AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.20
Data decisione, Autorità: 11.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00020 DP 369/92 leo
Lugano 11 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 novembre 1992 del
Comune di __________
contro
la risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) con cui il Consiglio di Stato ha annullato la tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti relativa all'anno 1992 emessa il 26 giugno 1992 dal municipio di __________ a carico di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________;
viste le risposte:
1 dicembre 1992 di __________;
2 dicembre 1992 di __________;
9 dicembre 1992 del Consiglio di Stato;
11 dicembre 1992 di __________;
13 dicembre 1992 di __________;
14 dicembre 1992 di __________;
28 dicembre 1992 di __________;
28 dicembre 1992 di __________;
29 dicembre 1992 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A __________ il servizio di raccolta dei rifiuti è retto dal "Regolamento (e tasse) per il servizio raccolta rifiuti", adottato dall'assemblea il 12 dicembre 1988 e approvato dal dipartimento dell'interno il 19 luglio 1989 (in seguito: RRR). Detto servizio è organizzato dal comune (art. 1 RRR). La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio giurisdizionale (art. 2 RRR). Gli utenti sono assoggettati alle seguenti tasse annue (art. 12 RRR):
"domiciliati: minimo fr. 30.--, massimo fr. 100.--;
non domiciliati zona paese: minimo fr. 100.--, massimo fr. 400.-;
non domiciliati zona monti: minimo fr. 50.--, massimo fr. 200.--;
ristoranti: minimo fr. 150.--, massimo fr. 500.--;
negozi: minimo fr. 30.--, massimo fr. 300.--."
La fissazione delle tasse annue spetta al municipio mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale (art. 10 cpv. 3 RRR). Fondandosi sulla predetta norma con risoluzione 21 aprile 1992, pubblicata all'albo comunale il giorno successivo, il municipio di __________ ha fissato le seguenti tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti relative all'anno 1992:
"1. domiciliati: fr. 40.-- immutata;
non domiciliati zona paese: fr. 200.--;
non domiciliati zona monti: fr. 100.--;
I negozi e ristoranti sono regolati a parte."
Per l'anno 1991 il municipio aveva invece fissato le seguenti tasse: fr. 40.-- per i domiciliati, fr. 120.-- per non domiciliati zona paese, fr. 60.-- per non domiciliati zona monti, fr. 190.-- per ristoranti (non interessa la fattispecie l'importo della tassa riguardante i negozi).
B. Il 26 giugno 1992 il municipio di __________ ha proceduto all'emissione della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti, tra l'altro a carico dei resistenti indicati in ingresso tutti proprietari di stabili, tranne che __________, locataria, e per i seguenti importi:
di fr. 250.-- (ciascuno) a carico di __________, e __________, per ristorante;
di fr. 200.-- (ciascuno) a carico di __________, e __________, per residenza secondaria in zona paese;
di fr. 100.-- (ciascuno) a carico di __________, __________, __________, __________, per residenza secondaria in zona monti.
C. Tutte le predette persone hanno impugnato l'emissione della tassa posta a loro carico con le seguenti diverse motivazioni innanzi al Consiglio di Stato. __________ e __________ hanno eccepito il fatto che la tassa per ristoranti e negozi non era stata pubblicata all'albo: la prima ha inoltre chiesto una divisione più giusta dell'aumento delle spese per la raccolta dei rifiuti. __________ ha sostenuto che la sua casa non dispone più di riscaldamento ed acqua calda e che per questo motivo essa è data in locazione in parte gratuitamente e in parte per una pigione minima: essa ha inoltre fatto riferimento alla sua situazione di beneficiaria di una sola rendita AVS, per cui una tassa di fr. 200.-- costituisce un grave onere. __________, ritenendo molto elevato l'aumento della tassa a suo carico rispetto ai rifiuti prodotti, ha sollecitato un aumento della tassa a carico dei domiciliati, i quali beneficiano in permanenza del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche __________, __________ e __________ hanno sollecitato una ripartizione più equa dei costi. __________ ha infine proposto l'introduzione della tassa sul sacco.
D. Con risoluzione 10 novembre 1992 il Governo ha accolto i ricorsi ed annullato tutte le tasse contestate. Ammesso il principio della differenziazione delle tasse tra domiciliati e non domiciliati, il Consiglio di Stato ha tuttavia considerato che il municipio di __________ non poteva far sopportare l'aumento dei costi di raccolta ed eliminazione dei rifiuti alle sole persone non domiciliate e ai ristoranti, aumentando rispetto all'anno precedente le tasse di utenza gravanti gli stessi, senza tuttavia prevedere un'analoga misura nei confronti dei domiciliati. Esso ha dunque considerato che un siffatto modo di procedere fosse discriminatorio, privo di ogni fondamento e - dunque - contrario al principio della parità di trattamento. Per quanto concerneva __________ e __________ il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto, quale ulteriore motivo di annullamento, la circostanza che il municipio di __________ non aveva stabilito le tasse per ristoranti relativa all'anno 1992 con ordinanza pubblicata all'albo comunale, come stabilisce l'art. 10 cpv. 3 RRR.
E. Il comune di __________ ha impugnato la citata risoluzione governativa con ricorso 24 novembre 1992 davanti a questo Tribunale, attraverso il quale esso domanda il suo annullamento nonché la conferma delle emissioni delle tasse 26 giugno 1992. Il comune ricorrente informa anzitutto che il 15 luglio 1992 il municipio ha provveduto alla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del 4 maggio precedente attraverso la quale aveva fissato la tassa annua relativa ai ristoranti, di fr. 250.--, della quale ribadisce la bontà. Il comune giustifica quindi la diversità delle tasse tra domiciliati e non domiciliati con la circostanza che i primi pagano tributi che non pagano i secondi (imposte, contributi ecc.), ed inoltre con le differenti capacità contributive dei residenti secondari rispetto a quelli primari. Il ricorrente mette infine in evidenza la situazione specifica di alcuni utenti, delle quali si dirà, se del caso, in seguito.
Tutti i resistenti indicati in ingresso, così come il Consiglio di Stato, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
F. Con scritto 11 gennaio 1995 il giudice delegato ha informato il municipio di __________ e tutti i resistenti che era pendente presso il Tribunale federale di Losanna un ricorso presentato dal comune di __________ contro la sentenza 1 dicembre 1993, ove questo Tribunale aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita, e che pertanto il Tribunale amministrativo avrebbe soprasseduto all'emanazione del suo giudizio fino a quando la Corte federale non avesse evaso l'anzidetta impugnativa. Ciò che é avvenuto lo scorso 20 novembre 1995.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del comune é certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La soluzione della presente contestazione presuppone due verifiche. Si tratterà in primo luogo di esaminare la costituzionalità dell'art. 12 RRR, il quale opera una distinzione tra l'importo (minimo e massimo) della tassa per la raccolta dei rifiuti dovuta dagli utenti domiciliati nel comune e quello dovuto dagli utenti senza domicilio nello stesso. Lo stesso esame dovrà inoltre essere effettuato per quanto concerne le ordinanze municipali con le quali l'Esecutivo di __________, muovendosi nei limiti impositivi fissati dalla citata disposizione regolamentare, ha fissato le tasse per la raccolta dei rifiuti per l'anno 1992.
3.1. La differenziazione dell'importo della tassa per il servizio di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da persone senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RRR dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. M. avverso l'imposizione da parte del comune di __________ di una tassa annua di fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo il ricorso di K.-T. M., con sentenza 1 dicembre 1993 questo Tribunale ha pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento di sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica di un domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di __________ contro il predetto giudicato. In quella sede la Corte federale ha anzitutto stabilito che i comuni ticinesi godono di una notevole libertà nello stabilire le tasse concernenti il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e pertanto di un'autonomia costituzionalmente protetta; quei tributi dovranno tuttavia tendere a perseguire il principio della causalità ancorato all'art. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 ed inoltre ossequiare il principio della parità di trattamento nonché il divieto d'arbitrio che ne discende sanciti all'art. 4 della Costituzione federale (Cost.; cfr. in particolare consid. 7 e 10 del giudizio). Proprio a quest'ultimo riguardo il Tribunale federale ha considerato quanto segue (consid. 11):
"a) In concreto, il ricorrente sostiene di non violare il diritto federale, pretendendo dai cittadini domiciliati una tassa inferiore a quella dovuta dai non domiciliati. A sostegno di tale tesi, egli asserisce che simili più elevati tributi servono a coprire i costi supplementari un sovradimensionamento delle attrezzature e degli impianti, nonché maggiori costi di manodopera. A suo dire, nel periodo estivo la popolazione comunale passa infatti dalle usuali 640 unità a circa 3000.
