AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.250
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00250
DP 90/95
leo
Lugano
27 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo
1995 di
contro
la decisione 15 marzo 1995 (n. 1505) del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
18 gennaio 1995 con cui il municipio di __________ rilascia al comune la
licenza edilizia per costruire un centro civico comunale sulle part. n.
__________, __________, __________, __________e __________ RFD;
viste le risposte:
-
6 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
13 aprile 1995 del comune di __________;
-
2 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
preso atto della
replica 8 maggio 1995 del ricorrente;
viste le dupliche:
-
12 maggio 1995 del comune di __________;
-
15 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
-
19 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 novembre 1994 il municipio di __________ ha
avviato un procedimento di rilascio del permesso di costruzione per autorizzare
la realizzazione di un centro civico sulle part. n. __________, __________,
__________, __________e __________ RFD. Il progetto pubblicato prevede di
costruire tre diversi stabili su un'area riservata ad edifici ed attrezzature
pubbliche (EP/AP), situata al centro di un vasto isolato compreso nella zona
residenziale semiestensiva (RSE 8,5).
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di due fondi
contermini (part. n. __________e __________RFD), contestando l'inadeguatezza
della distanza dal confine verso i suoi fondi (4 m) alla quale sarebbe sorto il
più lungo degli edifici del centro. Secondo l'opponente, la particolare
lunghezza di questo stabile avrebbe richiamato l'applicazione del supplemento
di distanza dal confine prescritto dall'art. 8 NAPR per le costruzioni lunghe
più di 14 m.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale ed esperito invano un tentativo di conciliazione, il 18 gennaio 1995
il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia
richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione del vicino qui ricorrente.
C. Con giudizio 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________.
Dopo aver rilevato che le norme della zona AP/EP non prescrivono
alcuna distanza dal confine, il Governo ha ritenuto che le distanze fissate per
la zona limitrofa fossero applicabili soltanto indirettamente, nell'ambito di
quel potere discrezionale che l'art. 48 NAPR conferisce all'autorità decidente.
Fondandosi su questa premessa il Consiglio di Stato ha poi
escluso che il municipio avesse abusato del margine di apprezzamento che la
norma succitata gli conferisce ai fini della determinazione delle distanze da
confine.
D. Contro il predetto giudizio il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato
assieme alla controversa licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede
le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato. A suo
avviso, l'art. 48 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nelle zone AP/EP,
sarebbe contrario all'art. 29 LALPT, poiché non definisce i parametri edilizi
applicabili all'interno di tali zone. La costruzione avversata, soggiunge,
disattenderebbe anche l'art. 39 cpv. 2 LE, che impone di fissare le distanze
dal confine in funzione dell'ingombro, ovvero dell'altezza e della lunghezza
degli edifici. Violato sarebbe pure l'art. 3 cpv. 4 lett. c LPT, che prescrive
di evitare o ridurre al minimo le conseguenze derivanti dalla scelta
dell'ubicazione degli edifici pubblici.
In definitiva, conclude l'insorgente, occorrerebbe completare
l'art. 48 NAPR prescrivendo la distanza minima dal confine ed il supplemento
per la maggior lunghezza delle facciate. Tenuto conto di quest'ultimo fattore,
la costruzione avversata dovrebbe distare almeno 6 m dal confine verso i suoi
fondi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio
di Stato e la Sezione pianificazione urbanistica, che non formulano osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi
dell'insorgente.
F. In sede di replica e di duplica le parti hanno
ulteriormente sviluppato le rispettive tesi, confermando le domande precedentemente
poste a giudizio.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Considerata la natura delle contestazioni sollevate
dall'insorgente, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). I documenti richiamati dal ricorrente non appaiono
in effetti atti a procurare la conoscenza di fatti nuovi rilevanti per il
giudizio. La situazione dei luoghi della contestazione è peraltro
sufficientemente nota a questo Tribunale: un sopralluogo non è quindi
necessario.
-
3.1. L'art. 14 LPT impone ai cantoni di disciplinare
l'uso ammissibile del suolo mediante piani di utilizzazione. L'art. 29 cpv. 1
LALPT, dal canto suo, obbliga i comuni a stabilire, attraverso apposite norme
di attuazione "le regole generali sull'utilizzazione e l'edificabilità del
suolo" (lett. a), rispettivamente "le regole particolari sull'utilizzazione
ed i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad
edifici ed attrezzature pubbliche" (lett. b).
Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari
sull'utilizzazione ed i parametri edilizi vale anche per le zone EP/AP, il
legislatore cantonale ha manifestamente inteso rimuovere i momenti di
incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste
zone in base all'art. 16 della LE 1973. In sostanza, si è inteso impedire che
norme vaghe ed indeterminate si traducessero in un'inammissibile delega di
competenze pianificatorie al municipio, rispettivamente in un altrettanto
inammissibile rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio alla
procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 cons. 5; STA
29.4.1993 in re C.).
3.2. L'edificabilità delle zone EP/AP di __________ è
regolata dall'art. 48 NAPR. Tale norma si limita in sostanza ad operare una
semplice distinzione di tipo descrittivo fra gli edifici pubblici (scuole,
chiese, ospedali, amministrazione comunale) e le attrezzature pubbliche (campi
da gioco, attrezzature sportive, cimiteri, ecc.), demandando al municipio il
compito di determinare le modalità d'intervento, "in concorso con
l'autorità cantonale competente e tenendo conto delle disposizioni tecniche
particolari per ogni tipo di edificio od attrezzatura".
