AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.330
Data decisione, Autorità:
25.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00330
DP 363/92
leo
Lugano
25 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 novembre 1992 di
rappr.
da: __________
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 ottobre 1992 del Consiglio di Stato (n. 9154) che respinge
l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso le decisioni 30 gennaio
1992 e 3 marzo 1992 con cui il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora
Dipartimento del territorio) ed il municipio di __________ hanno rilasciato
alla __________ il permesso di costruire un autosilo sulle part. n.
__________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________;
viste le risposte:
-
24 novembre 1992 del Consiglio di
Stato;
-
- dicembre 1992 del Municipio di
__________;
-
16 dicembre 1992 del Dipartimento
del territorio;
-
4 gennaio 1993 della __________;
richiamata l'udienza preliminare 14
luglio 1993;
assunte le prove;
preso atto delle ulteriori osservazioni
delle parti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 novembre 1986 il
municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruire
un autosilo sotterraneo per 322 veicoli sotto la , nel centro
storico della città (part. n., __________, __________, __________ e
__________ RFD).
Il permesso di costruzione è cresciuto in giudicato un anno
dopo con il rigetto dell'impugnativa inoltrata da un opponente davanti a questo
Tribunale (STA 19.11.1987 in re B.).
B. il 13 marzo 1989 la
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una nuova domanda, volta
essenzialmente a porre il progetto approvato in consonanza con il progetto di
sistemazione della __________ elaborato dall'arch. __________.
Il nuovo progetto prevedeva una leggera riduzione del numero
di posti (da 322 a 315) ed una diversa sistemazione delle opere in superficie.
La domanda è stata avversata dall'__________ rispettivamente
dalla Sezione della Svizzera Italiana della medesima __________, che
nell'ambito della procedura di rilascio del permesso sono intervenute a più
riprese per contestare l'opera soprattutto dal profilo della sua conformità con
la legislazione vigente in materia di protezione dell'ambiente.
C. Esperito l'esame d'impatto
sull'ambiente (EIA), 30 gennaio 1992 l'allora Dipartimento delle pubbliche
costruzioni (ora Dipartimento del territorio) ha rilasciato l'autorizzazione
richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui le seguenti:
"a) onde
evitare un peggioramento della situazione ambientale della zona, con
l'edificazione dell'autosilo il numero totale di posteggi di corta durata
all'interno del perimetro d'influenza dello stesso non dovrà subire modifiche.
L'autorizzazione deve pertanto contemplare le modalità di rimozione di 120 posteggi
di corta durata e in superficie nel perimetro dell'autosilo. L'operazione di
rimozione dovrà essere conclusa con la messa in esercizio dell'autosilo;
b) la
valutazione dettagliata del sistema scelto per l'evacuazione dell'aria viziata
dovrà essere sottoposta alla Sezione energia e protezione aria (SEPA) prima
dell'inizio dei lavori, considerando in particolare l'impatto fonico ed
atmosferico dell'impianto e il rispetto delle norme vigenti in materia (OIF e
OIAt);"
Richiamati i preavvisi favorevoli espressi dai competenti servizi
cantonali, segnatamente dalla SEPA e dal Dipartimento dell'ambiente, con il
medesimo provvedimento il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha respinto
le opposizioni inoltrate dalle associazioni qui ricorrenti.
D. Con analoga decisione del 3 marzo
1992 il municipio di __________ ha a sua volta rilasciato la licenza richiesta,
respingendo le opposizioni fondate sul diritto comunale autonomo e sul diritto
di rango superiore delegato al comune per l'applicazione.
Contro il permesso di costruzione è insorta davanti al
Consiglio di Stato l'__________ rappresentata dall'__________.
E. Con decisione 27 ottobre
1992 il Consiglio di Stato ha respinto tutti i ricorsi, confermando
integralmente il permesso censurato.
Evase le eccezioni procedurali sollevate dalla ricorrente
(modi-natura, esame degli atti), il Governo ha respinto tutte le contestazioni
di merito sollevate dall'__________ con riferimento all'applicazione della LPA
(ora LPAmb). Il differimento dell'esame del sistema di evacuazione dell'aria
viziata è stato ritenuto conforme all'art. 42 RALE. L'obbligo di ridurre i
posteggi in superficie è invece stato considerato alla stregua di una misura
sufficiente dal profilo dei provvedimenti adottabili in base agli art. 31-34
OIAt.
