AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.327
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00327
DP 459/91
leo
Lugano
28 aprile 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 17
ottobre 1991 di
rappr. da: avv. __________
contro
2 ottobre 1991 (n. 8105) del Consiglio di Stato che ha
accolto parzialmente il ricorso dell'insorgente 30 ottobre 1990 avverso la decisione
9 ottobre 1990 del dipartimento delle pubbliche costruzioni che nega alla
stessa l'autorizzazione cantonale a costruire relativa all'esecuzione di un
colmataggio al mapp. __________ di __________ ed ordina la rimozione del
materiale depositato sulla detta particella;
viste le risposte:
-
25 ottobre 1991 del Dipartimento pubbliche costruzioni;
-
29 ottobre 1991 del Consiglio di Stato;
-
5 novembre 1991 del Municipio di __________;
-
5 novembre 1991 del Dipartimento dell'ambiente;
letti ed esaminati
gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 30 agosto 1990 __________ ha notificato al
municipio di __________ l'intenzione di eseguire un colmataggio dell'altezza di
circa 0,25 ml su una superficie di 4'353 mq del mapp. __________ di quel
comune, di sua proprietà, posto dal PR in zona agricola. L'istante affermava,
nell'istanza, che l'innalzamento del letto del riale che attraversa il fondo
provocava un allagamento dello stesso pregiudicandone la coltivazione. La richiesta
era costituita, da un profilo formale, dal solo scritto della qui insorgente,
(fors'anche) integrato da un copia dell'estratto della mappa in scala 1:1000.
b) Il municipio di __________ ha pubblicato l'istanza quale
notifica ed ha trasmesso gli atti al dipartimento delle pubbliche costruzioni
(in seguito: DPC). Il 7 settembre 1990 quest'ultimo ha comunicato al municipio
ed all'istante che i lavori non potevano iniziare prima del rilascio
dell'autorizzazione cantonale: concretamente quindi che la domanda era soggetta
alla procedura ordinaria del permesso di costruzione.
c) Con decisione 9 ottobre 1990 il DPC ha respinto la domanda
di costruzione. Esso si é appoggiato al preavviso 25 settembre 1990
dell'ufficio protezione della natura, giusta il quale:
" ...
la parcella oggetto della notifica citata a margine è caratterizzata
dalla presenza di un cariceto (prato umido) attraversato da un piccolo riale
allo stato naturale. Il sito, oggetto Nr. B209 dell'inventario cantonale delle
zone umide, rappresenta dunque un biotopo protetto ai sensi dell'art. 18 della
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Quale palude esso
è inoltre tutelato dall'art. 1 del Decreto Legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali, dall'art. 2 del Regolamento d'applicazione di tale Decreto,
nonché dall'art. 3 del Regolamento sulla protezione della flora e della fauna.
Parte del biotopo è inoltre inserito in una zona di protezione
della natura a livello comunale. La mancata iscrizione del resto del biotopo in
tale zona rappresenta un errore pianificatorio sul quale il comune era già
stato reso attento (lettera del 23.2.1990 a voi inviata in copia) e che in
nessun modo diminuisce l'obbligo di tutela sanciti da leggi superiori al Regolamento
comunale.
L'intervento notificato, che causerebbe una completa distruzione
dell'ambiente paludoso, è dunque in grave contrasto con i disposti di legge
federali e cantonali in materia di protezione della natura e del paesaggio.
Esprimiamo pertanto un preavviso negativo all'esecuzione dello stesso."
Il DPC ne ha dedotto che all'esecuzione del colmataggio si opponevano
degli interessi preponderanti ai sensi degli art. 24 LPT e 10 DEPT.
Il DPC ha inoltre ordinato all'istante di rimuovere il
materiale già depositato sul fondo a parziale esecuzione del colmataggio.
