AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.201
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00201
leo
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1991 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 9 aprile 1991 (n. 2867) del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata dalla Consulenze __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di
__________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989, di
fr. 215.--;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui
la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute
nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;
ritenuto che il patrocinatore della resistente non ha
presentato alcun allegato di risposta, non si giustifica pertanto la
corresponsione di una indennità per ripetibili;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster