AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.308
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00308
DP 308/94
leo
Lugano
- marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 ottobre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 ottobre 1994 (no. 9025) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 maggio
1994 con la quale il Municipio di __________ gli ha imposto di provvedere
alla manutenzione della siepe ai mapp. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ possiede cinque
fondi contigui siti in territorio di __________ (part. __________) e di
__________ (part. __________, __________, __________ e __________), che nel loro
complesso vanno a formare un biotopo di 47'672 mq.
In data 4 novembre 1980 il proprietario ha ottenuto dal
Municipio di __________ il permesso di cintare i mapp. __________, __________ e
__________ con una rete metallica alta 2 ml. Nel 1981, a seguito dell'acquisto
del mapp. __________, l'autorità comunale ha autorizzato la posa della
recinzione anche su questo fondo (licenza edilizia 10 giugno 1981), ad una
distanza di 60 cm dal sedime della stretta strada comunale che corre lungo il
suo confine S e E e quello E dell'adiacente part. __________.
B. Nel 1983 __________ ha fatto
interrare a ridosso della cinta 2'750 piante di vario genere, in modo da creare
una siepe alta circa un metro che avvolgesse tutta la proprietà per una lunghezza
di 772 ml.
Con il trascorrere degli anni la siepe viva ha raggiunto
dimensioni ragguardevoli, sia in altezza che in larghezza (cfr. documentazione
fotografica agli atti).
C. Con decisione 27 maggio 1994
fondata sull'art. 218 del Regolamento comunale (in seguito: RC), il Municipio
di __________ ha ingiunto a __________ di provvedere alla manutenzione della
siepe confinante con la strada comunale riducendone l'altezza a ml 0,80 nei
pressi della curva (20 ml prima e dopo l'angolo S-E della part. __________) e a
ml 2,00 lungo il tratto rimanente (lato E delle part. __________ e __________).
D. Con giudizio 18 ottobre 1994
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'insorgente.
Accertato come l'art. 18b LF sulla protezione della natura
invocato dal ricorrente non fosse applicabile alla fattispecie, il Governo ha
ritenuto in sostanza che l'ingiunzione municipale - fondata su una norma di
regolamento volta a tutelare il pubblico sotto il profilo della sicurezza
stradale - meritasse tutela in quanto del tutto legittima e proporzionata.
E. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento con argomentazioni essenzialmente
identiche a quelle addotte senza successo in prima istanza.
Insiste dunque nell'affermare che il Comune non può imporgli
la rimonda della siepe in virtù dell'art. 218 RC; ad una simile operazione si
opporrebbe infatti l'art. 18b della LF sulla protezione della natura e del
paesaggio, norma di rango superiore che racchiude il principio della
compensazione ecologica. Ritiene d'altronde che la normativa comunale sia stata
concepita unicamente in funzione delle banali siepi piantate in ambienti urbani
e che non possa quindi essere applicata alla pregevole (e costosa) siepe
naturale che egli ha appositamente messo a dimora per recingere e proteggere un
biotopo di grande rilevanza per l'equilibrio ecologico della regione.
Il ricorrente contesta il provvedimento anche dal profilo
della proporzionalità. Sostiene che la sicurezza del traffico viario non
giustificherebbe lo snaturamento della siepe, dato che questa costeggia una
strada agricola e come tale poco frequentata. D'altra parte, per ottenere lo
scopo divisato basterebbe abbassare la siepe solo in corrispondenza della curva
o, meglio ancora, posare uno specchio sul lato esterno della curva stessa.
F. All'accoglimento del gravame
si oppongono il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato, i quali sollecitano
la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
G. In fase istruttoria il
Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti l'incarto relativo alla licenza
edilizia rilasciata dal Municipio di __________ per la recinzione dei mapp.
__________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse,
nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda chiaramente
sugli art. 60 cpv. 1 LPamm e 208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art.
43 LPamm e 209 lett. b LOC). Appare infatti innegabile che l'insorgente sia
portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio
impugnato per il pregiudizio che gli cagiona e che il gravame intende rimuovere.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm) e correttamente
formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo
scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm). La ripetizione del sopraIluogo
sollecitata dall'insorgente non appare invero idonea a procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso
che la situazione traspare con sufficiente chiarezza dalle fotografie scattate
nel giugno del 1994 dall'autorità di ricorso di prime cure.
