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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.360
Data decisione, Autorità: 24.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00360 DP 121/95 cm
Lugano 24 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 10 maggio 1995 di
indirizzo postale: __________
contro
la decisione 26 aprile 1995 (no. 2324) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 5 febbraio 1992 e 28 febbraio 1992 con le quali il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il Municipio di __________ hanno rilasciato a __________ e __________ il permesso in sanatoria per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna e per l'ampliamento, su variante, dell'abitazione sita al mapp no. __________ RFD;
viste le risposte:
21 maggio 1995 di __________ e __________;
22 maggio 1995 del Municipio di __________;
2 giugno 1995 del Consiglio di Stato;
12 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
richiamate le sentenze 8 ottobre 1993 del Tribunale cantonale amministrativo e 2 maggio 1994 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1989 __________ e __________ hanno ottenuto il permesso di ampliare la loro casa di abitazione sita sul mappale no. __________ RT (ora RFD) di __________, fuori della zona edificabile;
che a lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale ha riscontrato delle difformità rispetto al progetto autorizzato: queste, consistenti in un maggior ampliamento dello stabile (6,78 mq su 3 piani) e nell'esecuzione di un muro di sostegno (alto da 0,40 a 2 ml e lungo 24,5 ml) a valle della proprietà, sono state oggetto di una nuova domanda di costruzione in sanatoria;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo contermine;
che con decisioni 5 e 28 febbraio 1992 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, rispettivamente il Municipio di __________, hanno autorizzato le opere contemplate dalla domanda in sanatoria respingendo le opposizioni presentate dal vicino;
che con risoluzione 26 gennaio 1993 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, respingendo l'impugnativa 28 febbraio 1992 contro di esso interposta dall'opponente;
che adito dal soccombente, con sentenza 8 ottobre 1993 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il gravame annullando la suddetta pronunzia governativa, l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia comunale in quanto lesive dell'art. 24 LPT; il Tribunale ha tuttavia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di demolizione di una canna fumaria presentata dall'insorgente, dato che un simile provvedimento non era sub iudice e che il manufatto non era oggetto della domanda di costruzione in sanatoria;
che con sentenza 2 maggio 1994 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto pubblico contro di esso inoltrato dal vicino opponente; l'Alta Corte federale ha considerato in breve che trascurando di esaminare la questione legata alla presunta realizzazione abusiva della canna fumaria entrambe le istanze cantonali di ricorso fossero incorse in un diniego di giustizia formale;
che a seguito del rinvio degli atti, il Consiglio di Stato ha statuito nuovamente sul ricorso 28 febbraio 1992 di __________ respingendolo; il Governo ha ritenuto in sostanza provato che il controverso manufatto fosse preesistente ai lavori oggetto della licenza in sanatoria (risoluzione no. 2324 del 26 aprile 1995);
che avverso quest'ultima decisione il soccombente - tramite ricorso 10 maggio 1995
"...
il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione 26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
la demolizione dell'opera edilizia illegale;
la restituzione dell'importo versato di fr. 100.- come decisione del Consiglio di Stato 07.05.91 N. 3425 "tasse di giudizio";
la restituzione dell'importo versato di fr. 300.- a titolo di ripetibili come decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 26.6.1991;
un risarcimento danni di fr. 10'000.-.
..."
che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, i quali postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il Municipio di __________ ed i coniugi __________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni di cui si dirà semmai più avanti;
che in data 10 maggio 1995 __________ ha presentato pure un ricorso per denegata e ritardata giustizia al fine di ottenere la tempestiva emanazione di un ordine di demolizione delle opere abusive;
Considerato, in diritto
che il ricorso per denegata e ritardata giustizia è irricevibile; in effetti, l'inoperosità che l'insorgente addebita al Dipartimento del territorio andava tutt'al più segnalata al Consiglio di Stato quale autorità competente a statuire sui gravami inoltrati contro le decisioni dipartimentali (cfr. art. 45 e 55 LPamm);
che d'altra parte l'impugnativa in discussione è diventata nel frattempo priva d'oggetto; con risoluzione 19 giugno 1995 il Dipartimento del territorio ha infatti ordinato i provvedimenti di sua competenza;
che il ricorso diretto contro la pronunzia 26.4.1995 del Consiglio di Stato è invece pacificamente ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile in forza dell'art. 52 LE 1991; date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 LPamm), ritenuto che eventuali lacune istruttorie potranno semmai venir colmate mediante annullamento del giudizio impugnato e rinvio della pratica all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti;
che oggetto del presente giudizio è soltanto la questione a sapere se una delle tre canne fumarie attualmente presenti sul tetto dell'abitazione dei resistenti sia stata edificata nel corso dell'ampliamento realizzato nel 1989;
che pur esulando manifestamente dalla domanda di costruzione in sanatoria inoltrata dai coniugi __________ e dalla relativa autorizzazione cantonale a costruire 5 febbraio 1992 rilasciata loro dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, la questione riferita alla preesistenza o meno del camino va esaminata perché così ha deciso il Tribunale federale con sentenza vincolante del 2 maggio 1994;
che a mente del Consiglio di Stato tutte e tre le canne fumarie poste sul tetto dell'abitazione __________ sono state edificate 28 anni or sono sulla base di un regolare permesso edilizio; la tesi sarebbe avvalorata in particolare da una fotografia del tetto che a detta dei proprietari è stata scattata nel 1980;
che da quella immagine non è assolutamente possibile trarre le conclusioni cui è pervenuto il Governo; anzi, la nitida copia di quella stessa fotografia che i resistenti hanno versato agli atti del presente procedimento comprova semmai l'esatto contrario, tant'è vero che due camini hanno un'identica foggia antica e tradizionale mentre il terzo si presenta con una forma del tutto differente e assai più moderna;
che anche il diverso materiale impiegato per la costruzione della terza canna fumaria dimostra che questa è stata edificata in epoca più recente;
che questa circostanza avrebbe nondimeno consentito di respingere il ricorso se il Consiglio di Stato avesse rintracciato i progetti originali della casa o acquisito la prova sicura che la foto risale al 1980;
che stante quanto precede, gli accertamenti sin qui effettuati dall'autorità di ricorso di prime cure si appalesano insufficienti per individuare con certezza il periodo in cui è stato costruito l'oggetto litigioso; in mancanza di prove documentali affidabili il Consiglio di Stato avrebbe potuto interrogare i precedenti proprietari dell'immobile o gli operai che hanno realizzato il controverso ampliamento;
che previo annullamento della decisione impugnata gli atti vanno di conseguenza ritornati al Governo affinché esperisca ulteriori indagini e si pronunci nuovamente sulla questione in ossequio alle disposizioni impartite dal Tribunale federale;
che in quanto volta ad ottenere la demolizione dell'opera edilizia illegale, la restituzione di importi versati in altre procedure a titolo di tassa di giudizio e di ripetibili, nonché un risarcimento danni di fr. 10'000.-, l'impugnativa va respinta siccome palesemente infondata; siffatte domande esulano infatti dall'oggetto del presente contendere;
che dato l'esito, si giustifica di porre a carico del ricorrente una parte della tassa di giudizio commisurata al suo grado di soccombenza (art. 28 LPamm);
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost; 49 LE 1973; 52 LE 1991; 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 45, 55, 60, 61, 65 LPamm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 10 maggio 1995 per denegata e ritardata giustizia è irricevibile.
Il ricorso 10 maggio 1995 avverso la decisione 26 aprile 1995 del Consiglio di Stato è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
2.1. la decisione 26 aprile 1995 (no. 2324) del Consiglio di Stato è annullata;
2.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
La tassa di giudizio di fr. 800.- (ottocento) è posta per metà a carico dello Stato e per il resto a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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