b) Come rilevato dal ricorrente, una forte variazione del numero di persone - e dunque della quantità di rifiuti
Da quanto esposto discende che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino non ha affatto errato concludendo che fissare per i cittadini non residenti una tassa superiore a quella dovuta dai residenti viola l'art. 4 Cost. ed il principio della supremazia del diritto federale: esso non ha pertanto violato l'autonomia del ricorrente riducendo l'importo contestato a quanto costituzionalmente ammissibile, ovvero all'importo percepito da cittadini domiciliati (fr. 80.--: pari a fr. 40.-- per ognuno degli appartamenti della casa della resistente)."
3.2. La fattispecie in esame non si differenzia da quella appena menzionata di __________. Ne consegue che anche a __________ i proprietari di residenze secondarie non possono essere colpiti da una tassa per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti superiore a quella pagata dai proprietari di residenze primarie. __________ ritiene che sarebbe più giusto introdurre la tassa sul sacco: ma una simile domanda non é proponibile davanti al giudice amministrativo, poiché esso non ha la competenza di procedere a tanto. In conclusione quindi la differenziazione di imposizione tra residenze secondarie e primarie istituita all'art. 12 RRR di __________ é contraria all'art. 4 Cost..
Per quanto riguarda invece le ordinanze attraverso le quali il municipio, muovendosi nei limiti impositivi fissati all'art. 12 RRR, ha fissato le tasse annue, il Tribunale deve seguire le argomentazioni del Governo, secondo cui l'Esecutivo non poteva far sopportare l'incremento dei costi di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti ai soli proprietari di residenze secondarie e di ristoranti tramite un aumento, vistoso oltretutto rispetto all'anno precedente, delle tasse di utenza gravanti gli stessi, ma risparmiando invece un'analoga misura nei confronti dei proprietari di residenze primarie. Un siffatto modo di procedere disattende chiaramente ancora una volta il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. Invano il municipio eccepisce che i domiciliati pagano già le imposte e che la capacità contributiva dei residenti secondari é maggiore di quella dei primi: si rinvia a questo riguardo a quanto ha considerato il Tribunale federale nel considerando 11 della sentenza 20 novembre 1995, riprodotto integralmente sub. 3.1.
Allo scopo di porre rimedio alle sopramenzionate accertate violazioni dell'art. 4 Cost. il Tribunale riduce l'importo delle tasse gravanti i proprietari di residenze secondarie a quello dovuto dai proprietari di residenze primarie, ossia - per il 1992 - a fr. 40.--. Per quanto concerne invece i ristoranti la tassa é ridotta a fr. 190.--, ossia a quella in vigore nel 1991.
Il ricorso del comune di __________ deve dunque essere accolto nei limiti di quanto appena descritto. A torto il Governo ha infatti annullato l'intera imposizione litigiosa, seguendo una prassi (di comodo) che il Tribunale ha ripetutamente avuto modo di condannare.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto nella lite a tutela di interessi economici propri, malgrado l'esito parzialmente favorevole del gravame (art. 28 PAmm): infatti nessuno tra i resistenti, nemmeno i proprietari delle residenze secondarie più discoste, ubicate in zona monti e raggiungibili solo a piedi, ha preteso di dover pagare una tassa inferiore a quella riscossa presso i proprietari di residenze primarie. A __________, assistito da un patrocinatore iscritto all'albo, devono inoltre essere assegnate delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost; 2, 30, 31, 48, LPA; da 68 a 70 LALIA; 18, 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) del Consiglio di Stato é riformata come segue:
"1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. L'importo della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti per l'anno 1992 é fissato come segue:
fr. 190.-- ciascuno a carico di __________, e __________, per ristorante;
fr. 40.-- ciascuno a carico di __________, e __________, per residenza secondaria in zona paese;
di fr. 40.-- ciascuno a carico di __________, e __________, __________, __________, per residenza secondaria in zona monti.
Non si prelevano tasse né spese."
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del comune di __________, il quale rifonderà a __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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