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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.335
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00335 DP 100/95 52.95.00336 DP 101/95 leo
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi del 10 aprile 1995 di
contro
le decisioni 21 marzo 1991 (n. 1759 e 1760) del Consiglio di Stato che dichiarano irricevibili le istanze di revisione presentate dagli insorgenti avverso le decisioni 19 febbraio 1992 con cui il municipio di __________ ha inflitto loro due multe di fr. 10'000.-- e di fr. 5'000.-- per abusi edilizi;
viste le risposte:
21 aprile 1995 del Consiglio di Stato,
4 maggio 1995 del municipio di __________,
al ricorso di __________;
21 aprile 1995 del Consiglio di Stato,
4 maggio 1995 del municipio di __________,
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisioni del 19 febbraio 1992 il municipio di __________ ha inflitto tre multe edilizie, di fr. 50'000.--, fr. 10'000.-- e fr. 5'000.-- a __________, __________ e __________ per abusi edilizi commessi in qualità di proprietario, di progettista rispettivamente di esecutore di opere edilizie realizzate sulla part. n. __________RFD;
che con decisioni del 13 gennaio 1993 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti;
che dei tre soccombenti soltanto __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che con sentenza 15 marzo 1993 questo Tribunale ha annullato, per intervenuta prescrizione, la multa inflitta al proprietario delle opere abusive;
che con scritti del 15 novembre, rispettivamente del 2 dicembre 1994 il municipio di __________ ha chiesto il pagamento delle multe cresciute in giudicato;
che con istanze del 2, rispettivamente del 21 dicembre 1994 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ di annullare le multe in questione;
che il 30 gennaio 1995 il municipio di __________ ha deciso a maggioranza di accogliere le richieste di annullamento; la decisione non è stata tuttavia notificata ai richiedenti;
che il 13 febbraio 1995 il municipio di __________ ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, configurando le domande di annullamento delle multe alla stregua di domande di revisione;
che con decisioni del 21 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha respinto le istanze ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 35 PAmm;
che contro le predette risoluzioni governative __________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che venga dato atto dell'annullamento delle multe;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto delle impugnative, senza formulare particolari osservazioni;
che il municipio di __________ chiede invece di considerare che il 30 gennaio 1995 ha risolto, a maggioranza, di annullare le multe in oggetto;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta gli art. 58 LE 1973 e 148 LOC;
che i ricorsi possono essere evasi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che oggetto del presente giudizio è di per sé soltanto la questione a sapere se le decisioni con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili le istanze di revisione sottopostegli dal municipio di __________ siano conformi al diritto;
che con determinazione 30 gennaio 1995 il municipio ha tuttavia risolto di annullare le multe in contestazione;
che nella misura in cui questa risoluzione è irrevocabile - come lo stesso municipio chiede di considerare (cfr. risposte 4.5.1995) - i ricorsi vanno dichiarati privi d'oggetto;
che nella misura in cui tale determinazione potesse ancora essere rimessa in discussione, le impugnative sarebbero invece da respingere perché non sono dati i presupposti dell'art. 35 PAmm per rivedere ed annullare le multe inflitte ai ricorrenti;
che giusta l'art. 35 PAmm il rimedio della revisione è infatti dato:
"a) se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente."
che nell'evenienza concreta l'annullamento della multa inflitta al proprietario dell'opera non costituisce un fatto nuovo a' sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm: fatti nuovi rilevanti secondo questa disposizione possono essere soltanto accadimenti verificatisi prima dell'emanazione del provvedimento dedotto in revisione;
che non può nemmeno essere considerato nuovo a' sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm il fatto che, dopo la sentenza 15 marzo 1993 con cui questo Tribunale ha annullato la multa inflitta ad __________, i ricorrenti si siano resi conto che anche le multe a loro irrogate erano di per sé prescritte;
che la rinuncia ad impugnare le decisioni con cui il Consiglio di Stato le aveva confermate ne ha determinato la crescita in giudicato;
che non essendo il rimedio della revisione concepito per riparare alle conseguenze preclusive derivanti dalla mancata impugnazione, i ricorsi, in quanto non privi d'oggetto, sarebbero pertanto da respingere;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 51, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
In quanto non privi d'oggetto i ricorsi sono evasi come ai considerandi.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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