B. a) __________ ha impugnato la menzionata decisione
dipartimentale con ricorso 30 ottobre 1990 al Consiglio di Stato, al quale ha
domandato in via principale di accertare che i prospettati lavori non erano
soggetti a permesso o notifica ed in via subordinata di autorizzarli. A
quest'ultimo riguardo essa ha sostenuto la conformità dell'intervento con la
destinazione agricola del fondo e contestato la sussistenza di pretesi
interessi preponderanti di carattere naturalistico che ostassero allo stesso.
b) Con risoluzione 2 ottobre 1991 il Governo ha accolto
parzialmente l'impugnativa. Esso ha infatti sollevato la ricorrente dall'obbligo
di rimozione del materiale depositato sul fondo nella misura in cui interessava
una superficie di 24/28 mq, per la quale essa aveva già ottenuto il consenso al
deposito da parte del municipio in data 4 maggio 1990. L'ordine di ripristino
dipartimentale é stato modificato di conseguenza. Per il rimanente il Consiglio
di Stato ha richiamato il già menzionato preavviso 25 settembre 1990
dell'ufficio protezione della natura ed inoltre le osservazioni al ricorso
della sezione agricoltura, del 18 marzo 1991, giusta le quali:
"
...
Da un nostro recente sopralluogo abbiamo potuto esaminare
l'eventuale aspetto agricolo, citato nel rapporto.
L'attività agricola verrebbe svolta dal signor __________ di
__________.
Costui, classe 1941, impiegato cantonale presso la Sezione
strade, svolge l'attività agricola per hobby. Egli coltiva 2,4 ha di superfici
agricole, di cui 3700 mq sono dei campi. Non vengono detenuti degli animali da
resa e non si menziona neppure il tipo di colture. Ci permettiamo di presumere
che si tratti unicamente di sfalci per eventuali vendite di foraggio di base o
eventualmente di un semplice mantenimento di superfici prative.
Il mappale che si vorrebbe colmattare ha una superficie di ca 0,5
ha e presenta effettivamente una vegetazione tipica delle zone umide; carex.
Esse sono delle ciperacee cui appartengono piante erbacce perenni e cespitose
che non hanno valore alcuno dal profilo foraggicolo. Vengono comunque ingerite
dal bestiame da resa se essiccate.
Inoltre il riale che attraversa il mappale e la costruzione
rurale adiacente, testimoniano di una passata, e ora trascurata, attività
agricola. Se si fosse mantenuto uno sfruttamento agricolo, l'esistente corso
d'acqua sarebbe già stato infatti incanalato da lungo tempo!
Il fatto che ora si voglia sfruttare a scopo agricolo la
superficie in questione rappresenta un argomento, che, data la situazione
attuale del fondo, cariceto, non può essere considerato. Neppure se si
trattasse di un'azienda agricola a tempo pieno, dedita alla campicoltura,
potremmo permettere che si elimini una zona umida con simili caratteristiche
naturalistiche.
L'istante può comunque svolgere una prestazione
agricola-ecologica al mappale n. __________ di __________."
L'autorità di ricorso di prima istanza ha concluso che
l'intervento di colmataggio non era conforme alla destinazione agricola del
mapp. __________ e che inoltre non entrava in linea di conto il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT poiché vi si opponeva la
tutela del biotopo colà insistente.
C. __________ ha impugnato il giudicato governativo
anzidetto con ricorso 17 ottobre 1991 a questo Tribunale, ribadendo domande e
motivazioni già sostenute innanzi all'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato, il DPC nonché il dipartimento
dell'ambiente hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di
__________ ha rinviato alle osservazioni presentate in merito al ricorso
innanzi al Consiglio di Stato, nelle quali esso non formulava precise
conclusioni.
D. Una delegazione del Tribunale ha esperito un
sopralluogo in data 4 maggio 1992. Delle relative emergenze si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data a tenore dell'art.
49 cpv. 2 dell'or abrogata LE 1973 (in seguito indicata più semplicemente con
LE), applicabile alla fattispecie (cfr. art. 52 cpv. 1 LE 1991). Il ricorso é
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa
(art. 49 cpv. 3 LE). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. La ricorrente chiede, in primo luogo, che il
Tribunale accerti che i lavori di colmataggio in rassegna non sono assoggettati
a permesso né a notifica.
