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Numero d'incarto:
52.1995.325
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00325
DP 95/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 15 marzo 1995, del Dipartimento delle istituzioni, che infligge al
ricorrente una multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione
di fiduciario;
vista la risposta 10 maggio 1995 del Dipartimento
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26 ottobre 1993 il
Dipartimento delle istituzioni ha aperto nei confronti di __________ un
procedimento contravvenzionale per esercizio abusivo della professione di
fiduciario;
che nel rapporto di
contravvenzione di ugual data, l'autorità cantonale rimproverava al prevenuto
di aver operato tra il 1991 e la fine del 1992 nel campo dell'intermediazione
di derivati finanziari;
che con scritti del 22/25
novembre 1993 __________ ha respinto gli addebiti;
che il procedimento
contravvenzionale è rimasto a quiescere presso l'amministrazione cantonale sino
al 6 marzo 1995, data in cui il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a
__________ una multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione di
fiduciario;
che il provvedimento
indicava come istanza di ricorso il "Tribunale federale amministrativo";
che il 14 marzo 1995 il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di
volergli confermare che la decisione era impugnabile davanti al Tribunale
d'Appello, conformemente all'art. 19 cpv. 4 LFid;
che in risposta a tale
richiesta il 15 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha notificato al
ricorrente una nuova decisione, sostitutiva della precedente, che confermata la
multa di fr. 6'000.-- indicava come istanza di ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo;
che contro tale risoluzione
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollevando
fra l'altro l'eccezione di prescrizione dell'azione contravvenzionale;
che con osservazioni del
10 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha riconosciuto il fondamento
dell'eccezione sollevata;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 19 cpv.
4 LFid contro le multe inflitte dal Dipartimento delle istituzioni per
esercizio abusivo della professione di fiduciario è data "facoltà di
ricorso al Tribunale di appello secondo la legge sulla procedure
amministrativa";
che già in passato, questo
Tribunale si è ritenuto competente a statuire sulle impugnative proposte contro
le multe inflitte dal Dipartimento delle istituzioni per esercizio abusivo
della professione di fiduciario (cfr. STA 22.12.1989 in re B.); l'indicazione
del Tribunale d'appello quale istanza di ricorso è stata implicitamente
considerata come una delle tante imprecisioni che costellano la LFid.;
che incongruente per
rapporto all'ordinamento giudiziario cantonale è anche la disposizione che
dichiara applicabile "la legge sulla procedura amministrativa"
(PAmm): di regola, i procedimenti per contravvenzioni a leggi cantonali
soggiacciono infatti alla LPContr e non alla PAmm;
che non sussistendo
tuttavia motivi impellenti per applicare la LPContr, questo Tribunale si
attiene al testo di legge;
che, fatte queste
premesse, il ricorso, tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 1 del
decreto che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno
1947 (RL 2 n. 87), l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali
si prescrive nel termine di due anni;
che tale prescrizione non
conosce né sospensione, né interruzione (cfr. DP 144/88 del 6 ottobre 1988 in
re F.);
che il termine, se il
reato è continuato per un certo tempo, decorre dal giorno in cui è cessata la
continuazione (art. 2 del decreto citato);
che nell'evenienza
concreta l'autorità cantonale non è stata in grado di provare che il ricorrente
abbia abusivamente svolto attività fiduciarie anche dopo il 31 dicembre 1992;
che il rapporto di
contravvenzione notificato al ricorrente si limita peraltro a considerare
soltanto i fatti accertati prima della fine del 1992;
che nessun accertamento
supplementare è stato esperito durante i lunghi mesi in cui il procedimento è
rimasto a quiescere davanti all'autorità cantonale;
che, di conseguenza, ben
si deve ammettere che il termine di prescrizione fosse decorso già al momento
in cui il Dipartimento delle istituzioni ha riattivato al pratica per
infliggere al ricorrente la sanzione qui impugnata;
che, così stando le cose,
il ricorso va senz'altro accolto, annullando la multa in contestazione;
che considerata
l'applicabilità della PAmm, al ricorrente, costretto ad impugnare una multa
inflittagli nonostante l'intervenuta prescrizione, va riconosciuta un'indennità
per ripetibili;
visti gli art. 19 LFid; 1 e 2 del
Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione di multa 15 marzo 1995 del
Dipartimento delle istituzioni é annullata per intervenuta prescrizione
dell'azione.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Lo
Stato verserà al ricorrente fr. 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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