AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.344
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00344 DP 108/95 cm
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 1995 di
contro
la risoluzione 27 marzo 1995 (n. 10) con cui il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 5 gennaio 1995 dell'insorgente avverso la decisione 5/12 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di restituirgli l'eccedenza della tassa di consumo dell'energia elettrica per gli anni 1993 e 1994 riferiti a tre fondi posti a __________
viste le risposte:
5 maggio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
10 maggio 1995 del municipio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con scritto 2 novembre 1994 l'insorgente ha sollecitato al municipio di __________ la restituzione dell'eccedenza della tassa di consumo dell'energia elettrica relativa agli anni 1993 e 1994 concernente tre appartamenti costituiti in PPP al mapp. __________ di __________: e questo per il motivo che l'imposizione del consumo di energia elettrica di tutti quei fondi aveva avuto luogo secondo la tariffa commerciale, mentre che due appartamenti servivano all'abitazione, per la quale vigeva una tariffa inferiore;
che con risoluzione 5/12 dicembre 1994 il municipio di __________ ha respinto la menzionata richiesta, per il motivo che "se c'è stata una inadeguata applicazione della tariffa per quanto concerne il suo stabile a __________, questa è imputabile unicamente alla mancata separazione dell'impianto da parte del suo installatore concessionario";
che l'arch. __________ è insorto avverso la decisione predetta con reclamo 5 gennaio 1995 al dipartimento delle istituzioni, il quale ha confermato la stessa con risoluzione 27 marzo 1995, ribadendo la bontà delle motivazioni municipali ed inoltre non ritenendo soddisfatti i requisiti di applicazione (per analogia) dell'art. 63 cpv. 1 CO, essendo l'insorgente a conoscenza fin dal 1985 del fatto che due stabili su tre venivano imposti con la tariffa commerciale;
che l'insorgente si è aggravato innanzi a questo Tribunale contro il giudicato dipartimentale con ricorso 13 aprile 1995, al quale ha domandato di riconoscergli un rimborso di fr. 2'000.-- per il titolo di eccesso di pagamento di tasse di consumo riferito ai noti stabili;
che egli sostiene in particolare di aver avuto la certezza che le tariffe AIL per il consumo di energia elettrica fossero differenziate a seconda del tipo di ente allacciato solo verso la fine del 1994;
che il municipio di __________ ed il dipartimento delle istituzioni hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 40 LMSP), il ricorso è tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm);
che pertanto il gravame è ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il principio della restituzione dell'indebito arricchimento vige anche nel diritto pubblico;
che, in materia di pubblici tributi, una prestazione non può tuttavia essere considerata come effettuata senza causa legittima quando ha luogo a seguito di una decisione cresciuta in giudicato, foss'anche viziata;
che, di conseguenza, la restituzione di un pubblico tributo entra in linea di conto solo quando la legge prevede le condizioni di modifica o di annullamento della decisione che determina il tributo medesimo oppure quando sussiste un motivo di revisione (in senso lato, comprendente quindi anche il riesame per le autorità che possono procedere a tanto): motivo che può essere dedotto, se del caso, a titolo sussidiario direttamente dall'art. 4 Cost. (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono a DTF 105 Ia 217; inoltre Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 43 B III; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 620; Moor, Droit administratif, vol. II, pag. 102);
che, nel concreto caso, il regolamento per la distribuzione di energia elettrica è silente in merito alle condizioni alle quali una bolletta viziata deve essere rettificata;
che l'istituto della revisione è invece previsto a livello della procedura amministrativa (art. 35 segg. PAmm);
che giusta l'art. 35 PAmm contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta (lett. a), se essa non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni tra di loro contraddittorie (lett. b), se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante (lett. c), se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove nuove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (lett. d). L'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha deciso in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione nei casi contemplati alle lettere a) e b) e dalla scoperta del motivo di revisione nei casi contemplati alle lettere c) e d), ma non oltre 10 anni dall'intimazione, fatta eccezione per il motivo di cui alla lettera c) (art. 36 PAmm);
che il Tribunale federale ha per il rimanente dedotto dall'art. 4 Cost. il diritto ad ottenere il riesame di una decisione quando le circostanze si sono notevolmente modificate dopo la sua adozione rispettivamente quando l'istante invoca dei fatti o dei mezzi di prova rilevanti che non gli erano noti al momento della procedura precedente o che non ha avuto l'occasione o la possibilità di far valere in quella sede (cfr. RDAT I-1992 N. 16, consid. 4a, pag. 43 seg; inoltre Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed, N. 838 e rinvii; Grisel, op. cit., pag. 949; Moor, op. cit., pag. 229 seg.): ipotesi, la seconda, simile a quella già contemplata all'art. 35 lett. d PAmm;
che, per il rimanente, all'infuori dalle anzidette ipotesi il richiedente non ha il diritto di ottenere la revisione od il riesame di una decisione;
che in particolare, quindi, attraverso una domanda tendente al conseguimento della revisione o del riesame l'istante non può pretendere di correggere degli errori nell'applicazione del diritto (materiale) in cui sia incorsa l'autorità nella precedente procedura (salvo il caso in cui il diniego di procedere a tanto conduca ad un risultato scioccantemente lesivo del principio dell'equità; cfr. Moor; op. cit., pag. 230; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Nr. 43 III e IV a e d; Grisel, op. cit., pag. 948): la riparazione di un simile vizio può infatti avere luogo subito, mediante l'impugnazione della decisione viziata;
che, in quest'ordine di idee, nemmeno l'ignoranza circa il diritto applicabile al momento della precedente procedura fonda il diritto ad ottenere la revisione od il riesame di una decisione (cfr. alla dottrina appena citata);
che nel concreto caso il ricorrente si appella alla sua ignoranza fino alla fine del 1994 - a suo modo di vedere scusabile ed anzi imputabile all'agire delle AIL - circa l'esistenza di tariffe differenziate per il consumo di energia elettrica;
che il motivo invocato dall'insorgente, concernente l'applicazione del diritto (tariffe), non costituisce quindi un motivo di revisione o riesame così come definito poco sopra;
che, sia detto per completezza, la necessità di eseguire una separazione dell'impianto ai fini di un corretto conteggio del consumo delle unità residenziali (il consumo di energia dei fondi in esame essendo misurato fino all'estate 1994 tramite un solo contatore) costituisce una semplice conseguenza della differenziazione delle tariffe: quella circostanza non può dunque in alcun modo assurgere a fatto nuovo rilevante, foss'anche stato ignorato dal ricorrente (in modo scusabile) fino allo scorso anno;
che, infine, tenuto conto di tutte le circostanze del concreto caso (il ricorrente è di professione architetto, era a conoscenza fin dal 1985 della differenziazione delle tariffe, ha omesso di verificare le bollette e, se del caso, di chiedere le debite delucidazioni ecc.) non ricorrono nemmeno lontanamente gli estremi per ritenere, a titolo eccezionale (e quindi di regola escluso), che il diniego di riesaminare la tassazioni del consumo di energia elettrica a carico del ricorrente deciso dal municipio di __________ integri gli estremi della scioccante iniquità;
che, di conseguenza, il gravame deve essere respinto;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 40, 41, 42 LMSP, 18, 28, 35, 43, PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 150.-- (centocinquanta), è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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