AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.217
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00217 DP 86/95 leo
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 21 marzo 1995 di
__________ e __________
contro
la risoluzione 7 marzo 1995 (n. 1245) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso 25 gennaio 1995 degli insorgenti avverso la decisione 11 gennaio 1995 del municipio di __________ di rilasciare la licenza edilizia a __________ e __________ per la riattazione e l'ampliamento dell'edificio al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
5 aprile 1995 del Municipio di __________;
7 aprile 1995 del Dipartimento del territorio;
10 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
17 maggio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 16 novembre 1994 __________ e __________ hanno presentato una domanda di costruzione concernente la riattazione e l'ampliamento dell'edificio al mapp. __________ di quel comune, di loro proprietà. Quel fondo é ubicato nel nucleo di __________ ed é assegnato dal PR alla zona NV (nucleo di villaggio). La domanda contemplava anche la trasformazione del fabbricato al sub. D, di mq 21, in un'autorimessa aperta, ottenuta mediante la demolizione della parete est del manufatto, posta a confine con la strada comunale, per una lunghezza di circa 4,20 ml e di quella nord, perpendicolare alla strada comunale, per una lunghezza di ml 1 a partire da questa. Il tetto di quell'edificio, ad una sola falda, sarebbe inoltre stato sopraelevato di circa 50 cm alla gronda.
b) Al rilascio del permesso di costruzione si sono opposti __________ e __________, proprietari del mapp. __________, separato dal mapp. __________ da una strada di poco più di m 3 ml di larghezza. Gli opponenti hanno contestato la possibilità, per gli istanti, di trasformare il fabbricato al sub. D in un'autorimessa aperta. Essi hanno sostenuto che la trasformazione non fosse compatibile con la normativa di PR che regolamenta le costruzioni nella zona del nucleo (art. 43 NAPR), hanno eccepito una disattenzione delle distanze verso la strada (art. 15 NAPR) e verso la loro abitazione (art. 19 NAPR, relativo alle costruzioni accessorie), hanno infine messo in discussione l'accessibilità del manufatto (art. 24 NAPR), evidenziando inoltre gli inconvenienti che la prospettata utilizzazione di quell'edificio avrebbe anche arrecato alla loro proprietà, ove al pianterreno, proprio di fronte all'entrata della progettata autorimessa, é ubicata la cucina ed una camera da letto.
c) Il 4 gennaio 1995 il dipartimento del territorio ha comunicato il suo avviso favorevole sulla domanda di costruzione. Con decisione 11 gennaio 1995 il municipio di __________ ha indi rilasciato a favore dei coniugi __________ la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione di __________ ed __________. Esso ha considerato che l'art. 43 NAPR, regolamentante le costruzioni nella zona NV, fosse ossequiato, richiamando inoltre le diffuse argomentazioni consegnate dal dipartimento nel proprio avviso sui problemi estetici. Il municipio ha parimenti escluso che l'autorimessa dovesse ossequiare una qualche distanza dalla strada in applicazione dell'art. 15 NAPR, trattandosi di opera esistente.
B. a) __________ ed __________ hanno impugnato la decisione municipale 11 gennaio 1995 con gravame del 25 gennaio successivo innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure già svolte in sede di opposizione ed estendendo inoltre le stesse all'ampliamento dell'edificio destinato all'abitazione ed infine all'assenza di modinatura.