F. Contro il predetto giudizio
governativo l'__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme all'autorizzazione cantonale a costruire.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente rimprovera
anzitutto al Consiglio di Stato di aver eluso un esame approfondito delle
censure sollevate in prima istanza.
Gli art. 11 cpv. 3 e 12 LPAmb, obiettano, non escluderebbero
affatto la possibilità di vietare la costruzione di impianti suscettibili di
gravare in misura importante un ambiente caratterizzato da un carico inquinante
eccessivo. Per motivi di equità e di coordinazione degli interventi,
soggiungono, le soluzioni ai problemi risultanti da un carico ambientale
globalmente eccessivo in un determinato comprensorio devono essere adottate
nell'ambito di un piano dei provvedimenti ai sensi degli art. 31 seg. OIAt. Eccezioni
a tale principio sono unicamente possibili nell'ipotesi in cui si possa
prevedere con sufficiente certezza che il carico ambientale indotto da un nuovo
impianto si rivelerà di entità relativamente modesta rispetto alle altre fonti
di emissione presenti nella zona. Ipotesi, questa, che in concreto non si
verificherebbe. Considerate le emissioni prodotte dal solo autosilo (3,6 kg/h
di NOx) per rapporto al carico inquinante degli assi stradali circostanti,
l'impatto derivante dal nuovo impianto non potrebbe affatto essere considerato
modesto. Dall'EIA emergerebbe chiaramente che le concentrazioni di diossido
d'azoto rimarrebbero al di sopra dei limiti fissati dall'OIAt. Già per questo
motivo l'autorizzazione a costruire andrebbe negata.
Confermando il permesso, il Consiglio di Stato avrebbe misconosciuto
la portata del principio della prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb. Le
elevate concentrazioni di diossido d'azoto rilevate nella zona d'influenza
immediata dell'autosilo esigerebbero un inasprimento delle limitazioni delle
emissioni di portata tale da giustificare il diniego dell'autorizzazione.
Riallacciandosi ai preavvisi espressi dalla SEPA e dalla Sezione dei Trasporti
(ST), la ricorrente sottolinea ancora che la realizzazione dell'autosilo ed il
conseguente aumento dell'offerta di posteggi di corta durata impediranno
all'autorità di ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso una politica di
contenimento del traffico di accesso al centro cittadino.
Contestati alcuni dei presupposti su cui si fonda l'EIA, la
ricorrente sottolinea poi, che dal profilo della LPAmb e dell'OIAt non occorre
soltanto evitare qualsiasi aumento dell'offerta di posteggi, sopprimendo un
numero equivalente di posteggi di superficie. Per porre rimedio all'attuale
situazione di degrado dell'atmosfera, occorrerebbe ridurre l'offerta dei
posteggi in quanto tale. L'autosilo comporterebbe invece un aumento del numero
attuale, che da 210 passerebbero a 410 (320 dell'autosilo + 90 di superficie),
stante che l'autorizzazione avversata si limita ad imporre una riduzione di 120
posteggi contro i 160 previsti dall'EIA.
Nell'ambito delle valutazioni prescritte dalla LPAmb,
soggiungono, non si potrebbe nemmeno fare astrazione dei posteggi esistenti
immediatamente oltre i limiti dell'area d'influenza fissata dall'EIA.
Contestato il differimento dell'esame del progetto
riguardante il camino di espulsione dei gas di scarico provenienti dall'interno
dell'autosilo, la ricorrente censura infine l'autorizzazione anche dal profilo
delle immissioni foniche, a loro avviso, valutate in modo superficiale ed
approssimativo.
G. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di
__________, rimproverando alla ricorrente di intralciare indebitamente la realizzazione
di un'opera necessaria alla città. La __________, dal canto suo, contesta le
tesi della ricorrente, evidenziando anzitutto come l'autosilo sia da
considerare alla stregua di un "regolatore" e non di un
"generatore" di traffico. I movimenti veicolari, argomenta, non
sarebbero indotti dall'autosilo, ma dal centro città medesimo, con i suoi
negozi, uffici ed esercizi pubblici.
Posta in evidenza la legittimità pianificatoria del
controverso intervento e revocata in dubbio la legittimazione attiva della ricorrente,
la resistente sottolinea come l'intervento determini una riduzione del numero
complessivo di posteggi grazie alla prevista soppressione dei 180 posteggi di
lunga durata situati in prossimità dell'__________.
Le immissioni atmosferiche, allega, non sarebbero eccessive.
