 gennaio del Dipartimento del Territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ é proprietario di una casa di vacanza situata ad fuori della zona edificabile (part. __________ RFD), a lato della strada cantonale che conduce a __________. Lungo la strada vi era uno stallo scoperto utilizzato come posteggio. Nel corso del mese di marzo del 1990, il municipio di __________ ha constatato che il ricorrente aveva coperto il predetto stallo con una tettoia chiusa lateralmente senza chiedere alcun permesso.
B. Analogamente richiesto dal municipio, il 14 maggio 1990 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per l’opera realizzata abusivamente, allegando che la stessa era necessaria per difendere la propria vettura da atti di vandalismo. Alla domanda sono opposti i vicini qui resistenti, contestando l’adempimento dei requisiti posti dall’art. 24 LPT.
C. Con decisione 12 agosto 1994, il Dipartimento del Territorio ha rifiutato il rilascio dell'autorizzazione cantonale chiesta in sanatoria, ritenendo a sua volta insoddisfatti i presupposti dell’art. 24 LPT. Con lo stesso provvedimento l'autorità cantonale ha quindi ordinato la demolizione del manufatto.
D. Con giudizio 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
L'autorità di ricorso di prima istanza ha essenzialmente ritenuto che la copertura del posteggio non potesse essere autorizzata a posteriori, poiché non rispondente ai requisisti posti dall'art. 24 LPT e dalla relativa legislazione cantonale di applicazione (art. 75 LALPT).
E. Il soccombente impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso in sanatoria.
Sostiene che l'autorimessa realizzata abusivamente é assolutamente indispensabile per continuare ad utilizzare la vicina casa d’abitazione e che la stessa non pregiudica minimamente la sicurezza della circolazione stradale.
Il provvedimento della demolizione risulterebbe pertanto sproporzionato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il Dipartimento del Territorio, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Gli opponenti __________ e __________ propongono, in alternativa alla demolizione integrale del manufatto, un arretramento dello stesso di ca. 40 cm dal ciglio stradale e l'allontanamento delle pareti laterali e dell'avvolgibile (lasciando solo la tettoia).
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione planimetrica e fotografica in atti permette infatti di statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa senza dover assumere altre prove.
2.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cfr. art. 24 cpv. 2 LPT).
Avvalendosi di tale facoltà, il legislatore ticinese ha disposto che fuori dalle zone edificabili, può essere eccezionalmente autorizzata la trasformazione parziale di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale, oltre che compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT).
La giurisprudenza ha precisato che per beneficiare di un eccezione fondata sull'art. 24 cpv. 2 LPT e della relativa legislazione cantonale di applicazione, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo: tale insomma da non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori dalla zona edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT. (cfr. Commento alla LPT, ad. art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
2.2. Nel caso in esame la costruzione dell'autorimessa é stata realizzata, per pacifica ammissione del ricorrente, senza disporre di alcuna autorizzazione.
Accertato che egli ha costruito abusivamente, resta da verificare se il permesso possa essergli concesso a posteriori.
La questione va risolta negativamente, sia che la si esamini dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, sia che la si esamini dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT non entra in linea di contro già per il solo fatto che la destinazione della controversa autorimessa non esige un'ubicazione vincolata fuori dalla zona edificabile (Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, n. 231 p. 185; STF 112 Ib 256; 113 Ib 222; STA 21.12.1992 in re H.).
Ma l'intervento realizzato dal ricorrente non rientra nemmeno nel quadro delle eccezioni previste dall'art. 75 LALPT.
In concreto appare infatti del tutto insoddisfatto il requisito dell'indispensabilità posto dall'art. 75 LALPT. Contrariamente a quanto assume l’insorgente, l'autorimessa coperta non è per nulla necessaria al fine di continuare ad utilizzare la vicina casa di vacanza. Il preesistente posteggio scoperto era più che sufficiente. Allegando che l’autorimessa è necessaria per proteggere l’auto da vandalismi, lo stesso ricorrente non pretende peraltro che il manufatto è indispensabile per continuare ad utilizzare la casa di vacanza.
Né giova al ricorrente appellarsi alla sentenza 15 aprile 1991 in re A e P di questo tribunale (RDAT 1991 II n. 44). In quel caso si trattava infatti di realizzare due autorimesse sotterranee per due abitazioni del tutto prive di qualsiasi altra possibilità di posteggio in un raggio di oltre un chilometro. Situazione, questa, che appare chiaramente diversa da quella del ricorrente, che ha invece sempre avuto la possibilità di utilizzare il posteggio scoperto esistente sul suo fondo.
3.1. Di per sé, anche il proprietario di un’opera abusiva realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di demolizione. Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto per evitare di incoraggiare gli abusi (DTF 108 Ia 218, cons. 4b).
In particolare, si può prescindere dalla demolizione quando l'opera eseguita diverge solo in misura irrilevante da quanto ammissibile e al mantenimento dello stato di fatto non ostino interessi pubblici preponderanti.
3.1 In concreto, i motivi addotti dal ricorrente per giustificare l’opera abusiva non permettono di prescindere da un'azione di ripristino.
La buona fede non può essere ammessa. Il ricorrente non poteva in effetti ignorare che l’intervento soggiacesse all’obbligo del permesso.
La costruzione non è d’altro canto di minima entità. Un'autorimessa costituisce in effetti un’opera d’importanza non trascurabile dal profilo degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tanto meno quando si consideri che non rispetta nemmeno le distanze dalla strada prescritte dall’art. 13 NAPR di __________.
In simili circostanze, non si può imputare all'autorità dipartimentale di aver violato il principio della proporzionalità, ordinando la demolizione integrale di un manufatto costruito in mala fede, senza valido titolo autorizzativo ed in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale nettamente sull’interesse del ricorrente al mantenimento della costruzione abusiva o anche di una parte di esso (ad. es. solo la tettoia, come proposto dagli opponenti __________ e __________).
Per il che, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 36 LPT; 75 LALPT; 21, 25, 26 LE 1991; 44, 47, 49 LStr.; NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 900.- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà ai resistenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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