- Giusta l'art. 218 del
Regolamento comunale di __________:
I
proprietari dei terreni fronteggianti le strade e piazze comunali sono tenuti
alla manutenzione dei muri di cinta e delle siepi conformemente alle seguenti
prescrizioni:
- Distanza dai confini
a) Nessuna siepe viva può essere piantata o mantenuta se non
alla distanza di cm 50 dal fondo del vicino o area pubblica;
omissis
- Altezza
a) Per le siepi vive, escluse quelle di gelso, l'altezza massima,
da misurarsi dalla superficie del terreno più alto, tra un fondo di proprietà
privata e l'area pubblica (strade, piazze, giardini, ecc.) deve essere di ml 2;
b) in punti pericolosi (incroci, curve, ecc.), quando la proprietà
privata confina con la pubblica via, l'altezza massima delle siepi vive, così
come pure dei muri di cinta, deve essere di ml 0.80 dal livello stradale;
omissis
- Manutenzione
a) le siepi vive, escluse quelle di gelso, devono essere tagliate
e rimondate in modo che le norme di distanza e altezza siano soddisfatte;
omissis
Scopo principale della norma, che riprende i principi sanciti
dal diritto civile cantonale in tema di distanze e manutenzione delle siepi
(cfr. art. 137 ss. LAC), è evidentemente quello di tutelare la sicurezza della
circolazione e l'incolumità in genere di tutti coloro che utilizzano la
pubblica via. Alla luce di queste finalità, appare d'altronde chiaro che il
disposto in oggetto possa essere applicato ad ogni sorta di siepe viva posta ai
margini delle strade o piazze comunali, indipendentemente dal tipo di zona in
cui si trovano questi impianti e dall'intensità del loro uso.
Nell'evenienza concreta, il Municipio di __________ ha constatato
che la siepe ai mapp. __________ e __________, essendo cresciuta a dismisura,
invadeva il sedime della vicina strada comunale, non rispettava l'altezza
massima prescritta dal RC e pregiudicava la visuale nella svolta posta a S-E
della proprietà. Dopo un invito a regolarizzare la situazione rimasto senza seguito,
l'autorità comunale ha ingiunto a __________ di mondare la vegetazione
riducendone l'altezza a ml 0,80 nei pressi della curva e a ml 2,00 lungo il
tratto rimanente.
La decisione risulta basilarmente corretta.
Come ben comprovano le fotografie agli atti scattate nel
giugno del 1994, la siepe viva piantata nel 1983 si è ormai sviluppata in
maniera tale da stravolgere le sue originarie funzioni; in difetto di
un'adeguata manutenzione le piante hanno infatti raggiunto dimensioni
ragguardevoli sia in altezza che in larghezza e attualmente sono talmente fitte
da celare la rete metallica che un tempo le cingeva. Ma non solo. La
vegetazione è cresciuta anche verso l'esterno del biotopo andando ad invadere
parzialmente il contiguo campo stradale ed è diventata così spessa da risultare
impenetrabile alla vista. Questa boscaglia, creata ad arte da un privato mosso
certamente da ammirevoli intenti ideali, ingenera insomma per gli utenti della
strada comunale una situazione di intollerabile pericolo che può essere sanata
solo con un adeguato intervento di capitozzatura.
- Il ricorrente avversa
questa misura sostenendo che l'art. 218 RC non è applicabile alla fattispecie,
vuoi perché la norma sarebbe stata concepita unicamente in funzione delle siepi
piantate in ambienti urbani, vuoi perché la sua sarebbe una pregevole siepe
naturale voluta e difesa dall'art. 18b della LF sulla protezione della natura e
del paesaggio.
La tesi dell'insorgente, fondata su di un presupposto
manifestamente errato, non regge.
La siepe viva posta a dimora dodici anni or sono non è
infatti più naturale di quanto non lo sia qualsiasi opera di cinta realizzata
dall'uomo con piante vegetanti. A prescindere dalle sue fuorvianti sembianze,
non è il risultato di una crescita spontanea allo stato selvatico, ma il frutto
di un'originale piantatura eseguita da un abile giardiniere; come ben osserva
il Consiglio di Stato, essa non si differenzia da una normale siepe da giardino
che per la diversità degli arbusti utilizzati e per il modo in cui gli stessi
sono stati lasciati volutamente proliferare.
Stando così le cose e ritenuto come la siepe in discussione
si trovi effettivamente a ridosso dell'area pubblica, non v'è ragione per
ritenere che l'impugnato ordine municipale non possa fondarsi legittimamente
sull'art. 218 RC; in effetti, come visto in antecedenza (consid. 2), il
disposto è applicabile in tutto il comprensorio comunale.
Quanto all'art. 18b della LF sulla protezione della natura e
del paesaggio ed alla sua incidenza sul caso qui dedotto in giudizio, occorre
rilevare che la norma è stata concepita unicamente nell'ottica di
un'equilibrata ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni in
materia di protezione della natura: in sostanza, si è voluto semplicemente
incaricare i Cantoni di proteggere i biotopi d'importanza regionale e locale e
di creare zone di compensazione ecologica nelle regioni sfruttate in modo
intensivo (cfr. Messaggio 11 settembre 1985 concernente l'iniziativa popolare
"per la protezione delle paludi - Iniziativa di Rothenthurm" e la
revisione delle disposizioni sulla protezione dei biotopi nella legge federale
sulla protezione della natura e del paesaggio, FF 1985 II p. 1279 ss.).
La legislazione cantonale delega al Consiglio di Stato il
compito di proteggere le cose immobili che concorrono a costituire le bellezze
naturali del paese e il suo aspetto caratteristico (cfr. art. 1 Regolamento
d'applicazione 22 gennaio 1974 del decreto legislativo 16.1.1940 sulla
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio = RBN). La protezione si
estende ai monumenti naturali, ai punti di vista, ai siti, paesaggi e panorami
pittoreschi, nonché alla flora spontanea, alla fauna indigena ed al loro spazio
vitale (biotopo) (art. 2 RBN). Per godere della tutela garantita dalla legge i
monumenti naturali e i punti di vista devono essere inclusi in uno specifico
elenco allestito dal Consiglio di Stato (art. 4 RBN), mentre i siti ed i paesaggi
pittoreschi devono essere qualificati come tali nell'ambito dei PR (art. 5
RBN); le specie animali e vegetali protette dal Cantone sono elencate nel Regolamento
1° luglio 1975 sulla protezione della flora e della fauna.
La proprietà __________ non rientra nel novero dei monumenti
naturali o dei siti pittoreschi che il Cantone protegge nella loro integrità
(art. 3 RBN), né tanto meno è compresa nell'inventario federale dei paesaggi,
siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Le piante che compongono la
controversa siepe non sono contemplate nell'elenco delle specie vegetali
protette dalla Confederazione (cfr. allegato 1 e 2 OPN) e dal Cantone (cfr.
art. 1 Regolamento 1° luglio 1975 sulla protezione della flora e della fauna).
Ne consegue che dal profilo delle varie leggi volte alla
tutela della natura e del paesaggio nulla osta alla semplice potatura della
siepe posta ai mapp. __________ e __________ di __________ (cfr., in tema di
protezione delle siepi, DTF 121 II 161).
L'insorgente sostiene infine che l'ingiunzione municipale
disattende il principio della proporzionalità.
Se si pon mente alla ratio dell'art. 218 RC, la censura si
appalesa fondata.
Al fine di tutelare la sicurezza del traffico stradale non è
affatto necessario abbassare la siepe lungo tutto il tratto che costeggia la
strada comunale. Per ottenere lo scopo divisato è sufficiente tagliare la
vegetazione a filo della recinzione metallica in modo che nessun ramo sporga
sul sedime stradale e ridurne l'altezza a ml 0,80 solo nei pressi della curva
assai pericolosa che avvolge l'angolo S-E della part. __________.
Quest'ultimo intervento si avvera irrinunciabile, poiché allo
stato attuale delle cose la siepe preclude effettivamente qualsiasi visuale e
nella curva, così come lungo tutta la strada larga solo 4 ml, due autoveicoli
di normali dimensioni non possono incrociare. D'altra parte, la posa di uno
specchio sul lato esterno della svolta non sarebbe sufficiente a scongiurare i
rischi di collisione; l'esperienza insegna infatti che gli automobilisti
prestano attenzione agli specchi solo se ne conoscono l'ubicazione o hanno il
tempo di accertarne l'esistenza a seguito di un arresto imposto dalla segnaletica,
dalla configurazione della strada (incrocio), dalla necessità di concedere la precedenza
o dall'intensità del traffico.
Per quanto ossequiosa del principio della proporzionalità,
questa soluzione potrebbe invero dar adito a qualche perplessità di natura
estetica. Al proprietario è comunque data la facoltà di procedere ad un taglio
lineare e proporzionato in modo da salvaguardare al meglio l'aspetto esteriore
della siepe.
- L'accoglimento solo
parziale dell'impugnativa non consente di sollevare il ricorrente dal pagamento
di una parte della tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Il Comune di __________, comparso in causa per motivi derivanti
dalla sua funzione e non per tutelare suoi particolari interessi, va esentato
da qualsiasi partecipazione alle spese del procedimento, ma non dalla
corresponsione di ripetibili alla controparte commisurate in funzione
dell'esito del gravame (art. 31 LPamm; RDAT I-1993 N. 19).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18b LF sulla protezione della natura e del paesaggio; 208, 209 LOC;
137 ss. LAC; 1 ss. RBN; 1 Regolamento 1° luglio 1975 sulla protezione della
flora e della fauna; 218 Regolamento comunale di __________; 18, 28, 31, 43,
46, 60 LPamm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 ottobre 1994 (no. 9025) del Consiglio di
Stato e annullata;
1.2. la risoluzione 27 maggio 1994 del Municipio di __________ è
annullata e riformata come segue:
"E'
fatto ordine al signor __________ di provvedere alla manutenzione della siepe
ai mapp. __________ e __________ nel senso di tagliare lateralmente la vegetazione
(a filo della recinzione metallica) in modo che nessun ramo sporga sul sedime
stradale e di ridurne l'altezza a ml 0,80 nell'angolo S-E della part.
__________ per una lunghezza di 20 ml prima e dopo la curva."
-
La tassa di giustizia di fr.
900.- (novecento) è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 600.-
(seicento).
-
Il Comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 400.-(quattrocento) a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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