Non sarebbero quindi dati i presupposti per vietare l'opera in base all'art. 11
cpv. 3 LPAmb. Le emissioni di diossido d'azoto prodotte dall'autosilo non
andrebbero considerate come un dato a sé stante, ma sarebbero da porre a
confronto con il carico ambientale complessivo riscontrato nella zona
d'influenza.
Queste emissioni, soggiunge, sarebbero poi espulse verso
l'alto e non anche attraverso la rampa d'accesso come assume la ricorrente.
Quanto alle immissioni foniche, l'aumento prodotto dall'autosilo sarebbe
impercettibile.
H. Nelle more del giudizio, la
__________ ha prodotto il progetto relativo all'impianto di evacuazione dei gas
di scarico provenienti dall'interno dell'autosilo. La SEPA l'ha preavvisato
favorevolmente. La ricorrente l'ha invece contestato, rilevando che esso si
fonda su dati non comparabili con quelli posti alla base dell'EIA e procede da
considerazioni riduttive o non provate scientificamente. In particolare, non
terrebbe sufficientemente conto dell'influsso del vento. Non scongiurerebbe
quindi un ristagno dei gas nell'area della piazza.
I. L'8 agosto 1995 il
municipio di __________ ha prodotto al Tribunale cantonale amministrativo il
concetto del nuovo PR (1993), il rapporto allestito dal Dipartimento del
territorio in esito all'esame preliminare, le relative NAPR ed il rapporto
preliminare provvisorio (giugno 1995 sul piano regionale dei trasporti del
__________ (PTB). Nello scritto accompagnatorio ha sottolineato l'importanza
dell'autosilo nel contesto della pianificazione in atto.
La ricorrente contesta la rilevanza di tali documenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile
alla fattispecie giusta l'art. 52 LE 1991.
La legittimazione attiva dell'__________, già , è data
dagli art. 55 LPAmb ed 1 ODOP. La Sezione della Svizzera italiana
dell' non è parte, ma semplice rappresentante (DTF 117 Ib 140).
Contrariamente a quanto assume la resistente , nell'esercizio
del diritto di ricorso conferito dalla legge all' non è ravvisabile
alcun abuso del diritto; prive di fondamento sono quindi le eccezioni di
carenza di legittimazione che la stessa resistente solleva.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
- Dal profilo
dell'accertamento della fattispecie vanno anzitutto disattese le critiche che
l'insorgente solleva nei confronti dell'EIA. Le valutazioni esposte in questo
studio si fondano su riscontri oggettivi e su ipotesi ragionevolmente
sostenibili. Il documento risponde adeguatamente alle esigenze poste in fase di
allestimento dai servizi chiamati ad operare le necessarie verifiche. La lacuna
denunciata dalla ricorrente in relazione all'impianto di espulsione dei gas è
stata colmata in questa sede.
Sono quindi date tutte le premesse per procedere a quella ponderazione
degli interessi che l'istituto dell'EIA si prefigge di agevolare (DTF 119 Ib
254 seg. consid. 8a).
- Secondo la strategia in due
tempi prevista dalla LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal carico
inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono
essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione
degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati
dal Consiglio federale (art. 12-124 LPAmb). Gli effetti sono valutati
singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb).
In una seconda fase, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o
probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano
dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb; DTF 17.5.1995 in re I. SA, 118 Ib 32
seg. consid. 5 b e rinvii).
3.1. Inquinamento atmosferico
3.1.1. Il controverso autosilo è un impianto stazionario a
sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt.
In quanto tale, esso deve essere equipaggiato ed esercitato
in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1
dell'ordinanza (art. 3 cpv. 1 OIAt).
Nel caso in cui ricorrano le condizioni poste dall'art. 5
OIAt per una limitazione più severa delle emissioni, deve inoltre rispettare i
valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7 (art. 2 cpv. 5 OIAt).
Secondo l'allegato 1 all'OIAt, disciplinante la limitazione
preventiva generale delle emissioni, i valori limite d'emissione per gli ossidi
d'azoto (NO e NO2) sono fissati a 250 mg/m3 (61 lett. d e
62 dell'allegato 1). Per la stessa sostanza, l'allegato 7 all'OIAt stabilisce
invece un valore limite d'immissione di 30 mg/m3
(valore medio annuo), ritenuto che il 95 % dei valori medi semi-orari
sull'arco di un anno non superi la soglia di 100 mg/m3
e che il valore medio giornaliero superi al massimo una volta all'anno il
limite di 80 mg/m3 .