b) Con risoluzione 7 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il gravame. Il Governo ha in primo luogo avallato la conformità degli interventi previsti al mapp. __________ con la normativa comunale relativa all'edificazione nella zona del nucleo (consid. B) ed ha inoltre accertato come essi non fossero deturpanti (consid. D). Esso ha tuttavia constatato come l'ampliamento dell'edificio destinato ad abitazione mediante la realizzazione di una ulteriore camera a pianterreno di 9 mq, sopra la quale sarebbe stata ubicata una terrazza, distava solo ml 3,10 dai dirimpettai edifici con aperture ai mapp. __________ e __________, mentre che l'art. 43 NAPR richiedeva per ogni intervento nella zona dei nuclei l'ossequio delle distanze istituite dalla LAC, ossia - verso edifici con aperture - 4 ml. Il Consiglio di Stato ha pertanto subordinato la licenza edilizia alla condizione che quell'ampliamento fosse ridotto in modo tale da rispettare la distanza di 4 ml dagli edifici situati sul lato opposto della strada (consid. C, F e dispositivo n. 1). Esso ha invece ritenuto che l'autorimessa non violasse quelle distanze, nemmeno tenendo conto del "modesto innalzamento alla gronda" (consid. C). L'assenza di modinatura non é infine stata ritenuta di pregiudizio per la tutela degli interessi dei ricorrenti (consid. E).
C. __________ ed __________ hanno impugnato la risoluzione governativa predetta con ricorso 21 marzo 1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla insieme con la licenza edilizia 11 gennaio 1995. Essi limitano le loro critiche alla trasformazione del fabbricato al sub. D in autorimessa, riprendendo le censure già formulate nelle sedi precedenti, ma senza più contestare l'inserimento estetico dell'intervento e la distanza dalla strada comunale.
Il municipio di __________, il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio ha invece osservato che la lite concerneva unicamente il diritto di applicazione da parte del municipio.
D. Il 5 luglio 1995 il giudice delegato ha tenuto un'udienza preceduta da un sopralluogo, delle cui risultanze si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 43 NAPR, nella zona NV devono essere salvaguardati i valori architettonici ed ambientali tradizionali. Nella stessa sono possibili riattazioni, trasformazioni, (piccoli) ampliamenti, ricostruzioni e la combinazione dei detti interventi. Ogni intervento deve ossequiare tutta una serie di restrizioni elencate al capoverso 2 dell'art. 43 NAPR, tra cui il rispetto delle distanze verso fondi od edifici altrui previste dalla LAC. L'art. 24 NAPR stabilisce invece che le costruzioni, ricostruzioni, riattazioni e gli ampliamenti devono essere dotate di parcheggi: per le abitazioni quella disposizione richiede la creazione di un posto auto per ogni 100 mq o frazione superiore a 50 mq di SUL. I parcheggi - stabilisce inoltre l'art. 24 NAPR - devono essere comodamente accessibili ed utilizzabili. Del pari l'art. 47 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr.) stabilisce a sua volta che la formazione di accessi ai fondi é autorizzata se compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
2.2. I ricorrenti mettono anzitutto in discussione la legittimità dell'ampliamento dell'esistente fabbricato al sub. D per poterne ricavare la controversa autorimessa. A ragione. In effetti, pur ammettendo che la sopraelevazione del tetto del manufatto di circa 50 cm alla gronda rientri ancora nel concetto di (piccolo) ampliamento ai sensi dell'art. 43 NAPR, dettato da necessità funzionali, questa modifica disattende per una profondità di circa 80/90 cm la distanza di 4 ml verso l'edificio con aperture al mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti, imposta dall'art. 43 cpv. 2 NAPR. Ma soprattutto l'innalzamento del muro a nord del fabbricato, necessario per poter elevare la gronda, viene a distare appena 2 ml dall'edificio al sub A del mapp.
, che - per quanto modesto - chiama pur sempre distanza: e questo in violazione ancora una volta dell'art. 43 NAPR (che quell'edificio venga considerato con o senza aperture e che, di conseguenza, la distanza da rispettare sia di 3 o 4 ml, non riveste pertanto alcuna importanza). In verità il problema dell'ampliamento del manufatto riveste tutto sommato una importanza secondaria. In effetti, a questo punto le illegalità appena riscontrate potrebbero essere sanate imponendo agli istanti di mantenere la falda del tetto del fabbricato al sub. D così come esistente. L'imposizione di questa clausola accessoria alla licenza edilizia non appare tuttavia necessaria, poiché la trasformazione del fabbricato in parola in autorimessa non può essere autorizzata per i motivi che seguono, legati all'accesso: problema che invero le istanze inferiori hanno completamente trascurato di affrontare, sebbene sollecitati a tanto da parte degli insorgenti.