2.2. Giusta l'art. 39 LE per le costruzioni, riattazioni,
demolizioni e in genere tutte le modificazioni dello stato fisico o estetico
dei fondi - tranne che per i lavori di manutenzione che non ne modificano
l'aspetto esterno né la destinazione - deve essere chiesta preventivamente la
licenza al municipio. In realtà il permesso di costruzione é costituito dalla
licenza edilizia municipale vera e propria (art. 44 LE) e dell'autorizzazione
cantonale a costruire rilasciata dal dipartimento (art. 46 LE). Il permesso
viene concesso previo esperimento di una specifica procedura - la cosiddetta procedura
ordinaria - istituita agli art. da 39 a 55 LE. Questa prevede segnatamente la
pubblicazione della domanda di costruzione durante quindici giorni presso la cancelleria
comunale, la quale viene annunciata agli albi comunali, oltre che la comunicazione
della domanda medesima ai proprietari confinanti (art. 42 LE). Entro detto
termine ogni cittadino domiciliato nel comune ed ogni persona che dimostra un
interesse legittimo può opporsi alla concessione della licenza edilizia e,
quando la legge lo prevede, dell'autorizzazione cantonale a costruire (art. 43
LE). Il municipio decide indi sulla domanda e sulle eventuali opposizioni (art.
44 LE) e trasmette successivamente gli atti al dipartimento (art. 45 LE).
Quest'ultimo si pronuncia secondo modalità identiche (art. 46 LE). La licenza e
l'autorizzazione vengono infine notificate contemporaneamente a cura del municipio
all'istante e agli eventuali opponenti (art. 48 LE). Contro di esse é dato
ricorso al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, a questo Tribunale (art.
49 LE).
2.3. I lavori di secondaria importanza soggiacciono alla
procedura semplificata della notifica, istituita all'art. 36 RLE 1974 (in seguito:
RLE). Quei lavori, elencati all'art. 36 cpv. 1 RLE, possono essere - appunto -
iniziati dopo trenta giorni dalla notifica al municipio (art. 36 cpv. 4 RLE):
termine entro il quale il municipio vi si può opporre con decisione motivata
(art. 36 cpv. 4 RLE). Il silenzio del municipio entro quel lasso di tempo deve
pertanto essere considerato quale concessione di una licenza tacita. Il
municipio è tuttavia tenuto a trasmettere immediatamente una copia della
notifica al dipartimento quando questa riguarda lavori al di fuori della zona
edificabile o all'interno di una zona di pianificazione, di lavori che
concernono siti pittoreschi, monumenti storici, edifici nelle zone di
protezione e in genere nelle immediate adiacenze di monumenti, oppure infine di
lavori entro la linea di arretramento delle strade cantonali (art. 36 cpv. 3
RLE): in tale ipotesi il diritto ad opporsi ai lavori spetta, purché sempre
esercitato entro 30 giorni dalla notifica, anche al dipartimento (art. 36 cpv.
4 RLE). La notifica non deve essere pubblicata ma, per giurisprudenza (RDAT
1981 N. 59), deve essere comunicata ai proprietari confinanti. Contro la
decisione di opposizione ai lavori municipale o dipartimentale é dato ricorso
come all'art. 49 LE (art. 36 cpv. 5 RLE). La giurisprudenza di questo Tribunale
ha considerato in generale - e per quanto può interessare l'esito della
presente contestazione - che, trattandosi di un'eccezione al principio sancito
agli art. 39 LE e 35 RLE, giusta i quali tutte le domande di costruzione devono
essere trattate secondo la procedura ordinaria, l'art. 36 cpv. 1 RLE deve
essere interpretato restrittivamente, tenendo conto delle sue finalità. La
scelta tra la procedura ordinaria e quella semplificata non compete comunque né
all'istante né all'autorità decidente, ma dipende dalle caratteristiche
intrinseche dei lavori previsti (cfr. tra tante STA 17.12.1990 in re G. e M.,
pubbl. in RDAT II-1991 N. 39, consid. 2b; 10.6.1994 in re P., consid. 2.2.).
