AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.27
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00027 DP 17/95 cm
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 (no. 11344) del Consiglio di Stato che gli nega il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario e commercialista;
vista la risposta 30 gennaio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
esperiti i dovuti accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, classe __________, ha conseguito il diploma di impiegato di commercio nel 1968.
Dal 1970 al 1975 ha lavorato nel settore cambi dell'__________, dapprima a __________ e a __________, indi a __________, ove è stato nominato mandatario commerciale.
Il 1° luglio 1975 è passato alle dipendenze della __________ di __________, che nel 1980 gli ha conferito la qualifica di capo del servizio cambi con il grado di vicedirettore.
Tra il 1986 ed il 1994 ha guidato diverse società appartenenti al gruppo __________; in particolare, è stato direttore generale e amministratore delegato della __________, nonché direttore generale e membro del consiglio d'amministrazione della __________.
B. Il 18 luglio 1994 __________ ha inoltrato alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni una formale domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercitare liberamente la professione di fiduciario finanziario e commercialista conformemente alla LFid.
Raccolto il preavviso negativo del Consiglio di vigilanza, con decisione 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'istanza adducendo che la stessa, in quanto volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista ex art. 23 LFid, era irrimediabilmente tardiva. La domanda tendente al rilascio dell'autorizzazione per svolgere l'attività di fiduciario finanziario è stata invece disattesa a ragione del fatto che il richiedente, avendo abbandonato il settore bancario nel 1986, non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 23 bis LFid.
C. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere autorizzato ad esercitare perlomeno la professione di fiduciario finanziario.
Il ricorrente afferma in sostanza di adempiere entrambe le condizioni poste dall'art. 23 bis LFid per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare, sostiene che l'attività svolta dal 1986 fino al momento dell'introduzione della domanda è senz'altro parificabile a quella bancaria esercitata in antecedenza; quale dirigente di __________ si è occupato infatti della tesoreria, dei cambi e del cash flow delle consociate estere del gruppo, assumendo quindi mansioni e responsabilità addirittura più qualificate rispetto a quelle affidategli dai suoi precedenti datori di lavoro.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni, che postula la conferma della decisione impugnata con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
E. In fase istruttoria il Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti un estratto dal registro di commercio della __________ e della __________.
considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 13 e 46 LPamm), è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze emergenti dai documenti richiamati dal RC, senza procedere ad ulteriori accertamenti; la chiesta audizione dell'insorgente non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 LPamm).
Le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
La legge prevede tuttavia diverse eccezioni, codificate all'art. 4. In particolare, non sono soggetti ad autorizzazioni i collaboratori e le persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti (art. 4 cpv. 1 lett. b LFid). L'attività di questa categoria professionale è infatti regolata da una legge speciale (LF sulle banche e le casse di risparmio) che già assicura il raggiungimento delle finalità di protezione del pubblico perseguite dalla LFid (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione della legislazione sul messaggio 8 marzo 1983 concernente una legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, p. 549).
Ai sensi dell'art. 23 bis LFid, le persone non soggette ad autorizzazione a norma dell'art. 4 cpv. 1 lett. b, c, e d possono chiedere in ogni tempo l'autorizzazione prevista dall'art. 23 cpv. 3 a condizione che al 1.1.1985 abbiano esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la professione di fiduciario per la quale chiedono l'autorizzazione e l'abbiano continuata senza interruzione fino all'introduzione della domanda. L'autorizzazione prevista dall'art. 23 cpv. 3 LFid - sia detto per una miglior comprensione del rinvio - è quella rilasciata ai fiduciari che ne hanno fatto richiesta entro la fine del 1985 e che al momento dell'entrata in vigore della legge esercitavano senza titoli di studio la professione da almeno cinque anni; trattasi di una facilitazione del tutto eccezionale varata dal legislatore a tutela delle situazioni acquisite (STF 7 ottobre 1991 in re B., consid. 2).
L'art. 23 bis LFid entrato in vigore il 5 agosto 1988 mira invece a salvaguardare la posizione di quegli operatori che non essendo in possesso di un titolo di studio riconosciuto avrebbero dovuto far capo all'art. 23 LFid per ottenere l'autorizzazione, ma che nel 1985 non hanno potuto approfittare della predetta norma transitoria poiché esentati dall'obbligo autorizzativo in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio 1° marzo 1988 concernente la modifica della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 2, p. 958). L'esempio classico citato nei materiali legislativi è quello dell'impiegato di banca che svolge funzioni tali per cui al 1° gennaio 1985 avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione quale fiduciario commercialista o finanziario, il quale continua questa sua attività durante gli anni successivi e finalmente decide di iscriversi all'albo per un qualsiasi motivo (cfr. Rapporto 10 giugno 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 1° marzo 1988 concernente la modifica della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 2, p. 968).
La tesi ricorsuale non può essere condivisa.
Entrato nell'organico __________, __________ si è occupato della gestione della tesoreria, dei cambi e del cash flow relativi alle consociate estere del gruppo. Mansioni perfettamente in linea con lo scopo delle società dirette dal ricorrente, scopo che per quanto attiene in particolare alla __________ comprende la gestione di operazioni di finanziamento, contratti di commissione, investimenti, segnatamente la gestione di titoli, il finanziamento e la promozione di transazioni di merci e divise, nonché l'assistenza amministrativa a favore delle consociate.
Per quanto qualificata possa essere, tale attività è stata dunque esercitata a beneficio del solo circolo relativamente ristretto di società appartenenti al gruppo __________. Certamente non é stata svolta in seno ad una persona giuridica costituita per offrire prestazioni finanziarie al pubblico. Altrettanto certamente non è stata svolta nell'ambito di una struttura soggetta alla LF sulle banche e le casse di risparmio. Ora, come ben osserva il Dipartimento delle istituzioni nella risposta al gravame che ci occupa, le disposizioni della LFid mirano alla protezione della clientela e del pubblico intesi come cerchia indeterminata di persone: scopo evidente della legge è infatti quello di tutelare un tipico bene di polizia, ovvero la buona fede nei rapporti commerciali, e non quello di interferire nelle particolari relazioni che intercorrono tra società consociate e dipendenti da una holding.
In parole povere, a far tempo dal 1986 il ricorrente non ha più esercitato la professione di fiduciario ai sensi della LFid. Meglio detto, in quell'anno è passato alle dipendenze di una società la cui attività esula completamente da quelle sottoposte alla regolamentazione della legge; questo, non tanto per le prestazioni offerte, che sotto certi aspetti possono essere parificate a quelle degli istituti bancari o finanziari, quanto piuttosto per l'esclusività di siffatti servizi, che non sono destinati al pubblico ma ad un numero ridotto di persone giuridiche.
Ne consegue che a giusto titolo il Consiglio di Stato gli ha rifiutato l'autorizzazione ad esercitare liberamente la professione di fiduciario finanziario. Al rilascio dell'autorizzazione ex art. 23 bis LFid si oppone infatti l'inadempimento della condizione riferita all'esercizio ininterrotto dell'attività fiduciaria dal 1° gennaio 1985 fino al momento della presentazione della domanda.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm)
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 8, 8 bis, 12, 23, 23 bis LFid; 3, 13, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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