Disattendendo il precetto inequivocabilmente sancito
dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, la norma in esame, entrata in vigore all'inizio
di quest'anno, non fissa alcun parametro edilizio. A differenza di analoghe
disposizioni di altri ordinamenti comunali, che limitano almeno il potere
d'apprezzamento del municipio rinviando alle norme edilizie applicabili nelle
zone limitrofe, l'art. 48 NAPR di __________ non fornisce alcuna indicazione
atta ad individuare concretamente i limiti di edificabilità delle zone EP/AP.
Pur manifestando perplessità, soprattutto in ordine al
principio di legalità dell'amministrazione (DTF 109 Ib 282 seg; Rhinow
Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 59 B II), la
giurisprudenza ha considerato legittime anche disposizioni di PR dal contenuto
vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il
compito di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili all'interno
delle zone EP/AP (DTF 18.10.1990 in re V. = RDAT 1991 I N. 48; STA 4.2.94 in re
P.; nonché AGVE 1992 N. 39; BVR 1986, 74 seg). Benché imprecise, queste
disposizioni, adottate prima dall'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 1 lett. b
LALPT, hanno retto alla critica perché contenevano comunque almeno un generico
rinvio alle norme applicabili alle zona limitrofe od alle disposizioni generali
di PR.
Di fronte all'obbligo chiaramente sancito dall'art. 29 cpv. 1
lett. b LALPT ci si deve necessariamente chiedere se questo indirizzo
giurisprudenziale possa essere confermato. Ai fini del presente giudizio la
questione può tuttavia essere lasciata aperta, poiché comunque, anche se si
ammette che le possibilità edificatorie della zona EP/AP debbano essere
dedotte, per analogia, dalle disposizioni vigenti per la zona limitrofa e dalle
prescrizioni generali di PR, la licenza in contestazione non può essere confermata.
Troppo grande è infatti il divario che intercorre tra le dimensioni del
controverso complesso immobiliare ed i parametri edificatori fissati dall'art.
36 NAPR per la zona residenziale semi-estensiva RSE - 8.5. nella quale verrebbe
ad inserirsi.
Vero è che la giurisprudenza dianzi citata non impone alle costruzioni
previste nelle zone EP/AP il rispetto integrale delle normative applicabili
alla zona limitrofa. Un adeguato inserimento nel contesto territoriale della
zona vicina è di per sé sufficiente (cfr. AGVE 1992, N. 40 pag. 318 e 320;
Zaugg, Baugesetz des Kt. Bern, ad art. 77 N. 3; Kistler/Müller, Baugesetz des
Kt. Aargau, § 15 N 13). Nel caso in esame, questa condizione risulta tuttavia
ampiamente insoddisfatto.
Eccessiva appare in effetti la discrepanza riscontrabile fra
l'altezza massima delle costruzioni fissata dall'art. 36 NAPR per la zona
circostante (8,5 m) e l'altezza prevista per gli stabili che
costituiscono il centro civico (sino a 13,5 m su un fronte di facciata di ben
27 m).
Differenze di tale entità (sino al 50 % in più) su facciate
lunghe oltre 50 m (facciata NE) non permettono di considerare il complesso in
esame alla stregua di un'opera convenientemente inserita nel contesto
urbanistico circostante. La stessa funzione del centro rende peraltro altamente
improbabile che l'opera sia stata concepita come un semplice tassello volto
semplicemente a completare la struttura del comparto territoriale in cui si
inserisce.
Inammissibile dal profilo dell'integrazione dell'opera nel
tessuto della zona adiacente appare poi la distanza dal confine verso il fondo
del ricorrente: distanza che oscilla tra 4 e 5 m.
Se si considera che per edifici con facciate lunghe più di 14
m situati nella zona RSE 8,5 l'art. 8 NAPR impone una distanza supplementare
dal confine sino a concorrenza di 2/3 dell'altezza massima consentita (m 8,5),
non v'è chi non veda come non si possa più ragionevolmente pretendere di
edificare a 4 - 5 m dal confine verso il fondo del ricorrente uno stabile
lungo 56 m, di altezza variante da un minimo di 9 ad un massimo di 12 m.
Considerato che la zona RSE 8,5 è l'unica in cui viene imposto un supplemento
di distanza per maggior lunghezza delle facciate e che la zona EP/AP in esame
appartiene dal profilo topologico alla zona RSE 8,5, appare evidente che la
costruzione di un simile complesso a soli 4 - 5 m dal confine non può più essere
configurata come un intervento che tiene debitamente conto delle normative
applicabili alla zona circostante.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la
licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome procedenti
da un abuso del potere d'apprezzamento che l'art. 48 NAPR riserva all'autorità
decidente.
Rimane ovviamente impregiudicato il diritto del comune di
adottare una variante di PR che rispettando il precetto di cui all'art. 29 cpv.
1 LALPT gli consenta di conseguire nuovamente la licenza in esame.
- La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LPT; 29 LALPT; 8, 48 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 18 gennaio 1995 rilasciata dal municipio
di __________ per l'edificazione di un centro civico;
1.2. la decisione 15 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1505).
-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a
carico del comune di __________.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster