AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.326
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00326 52.95.00328 52.95.00329 DP 76/88 DP 229-232/90
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi: 26 aprile 1988, 10 e 13 settembre 1990 della
rappr. da: avv. dott. __________
contro
a) la decisione 12 aprile 1988 del Consiglio di Stato (n. 2087) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 febbraio 1988 del Municipio di __________ ordinante la sospensione di tutti i lavori di trasformazione di uno stabile d'abitazione del nucleo (part. n. __________RF) in garni, nonché la cessazione dell'attività alberghiera; b) la decisione 28 agosto 1990 del Consiglio di Stato (n. 6084) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 maggio 1989 con cui il Municipio di __________ nega all'insorgente il rilascio della licenza in sanatoria per il cambiamento di destinazione attuato; c) la decisione 22 agosto 1990 del Consiglio di Stato (n. 6074) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 novembre 1989 con cui il Municipio di __________ le ha ordinato di sospendere alcuni lavori interni nello stabile in questione;
viste le risposte:
6 maggio 1988 del municipio di __________,
10 maggio 1988 del Consiglio di Stato,
al ricorso a);
2 ottobre 1990 del Consiglio di Stato,
10 ottobre 1990 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni,
23 ottobre 1990 del municipio di __________,
al ricorso b);
2 ottobre 1990 del Consiglio di Stato,
23 ottobre 1990 del municipio di __________,
al ricorso c);
richiamato il decreto provvisionale 25 maggio 1988 dell'allora vice-presidente del Tribunale cantonale amministrativo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1983 la __________ ha acquistato una vecchia casa d'abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________) RF, a pochi metri dalla pensione __________ di cui è titolare;
che con decisione 25 febbraio 1988 il Municipio di __________, dopo aver constatato che l'insorgente aveva praticamente trasformato in "garni" l'intero stabile, ha ordinato di sospendere tutti i lavori e di cessare l'attività alberghiera nell'immobile. Nel contempo le ha chiesto di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione attuato abusivamente;
che il 12 maggio 1989 il municipio di __________ si è rifiutato di autorizzare in sanatoria il cambiamento di destinazione attuato dalla __________: la decisione si fondava essenzialmente sulla mancanza di posteggi e sull'impossibilità di concedere una deroga all'obbligo di approntarne in numero sufficiente sancito dall'art. 35 NAPR;
che con giudizio 28 agosto 1990 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. Accertata la grave carenza di posteggi esistente ad __________, il Governo ha escluso che negando la licenza edilizia in sanatoria l'autorità comunale avesse esercitato in modo scorretto il potere di apprezzamento conferitole dalle NAPR in materia di deroghe all'obbligo di formare i posteggi prescritti dagli art. 29 e 35 NAPR;
che contro questo giudizio, la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. Dopo aver rilevato come il municipio abbia per lungo tempo tollerato la progressiva trasformazione dello stabile senza reagire, l'insorgente contesta il rifiuto della deroga, ritenendolo arbitrario, visto che nel nucleo la formazione di posteggi è praticamente irrealizzabile;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni ed il municipio di __________, che perviene alla medesima conclusione, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà in seguito;
che nelle more del procedimento ricorsuale, il Municipio di __________ ha ordinato alla __________ di sospendere alcuni lavori avviati senza permesso all'interno dell'immobile (sostituzione di una scala, rifacimento delle piastrelle delle docce, tinteggio di pareti). Il provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 22 agosto 1980, è pure stato impugnato dalla __________ davanti a questo Tribunale;
Considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 49 LE 1973 e possono essere decisi sulla base degli atti, senza istruttoria, con un unico giudizio (art. 18 e 51 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo Tribunale; la ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato non appare indispensabile ai fini del giudizio;
che giusta l'art. 35 NAPR di __________:
" per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.
In particolare:
...
Deroghe alle norme sopra menzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse tecnicamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei lavori storici ambientali dei nuclei.
In tal caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno."
L'art. 35 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo, stabilisce a sua volta che:
" per i posteggi valgono le norme dell'art. 35.
Qualora tuttavia la formazione dei posteggi dovesse risultare in contrasto con i criteri di conservazione dei nuclei, il municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, potrà vietarne l'esecuzione, imponendo ai proprietari il versamento del contributo per posteggi mancanti, giusta l'art. 35.";
che l'esigenza di dotare lo stabile della ricorrente di almeno 9 posteggi in conseguenza della sua nuova destinazione (utilizzazione) e l'impossibilità di dar seguito agli obblighi derivanti dagli art. 29 e 35 NAPR sono incontestabili. Tutto sommato, nemmeno la ricorrente avversa questa conclusione; il fatto che nello stabile trasformato in garni già prima del 1983 venisse data in locazione qualche camera nulla toglie agli obblighi derivanti dalle norme succitate. Irrilevante è d'altro canto l'autorizzazione accordata dal Dipartimento di polizia nel 1987 per l'ampliamento del garni;
che controversa è essenzialmente la questione a sapere se il municipio di __________ abbia violato il diritto rifiutandosi di rilasciare all'insorgente un'autorizzazione in deroga, subordinata al pagamento di un contributo sostitutivo;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, una volta accertata l'impossibilità di soddisfare in natura l'obbligo in esame, il rilascio di una deroga contro versamento di un contributo sostitutivo non può di principio essere contestato (cfr. STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di V.; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern ad art. 16-8 N. 22; Frey, Die Erstellungspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürch. Recht, pag. 83). Eccezioni possono giustificarsi soltanto nel caso di costruzioni che per dimensioni o intensità di sfruttamento (grattacieli, supermercati) manifestano un bisogno tale di parcheggi da sconvolgere l'assetto pianificatorio locale: evenienza, questa, che, viste le contenute dimensioni dell'albergo, manifestamente non si verifica;
che, così stando le cose, ben si deve ammettere che il municipio, negando il rilascio della deroga richiesta, abbia violato il diritto: disattenzione, questa, che appare ancor più evidente ove si consideri che nel nucleo la formazione di posteggi, anche se fosse tecnicamente possibile, sarebbe comunque palesemente contraria alle esigenze di conservazione del tessuto edilizio esistente;
che, in quanto volto contro il diniego della licenza in sanatoria per la trasformazione attuata, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione 28 agosto 1990 del Consiglio di Stato e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci il permesso richiesto (subordinandolo semmai al pagamento di un contributo sostitutivo per i posteggi mancanti);
che l'accoglimento dell'impugnativa inoltrata contro il rifiuto della licenza in sanatoria comporta anche l'accoglimento del ricorso presentato dalla __________ contro la decisione 12 aprile 1988 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 25 febbraio 1988 ordinante la cessazione dell'attività alberghiera e la sospensione di tutti i lavori in corso nello stabile acquistato dalla __________ nel 1983;
che accoglimento merita infine anche l'impugnativa inoltrata dalla __________ contro la decisione 28 agosto 1990 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 17 novembre 1989 del municipio di __________ ordinante la sospensione di alcuni lavori intrapresi all'interno dello stabile di cui si discute (sostituzione delle piastrelle di una doccia e di una scala in legno, posa di novilon in alcuni locali, imbiancatura, sostituzione di alcuni apparecchi sanitari): si trattava in effetti di semplici lavori di manutenzione per i quali non occorreva alcun permesso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti gli art. 49, 57 LE 1973; 28, 35 NAPR di 1199
; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate le decisioni:
a) 12 aprile 1988 del Consiglio di Stato (n. 2087);
b) 28 agosto 1990 del Consiglio di Stato (n. 6084);
c) 22 agosto 1990 del Consiglio di Stato (n. 6074);
d) 25 febbraio 1988 del municipio di __________;
e) 12 maggio 1989 del municipio di __________;
f) 17 novembre 1989 del municipio di __________;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di 1199
affinché rilasci alla __________ la licenza in sanatoria per il cambiamento di destinazione dello stabile che sorge sulla part. n. __________RFD, subordinandola se del caso al pagamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà alla __________ fr. 2'000.-- (duemila) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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