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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.334
Data decisione, Autorità: 15.05.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00334 DP 99/95 leo
Lugano 15 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 10 aprile 1995 di
rappr. da: Studio legale __________
contro
la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1911) che annulla la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciatale dal municipio di _________ per l'edificazione di due villette monofamiliari sulla part. n. __________RFD __________;
viste le risposte:
25 aprile 1995 del municipio di __________;
26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
4 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
5 maggio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 novembre 1994 la __________ ha chiesto al municipio di _________ il permesso di costruire due casette monofamiliari in località _________ (part. n. __________RFD; zona R2).
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di un fondo contermine (part. n. __________RFD), contestando, fra l'altro, l'adeguatezza dell'accesso.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione della vicina.
Contro questa decisione l'opponente è insorta davanti al Consiglio di Stato, censurando, fra l'altro, l'insufficiente distanza degli edifici del vicino elettrodotto 50 kV __________.
C. Con giudizio 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'opponente, annullando la predetta licenza e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio, affinché completasse l'esame della domanda con l'avviso dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Esclusa la necessità di esperire un esame d'impatto ambientale, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'assenza del preavviso dell'Ispettorato degli impianti a corrente forte giustificasse l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio dell'istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della controversa licenza.
Richiamandosi ad uno scritto del 30 gennaio 1995 dell'AET, l'insorgente evidenzia la conformità dell'intervento con l'art. 110 dell'ordinanza concernente l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a corrente forte del 7.7.1933.
E. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Il Dipartimento del territorio chiede il rigetto dell'impugnativa, ma informa di avere nel frattempo interpellato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Il municipio di _________ conferma le precedenti prese di posizione.
L'impugnativa è invece avversata dalla resistente __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Quantomeno nella misura in cui l'insorgente contesta la legittimità della decisione di rinvio, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, testi, interrogatorio formale!) appaiono invero manifestamente inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
Diversamente da quanto dispone l'art. 61 PA, la norma succitata non stabilisce che il rinvio debba costituire l'eccezione. In ossequio al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo, anche il Consiglio di Stato deve tuttavia limitare il rinvio ai casi in cui sussiste un'esigenza effettiva: ad esempio quella di permettere alle istanze subordinate di completare gli accertamenti o di procedere ad un nuovo apprezzamento dei fatti rilevanti per la decisione (cfr. in tal senso Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 304, pag. 179).
La decisione non regge alla critica.
Non tanto perché non esiste norma che imponga di sottoporre alla predetta istanza le domande di costruzione interessanti fondi situati in prossimità di linee elettriche, quanto piuttosto perché le distanze minime prescritte dall'art. 38 dell'Ordinanza sulle linee elettriche del 30.3.1994 (OLE, RU 1994 II 1233; RS 734.31) tornano unicamente applicabili alla costruzione di elettrodotti (cfr. art. 2 OLE). Non sono per contro applicabili alla costruzione di edifici o impianti su fondi attraversati od altrimenti toccati da linee elettriche. Tali disposizioni non sono in particolare configurabili alla stregua di restrizioni di diritto pubblico gravanti direttamente questi fondi. Destinatari dei vincoli istituiti dall'art. 38 OLE sono unicamente i proprietari degli elettrodotti, che devono semmai promuovere le procedure necessarie per costituire adeguate servitù di condotta (art. 691 CC; DTF 115 Ib 24).
Ferme queste premesse, non essendo riscontrabile alcuna disposizione di diritto pubblico che limiti lo ius aedificandi della ricorrente a causa del controverso elettrodotto, il ricorso va accolto, annullando la decisione governativa censurata e ripristinando la licenza edilizia rilasciatale dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 38 OLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1911) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata dal municipio di _________ alla ricorrente per l'edificazione di due case sulla part. n. __________RFD è confermata.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico della resistente, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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