3.1.2. Le analisi della qualità dell'aria effettuate
nell'ambito
dell'EIA nelle immediate vicinanze dell'autosilo hanno
evidenzia-to concentrazioni di diossido d'azoto varianti fra 50 e 60 mg/m3 (allegati 3 e 4 all'EIA).
L'autosilo in contestazione deve quindi essere considerato
alla stregua di un nuovo impianto ubicato in un comprensorio nel quale il
valore medio annuo fissato dall'allegato 7 all'OIAt quale valore limite
d'immissione per il diossido d'azoto (30 mg/m3)
risulta abbondanzialmente superato. Dal profilo delle emissioni di questa
sostanza, esso va inoltre considerato come un impianto che produce emissioni
superiori alla media (3,6 kg/h; cfr. allegato 4 all'EIA pag. 16), ovvero come
un impianto che si situa in quella categoria intermedia di produttori di
emissioni, che separa quella degli impianti che producono emissioni
trascurabili da quella degli impianti che da soli provocano invece immissioni eccessive
(DTF 17.5.1995 in re I., consid. 3d; 118 Ib 34 consid. 5c).
Contrariamente a quanto assume la resistente __________, laddove
configura l'impianto come un semplice regolatore di traffico, le emissioni di
diossido d'azoto derivanti dall'autosilo non sono insignificanti. Lo conferma
l'assoggettamento all'EIA prescritto anche in considerazione dell'importanza di
queste emissioni. D'altro canto, non si tratta comunque nemmeno di un impianto
che da solo determina immissioni eccessive (Grossemittent), assoggettabile in
quanto tale alla limitazione più severa delle emissioni prevista dagli art. 11
cpv. 3 LPAmb e 5 OIAt. Stando alle valutazioni dell'EIA, le emissioni di ossidi
d'azoto derivanti dall'autosilo, rapportate al carico totale delle emissioni misurate
nel comprensorio ristretto (275,98 kg/giorno; cfr. allegato 4 all'EIA fig. 7),
non appaiono in effetti di rilevanza tale da giustificare una simile deduzione.
3.1.3. Dal profilo della limitazione preventiva delle
emissioni sancita dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb, gli atti a disposizione, integrati
dallo studio riguardante il camino di espulsione dei gas, permettono di
affermare che l'impianto, considerato indipendentemente dall'inquinamento
atmosferico esistente, rispetta l'obbligo di contenere le emissioni nella
misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e
dalle possibilità economiche sancito dalla predetta disposizione. Le emissioni
di ossidi d'azoto (3,6 kg/h con un flusso di massa di 72'000 m3/h;
cfr. allegato 4 all'EIA pag. 16), ammesso che fuoriescano tutte dal camino, si
situano infatti al di sotto del valore limite d'emissione fissato dalla cifra
61 lett. d dell'allegato 1 all'OIAt (250 mg/h).
Dal profilo costruttivo e funzionale, l'autosilo appare
peraltro convenientemente strutturato ed equipaggiato. Nell'ambito della
limitazione preventiva delle emissioni prescritta dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb non
appare quindi ragionevolmente ipotizzabile l'adozione di ulteriori prescrizioni
di costruzione ed attrezzatura (art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb), rispettivamente
di traffico o d'esercizio (art. 12 cpv. 1 lett. c LPAmb). Tenuto conto della
funzione assegnata all'autosilo dal vigente ordinamento pianificatorio, una riduzione
del numero di posteggi entra in considerazione soltanto a titolo di
provvedimento fondato sull'art. 11 cpv. 3 LPAmb. Si tratta quindi di verificare
se l'ubicazione dell'autosilo in una zona ove i valori limite d'immissione
fissati dall'allegato 7 all'OIAt risultano abbondantemente superati esiga
l'adozione di limitazioni più severe delle emissioni o si opponga addirittura
alla realizzazione dell'opera.
3.1.4. Secondo l'art. 11 cpv. 3 LPAmb le limitazioni delle
emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto
del carico inquinante esistente, divengono dannosi o molesti. Se c'è da
aspettarsi che l'impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione
preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 2 LPAmb) è rispettata impone
limitazioni complessive o più severe delle emissioni (art. 5 cpv. 1 OIAt) fino
al punto in cui non si producono più immissioni eccessive (art. 5 cpv. 2 OIAt).