2.3. Come si é potuto constatare in sede di sopralluogo, le strade del nucleo di __________ sono alquanto anguste. Il progettista ha spiegato in quella sede che la controversa autorimessa, di forma quadrata (ml 4,90 di profondità rispetto alla strada comunale per una lunghezza di circa 5 ml), verrebbe raggiunta entrando dalla parte alta del nucleo (nord) e parcheggiando il veicolo obliquamente. Per partire, invece, il veicolo procederebbe in retromarcia fino alla piazzetta al mapp. __________, ove si immetterebbe lungo la strada che conduce verso la parte bassa del nucleo e l'uscita dello stesso. E questo perché dopo il riattando mapp. __________ la strada si restringe ulteriormente fino a circa 2 ml, impedendo in principio la continuazione della circolazione di autovetture. La manovra di retromarcia necessaria per potersi di nuovo immettere nella circolazione a partire dalla progettata autorimessa si estenderebbe su almeno 20/25 ml lungo una strada di larghezza variante tra un massimo di ml 3,5 scarsi e un minimo di 2,50 ml circa: la circostanza, affermata dal progettista in sede di udienza, secondo cui la piazzetta e l'autorimessa distino, nel punto più prossimo, solo ml 13,5, non é di rilievo, poiché trascura di considerare che la prima parte della piazzetta é occupata da un posteggio pubblico ed inoltre che il veicolo, terminata la retromarcia, deve disporre di un certo spazio davanti a sé per poter svoltare. L'esercizio dell'autorimessa in parola presuppone dunque irrinunciabilmente l'effettuazione di un lungo tratto di retromarcia attraverso una via alquanto stretta, sulla quale si affacciano oltretutto delle abitazioni. Questa necessità esclude che si possa ancora parlare, nella fattispecie, di comoda accessibilità ed utilizzabilità della prospettata autorimessa ai sensi dell'art. 24 NAPR. Nello stesso tempo, con dette premesse fattuali l'accesso e l'utilizzazione dell'autorimessa in esame appare suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico (art. 47 cpv. 1 Lstr), mettendo in pericolo in particolare, oltre quanto si può e si deve ragionevolmente tollerare, l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle proprietà interessate dalle manovre. Ora, quel pericolo non può essere efficacemente prevenuto se non vietando la realizzazione della controversa autorimessa.
Il ricorso deve pertanto essere accolto. Non é però necessario annullare l'intera licenza edilizia, come chiedono gli insorgenti. Basta annullarla nella misura in cui approva la trasformazione del fabbricato al sub. D in autorimessa. Il municipio provvederà di conseguenza a prelevare nei confronti dei resistenti il contributo sostitutivo ai sensi dell'art. 24 NAPR.
La tassa di giudizio deve essere messa a carico dei resistenti, soccombenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 47 Lstr, 24, 43 NAPR, 18, 28, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 7 marzo 1995 (n. 1245) del Consiglio di Stato sono riformati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La licenza edilizia 11 gennaio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la riattazione e l'ampliamento dell'edificio al mapp. __________ di __________ é subordinata alla condizione che l'ampliamento al pianterreno mediante realizzazione di una camera venga ridotto in modo da rispettare la distanza di ml 4 dai prospicienti edifici con aperture; é invece annullata nella misura in cui autorizza la trasformazione del fabbricato al sub. D in autorimessa
§§ Il municipio procederà ad imporre agli istanti il contributo sostitutivo per posteggi mancanti ai sensi dell'art. 24 NAPR."
La tassa di giudizio, di fr. 400.--, é posta a carico di __________ e __________ per metà e di __________ e __________ per l'altra metà".
La tassa di giudizio della presente sede, di fr. 500.--, é posta a carico di __________ e __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster