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Numero d'incarto:
52.1995.323
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00323
DP 241/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1995 di
contro
il
decreto di stralcio 29 aprile 1992 della Delegazione del Tribunale federale
svizzero, che a seguito di un sopralluogo e di una transazione intervenuta tra
le parti ha stralciato dai ruoli la causa 1A.150/1991 sorta tra i ricorrenti
__________, __________, __________, __________ ed il resistente __________ in
materia di costruzione di posteggi scoperti fuori dalla zona edificabile;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel 1983 __________ ha acquistato un fondo situato vicino
alla casa di vacanza che possiede a __________ (part. n. __________ RT), fuori
della zona edificabile;
che, due anni dopo, senza chiedere alcun permesso, ha livellato
la superficie del terreno allo scopo di ricavarvi un posteggio;
che, dopo aver tentato invano di ottenere il permesso di
costruire delle autorimesse (box), nel 1989 ha chiesto al Municipio di
__________ l'autorizzazione per realizzare, per sé e per altri tre proprietari
di case di vacanza, un semplice posteggio scoperto, con cinque stalli profondi
8 m e larghi 3;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di un
fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione;
che con decisione 6 giugno 1990 il Dipartimento delle
pubbliche costruzioni ha parzialmente accolto l'opposizione del vicino, autorizzando
la costruzione di soli tre posteggi ed ordinando di sistemare a verde la
rimanente superficie del mappale, rispettivamente di ripristinare il pendio
verso la part. n. __________ RT escavato abusivamente;
che il 27 luglio 1990 il Municipio di __________ ha dal canto
suo rilasciato la licenza edilizia comunale, richiamando espressamente le
condizioni poste dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni;
che il Consiglio di Stato, con giudizio 26 febbraio 1991, ha
confermato il permesso di costruzione, rigettando le impugnative contro di esso
interposte tanto dal suo beneficiario, quanto dall'opponente;
che adito da __________, con sentenza 26 giugno 1991 il Tribunale
cantonale amministrativo ha riformato la pronunzia governativa, confermando
l'autorizzazione cantonale a costruire 6.6.1990 e la licenza edilizia 27.7.1990
limitatamente all'esecuzione di un solo posteggio (stallo n. 1) ed al rispetto
delle seguenti condizioni:
·
ripristino del pendio escavato in corrispondenza degli stalli n.
2-5;
·
messa a dimora di arbusti o piante a basso fusto in corrispondenza
degli stalli da 2 a 5;
·
divieto di pavimentare il posteggio;
che __________, __________, __________ e __________ hanno
impugnato la predetta sentenza innanzi al Tribunale federale con ricorso di
diritto pubblico 5 agosto 1991;
che nel corso del sopralluogo esperito il 2 aprile 1992 dalla
Delegazione del Tribunale federale le parti sono giunte alla seguente
transazione giudiziale:
"1. Le
parti chiedono al Tribunale federale di stralciare la causa 1A.150/1991 dai
ruoli alle seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione
eccezionale (art. 24 cpv. 2 LPT) per un parcheggio di una profondità di 5,5 m
(n. 2) - misurati dal cordolo - secondo il piano allegato al rogito no. 137 del
27 aprile 1988 del notaio avv. __________, è concessa.
b) I
ricorrenti sono autorizzati ad utilizzare i posteggi n. 3 e 4, come al piano
menzionato al punto precedente - pure per una profondità di m. 5,5 - fino
all'approvazione da parte del Consiglio di Stato della revisione del piano regolatore
attualmente in atto. E' pertanto chiaro che sulla particella n. __________
potranno essere posteggiate solo tre vetture, per evitare qualsiasi parcheggio
abusivo.
c) Le
parti prendono atto che la Delegazione del Tribunale federale propone al
Municipio di __________ e al Cantone di inserire la zona "__________"
in una zona di mantenimento. Così l'autorizzazione eccezionale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 2 LPT sarebbe superflua e i ricorrenti potranno ottenere
formalmente dal Comune la licenza edilizia comunale.
d) I
ricorrenti si impegnano a sistemare la particella n. __________ come al
precedente stato naturale entro 3 mesi dall'intimazione del decreto di
stralcio.
-
La
presente transazione è condizionata all'approvazione del Municipio e al parere
dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio.
-
Sulle
spese deciderà la Delegazione del Tribunale federale con il decreto di
stralcio."
che raccolta l'approvazione di tutte le istanze coinvolte,
con decreto 29 aprile 1992 la Delegazione del Tribunale federale ha preso atto
della transazione conclusa fra le parti stralciando dai ruoli la causa
1A.150/1991; la tassa di giustizia è stata posta per 3/4 a carico dei
ricorrenti e per 1/4 a carico del resistente __________;
che avverso il predetto decreto di stralcio __________
insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo tramite ricorso 14
settembre 1995, con il quale postula:
"...
·
la revoca dell'atto procedurale citato in ingresso;
·
la riconferma della validità della sentenza in diritto del
Tribunale cantonale amministrativo DP 80/91 in data 26 giugno 1991
·
indennizzo di fr. 20'000.- (mie perdite) per procedure in
dieci anni in seguito alla violazione della legge amministrativa;
·
che venga provveduto allo stato di legalità in un termine ragionevole
come Art. 70 Procedura federale-amministrativa e Art. 6 della CEDU.
..."
considerato, in
diritto
che per le ragioni qui di seguito esposte l'impugnativa può
essere evasa sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, senza
richiamo degli atti e senza scambio di allegati (art. 18 e 48 LPamm);
che giusta l'art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che l'atto procedurale di cui il ricorrente postula la
"revoca" consiste in uno stralcio dai ruoli pronunciato a seguito di
una transazione giudiziale con la quale le parti hanno autonomamente posto fine
alla lite in costanza di litispendenza; una simile transazione perfezionata
davanti al giudice acquisisce forza di cosa giudicata (Knapp, Précis de droit
administratif, N. 2084) ed è esecutiva come una sentenza (cfr. art. 40 OG e 73
cpv. 4 PC);
che il decreto di mera natura formale con il quale il
Tribunale accerta il termine del processo è irrevocabile e può dar luogo soltanto
a una contestazione in merito ad un eventuale vizio della volontà, segnatamente
l'errore, insito nella conclusione della transazione; l'argomento deve essere
addotto innanzi all'autorità presso la quale era pendente la lite che è stata
risolta mediante l'accordo (STF 6.4.1990 in re G. pubbl. in RDAT 1990 N. 81 e
rinvii);
che nell'evenienza concreta la transazione perfezionata nell'aprile
del 1992 andava tutt'al più contestata tempestivamente davanti al Tribunale
federale, autorità presso la quale era pendente la lite prima del termine della
procedura;
che stante quanto precede il Tribunale cantonale
amministrativo non ha manifestamente alcuna competenza per statuire sull'impugnativa
presentata da __________ a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del
contenzioso;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 LPamm), per cui il gravame si
appalesa con certezza inammissibile anche laddove mira ad ottenere un
fantasioso indennizzo di fr. 20'000.-;
che l'impugnativa risulta parimenti improponibile in quanto
volta a conseguire il ripristino di uno stato di legalità; in caso di esecuzione
manchevole di una sentenza prolata da un'autorità giudiziaria federale, è dato
ricorso al Consiglio federale, il quale prende i provvedimenti necessari (art.
39 OG);
che così stando le cose il ricorso va dichiarato del tutto
irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28
LPamm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 39, 40 OG; 73 cpv.4 PC; 3, 18, 28, 48 e 60 LPamm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio di fr.
800.- (ottocento) è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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