Questa norma è tuttavia applicabile unicamente nel caso in cui le immissioni
eccessive sono provocate da un solo impianto stazionario (DTF 120 I b 444
consid. 2c/bb): condizione, questa, che in concreto non si verifica.
Il fatto che l'impianto provochi comunque immissioni superiori alla
media e venga a trovarsi in un comprensorio caratterizzato da un inquinamento
eccessivo non permette tuttavia ancora di prescindere dall'adozione di
provvedimenti retti dagli art. 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1 lett. b e c LPAmb.
L'inasprimento delle limitazioni si impone già per impianti che producono
emissioni superiori alla media.
Le limitazioni più severe delle emissioni che devono essere adottate
in caso di superamento dei valori limite d'immissione fissati dall'OIAt vanno
comunque coordinate. In quest'ordine di idee, l'art. 31 OIAt impone ai cantoni
di adottare un piano dei provvedimenti atti ad impedire o ad eliminare le
immissioni eccessive. Questo piano deve indicare le fonti d'emissione responsabili
delle immissioni eccessive e la loro importanza in rapporto al carico
inquinante totale (art. 31 cpv. 2 lett. a OIAt), nonché i provvedimenti per
impedire o eliminare le emissioni eccessive, rispettivamente l'effetto di tali
misure (art. 31 cpv. 2 lett. b OIAt).
Il piano dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31 seg. OIAt
costituisce uno strumento per assicurare la coordinazione e l'uguaglianza degli
oneri, garantendo un'applicazione dell'OIAt che rispetti nella misura del
possibile la parità di trattamento; esso permette altresì alle autorità competenti
di scegliere sulla base di una valutazione globale di situazioni complesse, le
misure idonee a migliorare la qualità dell'aria (DTF 17.5.95 in re I.; 120 I b
4445 consid 2 c/cc; 119 I b 484 seg.)
In virtù del principio dell'uguaglianza degli oneri, quando
il piano prevede il risanamento di più impianti stazionari, occorre trattare in
maniera uguale tutti i detentori d'impianti che sono fonte di emissioni (DTF
118 I b 34 seg. consid. 5 d).
Come detto limitazioni più severe delle emissioni, rette
dagli art. 11 cpv. 3 e 12 LPAmb, non possono per principio essere imposte nel
caso di impianti conformi all'ordinamento pianificatorio che ingenerano
emissioni rientranti nella media.
Impianti che producono emissioni superiori alla media richiamano
invece l'adozione di limitazioni più severe delle emissioni anche se risultano
conformi all'ordinamento pianificatorio. Se il piano dei provvedimenti è in
fase di elaborazione, può giustificarsi un differimento del rilascio
dell'autorizzazione a costruire onde evitare che la messa in esercizio
dell'impianto comprometta l'attuazione di tale piano (DTF 118 I b 37 consid. 5
f; URP 1995, 200). Se il piano dei provvedimenti è invece già operativo, vanno
per principio imposte le misure previste da questo strumento.
Il vincolo al piano dei provvedimenti non è tuttavia assoluto.
Se tale piano è manifestamente inidoneo a conseguire gli obbiettivi
della LPA e dell'OIAt per ridurre le emissioni eccessive, possono essere
adottate anche misure fondate direttamente sugli art. 11 cpv. 3 e 12 LPAmb. E'
sufficiente che rispettino i principi della parità di trattamento e della
proporzionalità (DTF 119 I b 489 consid. 7; URP 1992, 202; Robert Wolf, Führt übermäßige Luftverschmutzung zu Baubeschränkungen und Auszonugen?
URP 1991, 79)
Conformemente all'art. 31 OIAt, nel 1991 il Consiglio di
Stato ha adottato il piano di risanamento dell'aria (PRA). Essa consiste in una
prima serie di misure volte a ridurre od eliminare le emissioni eccessive. Tale
piano dei provvedimenti è stato completato nell'ottobre del 1992 con un secondo
pacchetto di misure.
Fra i provvedimenti di tipo urbanistico e/o concernenti il
traffico, che direttamente o indirettamente toccano la fattispecie in esame
vanno annoverate le schede P3 (allestimento dei piani regionali dei
trasporti), P8 (potenziamento dei trasporti pubblici nei centri urbani),
P10 (misure di tipo urbanistico a favore dei trasporti pubblici nei
centri urbani e nelle zone congestionate), P11 (modifica dei contenuti
dei PR), P14 (regolamentazione dei posteggi pubblici nei centri urbani),
P16 (pedonalizzazione dei centri cittadini) e P 17 (norme
riguardanti la costruzione di edifici e impianti con rilevante incidenza
sull'organizzazione territoriale).
In assenza di indicazioni concrete circa gli effetti previsti
dalle singole misure indicate dal piano per impedire od eliminare le immissioni
eccessive (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. b OIAt) risulta difficile determinare le
limitazioni più severe delle emissioni che devono essere imposte per ridurre il
carico ambientale in modo coordinato e rispettoso della parità degli oneri.
Deduzioni concrete e di una certa utilità ai fini del presente giudizio,
possono essere tratte unicamente dalla scheda P3, che subordina la
possibilità di effettuare "interventi con incidenza rilevante sul
traffico" alla prova che risultino "conformi agli obbiettivi del
piano regionale dei trasporti, rispettivamente a quelli del piano di
risanamento dell'aria". Posta in relazione al rapporto preliminare
provvisorio recentemente elaborato dalla commissione intercomunale dei
trasporti (CIT) incaricata di allestire il piano dei trasporti del __________
(__________), che prevede di concentrare i posteggi di corta durata in
strutture appositamente realizzate a tale scopo, diminuendo nel contempo le superfici
adibite a questo tipo di stazionamento dei veicoli, questa scheda permette
infatti di affermare che dal profilo del PRA nessun impedimento si oppone alla
realizzazione dell'opera in esame (addirittura citata dal rapporto in questione
a titolo di esempio di struttura volta a concentrare i posteggi di corta
durata; cfr. rapporto CIT/giugno 1995 pag. 21).
Vero è che questo documento allestito in epoca posteriore al
rilascio dell'autorizzazione impugnata, ha valenza meramente interlocutoria.
Considerata la particolare natura del provvedimento di cui alla scheda P3 del
PRA, paragonabile per certi aspetti ad un blocco edilizio, tale circostanza non
permette tuttavia ancora di giungere a conclusioni favorevoli alle tesi della
ricorrente. Anche se il piano regionale dei trasporti non è ancora stato compiutamente
messo a punto, si può invero già sin d'ora ritenere che siano nel frattempo
venute meno le premesse per l'eventuale adozione di un provvedimento di natura
inibitoria fondato sulla scheda in discussione. Una riserva va fatta soltanto
per quel che concerne le aree attualmente destinate allo stazionamento di corta
durata.
Non essendo desumibili dal PRA indicazioni sufficienti per determinare
quali limitazioni più severe delle emissioni dovrebbero essere imposte per
ridurre od eliminare le immissioni eccessive rispettando i principi della
coordinazione e della parità degli oneri, per conseguire le finalità della
LPAmb occorre necessariamente far capo a provvedimenti fondati direttamente
sugli art. 11 cpv. 3 e 12 cpv. 2 della stessa legge (DTF 119 Ib 490; URP 1995,
202).
In quest'ordine di idee, l'autorità cantonale ha ritenuto
sufficiente subordinare il permesso di costruzione alla condizione di eliminare
120 dei 210 posteggi pubblici di breve durata attualmente esistenti nel
comprensorio ristretto d'influenza dell'autosilo.
La ricorrente contesta il sensibile aumento dell'offerta che
deriverebbe dalla costruzione dell'opera. A suo avviso, occorrerebbe evitare
qualsiasi aumento sopprimendo altri posteggi nella zona attorno a .
La resistente __________ chiede invece che si tenga conto della prospettata
soppressione del posteggio dell' (180 posti di lunga durata). L'EIA,
dal canto suo, fonda le sue deduzioni sulla soppressione di 160 posteggi pubblici
di breve durata.
A tal proposito, occorre anzitutto respingere la richiesta
della resistente __________ volta a computare anche i 180 posteggi
dell'__________. Essendo riservati allo stazionamento di lunga durata,
nell'economia del traffico questi posteggi assumono infatti un ruolo del tutto
diverso da quelli entranti in considerazione per compensare l'aumento
dell'offerta derivante dalla costruzione dell'autosilo. Da scartare, in quanto
priva di giustificazioni oggettive, è pure la soluzione prospettata dall'autorità
cantonale, che contraddicendo il principio del pareggio da lei stessa enunciato,
limita a 120 il numero dei posteggi da sopprimere. Non è invero dato di vedere
per qual motivo si debba scendere al di sotto del limite di 160 posteggi
preventivato dall'EIA. Per conseguire gli obbiettivi della LPAmb, vanno
eliminati almeno i 160 posteggi di corta durata che questo studio prevede di
sopprimere (cfr. EIA, pag. 19 fig. 3.6 b). Nemmeno la prospettiva di lasciar
ancora sussistere 50 dei 210 posteggi di corta durata esistenti nel
comprensorio ristretto appare tuttavia giustificata da motivi oggettivi.
Nessuna plausibile ragione giustifica invero il mantenimento dell'ampio
posteggio di breve durata situato a lato della __________ (cfr. EIA pag. 18 e
19 fig. 3.6 a e 3.6 b). Tutto sommato, non appare affatto lesivo dei principi
della proporzionalità, della coordinazione e della parità degli oneri esigere
la soppressione di tutti i 210 posteggi pubblici di corta durata attualmente
reperibili nel comprensorio ristretto.
Malgrado la soppressione di 210 posteggi, la realizzazione dell'autosilo
(315 posti) determina sempre ancora un aumento di 105 posteggi. Resta quindi da
esaminare se ed eventualmente come debba essere resa più severa la limitazione
delle emissioni imposta dalla capienza dell'autosilo e dall'eccesso di immissioni
rilevata nella zona. A tal riguardo occorre considerare che la compensazione
integrale dell'aumento dell'offerta, auspicata dalla ricorrente può essere
ricercata sia eliminando i posteggi pubblici esistenti immediatamente ad W del
perimetro ristretto (__________, Palazzo comunale, __________: in tutto oltre
100 posteggi), sia eliminando un piano dell'autosilo. Ponderate entrambe le
ipotesi, questo Tribunale ritiene tuttavia che l'inasprimento delle limitazioni
possa rimanere circoscritto alla soppressione dei 210 posteggi di superficie
attualmente esistenti. L'eliminazione dei posteggi situati in prossimità delle
sedi dell'amministrazione cantonale e del municipio è da escludere perché costituirebbe
una pesante interferenza nell'organizzazione del traffico di un comparto
territoriale che dal profilo funzionale si distingue nettamente da quello in
esame. La soppressione di un intero piano dell'autosilo non entra invece in
considerazione, perché, determinando la scomparsa dei presupposti che
giustificano l'esigenza di adottare misure più severe fondate sugli art. 11
cpv. 3 e 12 LPAmb, finirebbe per peggiorare la situazione. In effetti, se si
ammette che un autosilo di circa 200 posti, come tale non più soggetto all'EIA,
non è più da considerare come un impianto che produce immissioni superiori alla
media (DTF 119 I b 487), la soppressione dei posteggi in superficie non
potrebbe più essere imposta: l'offerta di posteggi nel comprensorio di
riferimento verrebbe quindi raddoppiata (da 210 a 400).
Alla fin fine non si può poi dimenticare che la realizzazione
dell'autosilo costituisce un presupposto irrinunciabile della pedonalizzazione
del centro storico: misura, questa, che oltre a rientrare nel quadro dei
provvedimenti previsti dal PRA (cfr. scheda P16), è in grado di determinare una
sensibile riduzione delle immissioni di diossido di azoto nei dintorni della
__________ (da 10 a 13 mg/m3;
cfr. EIA allegato 4 pag. 15).
In quanto volta a censurare la prima delle due condizioni
poste dall'autorizzazione cantonale, l'impugnativa può quindi essere accolta
soltanto parzialmente.
3.1.5. La ricorrente contesta poi anche la condizione
dell'autorizzazione che differiva ad altra procedura (giusta l'art. 42 RLE
1974) l'esame di conformità dell'impianto di espulsione dei gas dell'autosilo.
L'obiezione è fondata, perché quest'impianto costituisce una componente di
rilievo dell'intero complesso edilizio, che deve necessariamente essere tenuta
in considerazione nell'ambito di un esame completo dell'impatto ambientale
ingenerato dall'opera.