2.4. L'art. 37 RLE elenca infine una serie di costruzioni od
impianti che non soggiacciono né a permesso né a notifica. Tra questi figura a
titolo di lavori di importanza minima - e dunque non bisognosi di preventivo
controllo per il titolo di licenza edilizia o di notifica - la sistemazione di
piccole superfici di terreno mediante lavori di giardinaggio, scavi o
riempimenti aventi un'altezza inferiore a ml 1 (art. 37 cpv. 1 lett. g RLE).
2.5. Nella fattispecie la ricorrente intende alzare il
livello del terreno al mapp. __________ di circa 0,25 ml - altezza che lievita
tuttavia a 0,5/1 ml secondo le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di
sopralluogo - per una superficie di 4'353 mq. Quegli intendimenti edilizi,
dagli effetti sostanziali certamente non trascurabili, non ricadono tra le
eccezioni sancite all'art. 36 cpv. 1 RLE: essi sottostanno pertanto a permesso
di costruzione secondo la procedura ordinaria giusta l'art. 39 LE e 35 lett. d
RLE. In considerazione della vasta area che viene interessata dal colmataggio
non entra invece in linea di conto l'applicazione dell'art. 37 cpv. 1 lett. g
RLE, che solleva dall'obbligo di preventivo conseguimento del permesso di
costruzione, ma anche solo da quello di semplice notifica, i riempimenti di
altezza inferiore al metro. Il colmataggio in rassegna non interessa infatti
una piccola superficie di terreno, come stabilisce la predetta norma ai fini
della sua applicazione. Sia infine detto, per completezza ed a conferma delle
anzidette conclusioni, che i propositi edificatori della ricorrente
soggiacciono alla procedura ordinaria anche a tenore della LE 1991, in vigore
dal 1. gennaio 1993, come si può dedurre dall'art. 6 cpv. 1 lett. b cifra 6 RLE
1992, giusta il quale fuori delle zone edificabili possono beneficiare della
procedura di semplice notifica le sole colmate di materiale terroso fino all'altezza
di ml 1 ed una superficie di mq 500.
2.6. La prima censura ricorsuale - e, con ciò, la domanda
principale - deve dunque essere respinta.
- 3.1. Quanto svolto in precedenza richiama le seguenti
considerazioni, che il Tribunale svolge nell'ambito dell'applicazione d'ufficio
del diritto (art. 18 cpv. 1 PAmm).
3.2. Come detto, l'intervento di colmataggio in discussione è
soggetto alla procedura ordinaria, ossia al preventivo conseguimento del
permesso di costruzione. Indipendentemente comunque dal distinguo tra permesso
di costruzione e procedura di notifica - quest'ultima riservata, come pure é
appena stato spiegato, alle opere di secondaria importanza - la giurisprudenza
(cfr. RDAT II-1991 N. 39, pag. 90 segg.; inoltre STA 24.9.1992 in re B. e llcc,
consid. 3) ha stabilito che il contenuto degli atti presentati dall' istante
deve poter consentire all'autorità e ai terzi interessati una conveniente
conoscenza delle caratteristiche dell'opera prevista. Solo procedendo in tal
modo l'autorità può svolgere un efficace controllo dell'attività edilizia, i
terzi possono esercitare i loro diritti, infine l'istante può premunirsi da
interventi repressivi dell'autorità e di terzi dopo l'inizio o il compimento
dei lavori (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 2 e 37 all'art. 39):
per questo motivo l'istante deve preventivamente produrre tutta una serie di
atti e di informazioni compiutamente descritti dal RLE, a seconda che i suoi
intendimenti edificatori rientrino nella categoria di quelli soggetti a
permesso (art. da 40 a 51) oppure a semplice notifica (art. 36 cpv. 2),
procedere ai necessari picchettamenti e modinature (art. 51) e tenersi infine a
disposizione dell'autorità per quegli ulteriori chiarimenti o completazioni che
necessitassero (art. 52 cpv. 2).
3.3. Ora, se si esaminano gli atti prodotti dalla ricorrente
non si può non concludere che essi non corrispondono praticamente in nulla a
quanto richiesto dalle disposizioni che regolamentano la presentazione di una
domanda di costruzione (art. da 40 a 51 RLE). In effetti essi si compongono in
tutto e per tutto della lettera di "notifica" 30 agosto 1990, in cui
vengono indicati altezza, superficie e scopo del riempimento, e di un estratto
della mappa in scala 1:1000 del mapp. __________ (non é del resto noto al
Tribunale se quest'ultimo documento sia stato prodotto dall'insorgente od
annesso alla di lei domanda da parte del municipio). Oltretutto in occasione
del sopralluogo 4 maggio 1992 la ricorrente ha dichiarato di voler aumentare in
misura rilevante l'altezza del riempimento indicata nel citato scritto, di 0,25
ml, per portarla a 0,5/1 ml.
3.4. Sulla base delle constatazioni anzidette non solo è
fuori di dubbio che l'insorgente ha prodotto una documentazione affatto insufficiente
avuto riguardo a quanto dispone il RLE circa gli atti da presentare in
relazione a una domanda di costruzione (la quale non è poi stata fatta
completare da parte delle autorità preposte al rilascio dei permessi), ma che
addirittura gli atti in parola nemmeno soddisfano il requisito
dell'"esatta descrizione del fondo e dei lavori" posto dall'art. 36
cpv. 2 RLE per le opere soggette a semplice notifica. Se, da un lato, è ben
vero che il colmataggio di un terreno agricolo non richiede la presentazione di
una documentazione così estesa come nel caso di una costruzione di un edificio
vero e proprio, purtuttavia non si può prescindere dal richiedere anche da chi
si appresta a procedere a tanto di trasmettere alle autorità tutti quegli atti
che la natura dei manufatti permette di allestire in ossequio alle competenti
disposizioni. E questo indipendentemente dal fatto che gli intendimenti del
richiedente possono essere, da un profilo sostanziale, perfettamente legali. In
caso contrario sarebbero vanificati gli scopi per i quali sono state sancite
chiare norme in tal senso (cfr. a quanto esposto sub. 3.2. che precede). Le
autorità che dovessero dar seguito a domande carenti sotto i menzionati aspetti
formali disattenderebbero inoltre il principio di uguaglianza.
3.5. La validità di un permesso di costruzione presuppone che
i relativi piani debbano presentare l'opera prospettata in maniera precisa,
chiara e completa (cfr. RDAT II-1991 N. 39, pag. 92; inoltre STA cit. 24.9.1992
in re B. e llcc, ibidem). Non è evidentemente il caso nella fattispecie. La
sollecitata licenza edilizia non può dunque essere concessa già per questo
motivo. Secondo la giurisprudenza infatti le autorità hanno l'obbligo di decidere
solo sulla base di progetti che ossequino le prescrizioni legali determinanti
la loro presentazione e non di intendimenti non sufficientemente precisati, che
non permettono né una conveniente previa verifica quo alla loro conformità con
il diritto vigente né un efficace successivo controllo della rispondenza tra
quanto eseguito rispetto a quanto approvato (cfr. RDAT cit., pag. 92). La
circostanza secondo cui il municipio di __________ ed il DPC, così come -
implicitamente - il Governo, abbiano dato seguito ad una domanda carente sotto
i menzionati aspetti non può evidentemente mutare quella conclusione. La
"notifica" 30 agosto 1990 avrebbe potuto essere trattata, al più,
alla stregua di domanda di licenza preliminare ai sensi dell'art. 51 LE: contro
il diniego della stessa non é tuttavia dato ricorso (Scolari, op. cit., N. 13
ad art. 51).
-
Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella
misura in cui é ricevibile, deve essere respinto. L'esame dei quesiti di merito
sollevati nello stesso diventa di conseguenza superfluo.
-
La tassa di giudizio deve essere messa a carico della
ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi;
visti gli art. 39, 49 LE, da 35 a 52 RLE, 18, 28, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Per quanto ricevibile il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio e le spese, di fr. 300.--
(trecento), sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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