Il difetto può tuttavia ritenersi sanato dalle completazioni
prodotte dalla resistente __________ nel corso della presente procedura. Il
preavviso favorevole espresso dalla SEPA appare in effetti sufficiente a fugare
i dubbi sollevati dalla ricorrente in punto alla capacità dell'impianto di
espellere i gas ad un'altezza sufficiente ad evitarne il ristagno sopra la
__________.
3.2. Inquinamento fonico
3.2.1. A norma dell'art. 7 cpv. 1 OIF le emissioni di un
impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a)
rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto
non superino i valori di pianificazione (VP). Se l'osservanza dei VP costituisce
un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se l'interesse pubblico per l'impianto
è preponderante l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite di
immissioni (VLI) non devono però essere superati (art. 7 cpv. 2 OIF). L'art. 9
OIF dispone inoltre che l'esercizio di un impianto fisso nuovo non deve né
comportare il superamento dei VLI a causa della maggior sollecitazione di un
impianto del traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggior sollecitazione
di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche
percettibilmente più elevate (lett. b).
Nell'ambito del traffico stradale si può considerare non
percettibile un aumento delle immissioni foniche contenuto al di sotto di 1 dB
(A) (cfr. STA 13.7.1993 K. e llcc in RDAT I-1994 n. 67).
I valori limite d'esposizione al rumore del traffico stradale
sono fissati dall'allegato 3 all'OIF in modo differenziato a seconda del grado
di sensibilità (GS) assegnato alle singole zone dai PR (art. 43 OIF) o, in
difetto di tale assegnazione, dall'autorità esecutiva caso per caso in base
alle caratteristiche delle zone (art. 44 cpv. 3 OIF).
3.2.2. Secondo l'EIA le immissioni foniche derivanti dal solo
traffico generato dall'autosilo sulle vie d'accesso varieranno da un minimo di
44,6 dB-A (via __________) ad un massimo di 56, 3 dB-A (viale __________). Esse
rimangono quindi al di sotto dei VP diurni relativi ai GS (II e III), che
possono essere assegnati alle zone circostanti (residenziali e miste) in base
agli art. 43 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 3 OIF. Sono pure inferiori ai VP relativi ai
GS previsti dalla revisione del PR attualmente in corso (II e III). L'autosilo
rispetta quindi gli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 OIF.
Dal profilo della maggior sollecitazione degli impianti per
il traffico (art. 9 OIF), l'EIA rileva che la realizzazione dell'autosilo
"non produce effetti positivi sull'inquinamento fonico" (cfr. EIA
cap. 8.3 pag. 61). Lo stesso EIA prevede inoltre un leggero aumento delle
immissioni foniche derivanti dal traffico circolante sulle strade d'accesso
all'autosilo; strade che già attualmente determinano immissioni superiori ai
VLI fissati dall'allegato 3 all'OIF per le zone con GS II e III. Questo aumento
delle immissioni non è tuttavia da ricollegare alla realizzazione
dell'autosilo, ma alla prevista pedonalizzazione del centro storico (cfr. EIA
ibidem).
Ne discende che anche dal profilo dell'art. 9 OIF nulla osta
al rilascio dell'autorizzazione.
Le immissioni foniche prodotte dalla rampa dell'autosilo
sugli edifici situati all'intersezione tra viale __________ / Largo __________
/ via __________ e viale __________ sono state valutate in 57.5 dB (A). Tale
valore di esposizione al rumore risulta inferiore ai VP fissati dall'allegato 6
all'OIF per le zone con GS III: grado che può essere attribuito a questi fondi
in base agli art. 43 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 3 OIF. Anche sotto questo aspetto, le
censure sollevate dalla ricorrente vanno quindi disattese.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e riformando l'autorizzazione
cantonale nel senso che la realizzazione dell'opera viene subordinata alla
soppressione di tutti i posteggi pubblici di breve durata esistenti nel
perimetro ristretto dell'autosilo (cfr. EIA, pag. 18 fig. 3.6a).
La tassa di giustizia è suddivisa fra la ricorrente e la resistente
proporzionalmente alla soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le
ripetibili sono invece a carico della ricorrente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7, 11, 12, 13, 55 LPAmb; 2, 5, 31-34 OIAt; 49 LE 1973; 52 LE 1991; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 ottobre 1992 del
Consiglio di Stato (n. 9154) è annullata;
1.2. la clausola sub a
dell'autorizzazione 30 gennaio 1992 rilasciata dal Dipartimento delle pubbliche
costruzioni alla __________ è annullata e riformata nel senso che la
costruzione dell'autosilo è subordinata alla condizione di sopprimere tutti i
posteggi pubblici di corta durata esistenti nel perimetro ristretto dell'autosilo
(EIA pag. 18 fig. 3.6a).
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico della ricorrente nella misura di 8/10 e della resistente
__________ per il resto.
-
La ricorrente rifonderà alla
__________ fr. 400.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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