AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1995.361
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00361
DP 217/95
cm
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 settembre 1995 del
contro
la
risoluzione 22 agosto 1995, no. 4258, del Consiglio di Stato che ha accolto
il ricorso 4 luglio 1994 di __________ avverso la decisione su reclamo 21 giugno
1994 del municipio di __________ in materia di imposizione della tassa d'uso
della fognatura per l'anno 1994 relativa ad un'abitazione al mapp. __________
di quel comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
due abitazioni appena costruite ai sub A) e B) del mapp. __________ del comune
di __________, stimate fr. 170'000.-- ciascuna.
B. a) Ad una data non precisata
della primavera del 1994 il municipio di __________ ha emesso a carico di
__________ la tassa d'uso della fognatura per l'anno 1994, calcolata in
applicazione dell'art. 26 cpv. 3 del regolamento delle canalizzazioni (RC) e
della relativa Ordinanza di applicazione, ossia nella misura dello 0,4 % del
valore ufficiale di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione. La
tassa assommava pertanto a fr. 680.-- per la prima abitazione (fattura n.
445/94) ed a fr. 681.-- per la seconda abitazione (fattura n. 446/94).
b) Il 30 maggio 1994
__________ ha presentato reclamo avverso la predetta imposizione. Premesso che
le due abitazioni presentavano un unico allacciamento alla canalizzazione
comunale, egli ha rilevato che, trattandosi di nuove costruzioni, la loro stima
era superiore a quella degli altri stabili allacciati nel comune. Egli ha
quindi sollecitato una riduzione dell'imposizione a fr. 680.-- per entrambe le
abitazioni. E questo fintanto che il comune non avesse introdotto il calcolo
della tassa sulla base del consumo effettivo di acqua potabile. Con scritto 16
giugno 1994 __________ ha inoltre invocato l'applicabilità in suo favore dell'art.
11 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977 (in seguito: DE
1977), giusta il quale quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa
calcolata secondo i criteri definiti al cpv. 2 della stessa disposizione e
l'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o
diminuita.
c) Con decisione 21 giugno
1994 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, confermando nel
contempo la bontà dei criteri di imposizione sanciti all'art. 26 RC.
C. a) __________ ha impugnato
quella decisione con ricorso 4 luglio 1994 al Consiglio di Stato, domandando
una riduzione della tassa d'uso della fognatura concernente la seconda
abitazione. E questo in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977.
b) Con risoluzione 24
agosto 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Affermata la
legittimità di principio dell'imposizione della tassa d'uso delle
canalizzazioni sulla scorta del valore della stima ufficiale, esso ha
considerato che la circostanza secondo cui le abitazioni del ricorrente fossero
stimate in misura maggiore degli altri immobili ubicati nel comune non bastava
per rendere applicabile - sotto l'aspetto del principio dell'uguaglianza -
l'art. 11 cpv. 3 DE 1977, dal momento che le stime di tutti i fondi devono
essere periodicamente aggiornate.
D. a) __________ è insorto
avverso la predetta risoluzione con ricorso 7 settembre 1994 davanti a questo
Tribunale, ribadendo ed ampliando i motivi già avanzati nella precedente sede
ricorsuale. Egli ha ricordato inoltre come sua moglie pagava una tassa annua
d'uso delle canalizzazioni di soli fr. 240.-- in quanto proprietaria di una
casa d'abitazione al mapp __________. __________, stimata fr. 60'000.--, sebbene
quello stabile disponeva di due appartamenti (complessivamente due cucine e due
bagni con WC). Per una sola abitazione al mapp. __________, ciascuna composta
da un solo appartamento (una cucina e due bagni con WC), egli era invece
chiamato a sopportare un'imposizione di fr. 680.--, ossia di quasi tre volte
superiore.
b) Con sentenza 23
novembre 1994 questo Giudice ha accolto il ricorso di __________. Premesso che
l'impugnativa poteva concernere solo la tassa d'uso concernente la seconda
abitazione, oggetto della fattura n. 446/94, di fr. 681.-- (concretamente l'abitazione
al sub. B) del mapp. __________), il Tribunale ha considerato quanto segue:
"
...
- 2.1. Il
proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione
delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110
cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell' uso
degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura
integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la
manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA). In principio quindi, nel nostro
Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di
acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore
di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento
delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi
(art. 11 cpv. 2 DE 1977). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la
tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti
la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DE
1977).
2.2. Il
RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso
prevede infatti che la tassa d'uso, da prelevare conformemente all'art. 110
LALIA (art. 26 cpv. 1 RC), consiste in un importo variabile tra il 0,3% ed il
0,6% del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto
un minimo di fr. 50.-- (art. 26 cpv. 3 RC). La tassa d'uso è fissata
annualmente tramite ordinanza municipale in funzione dei risultati d'esercizio
previsti (art. 26 cpv. 2 RC). Giusta infine l'art. 26 cpv. 6 RC, quando vi sia
una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 della stessa
disposizione e l'intensità d'uso degli impianti, il municipio deve aumentare o
diminuire proporzionalmente la tassa.
2.3. Il
ricorrente eccepisce la sussistenza, a suo beneficio, dei requisiti di applicazione
dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977, ripreso all'art. 26 cpv. 6 RC. E questo per il
motivo che lo stabile al sub. B) del mapp. __________, di recente costruzione
ed oggetto di stima in sede di F.N. II. sem. 1992, è stimato in misura nettamente
superiore agli altri stabili allacciati alla rete delle canalizzazioni, la cui
ultima stima a seguito di revisione generale è entrata in vigore il 1 gennaio
1979. Concretamente quindi il ricorrente solleva una violazione del principio
della proporzionalità, che nella terminologia comunemente invalsa in materia di
tasse prende il nome di equivalenza (DTF 111 Ia 326 cons. 7 = RDAT 1986 N. 38
pag. 67): giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il
valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel,
Traité de droit administratif suisse, pag. 612). Va inoltre da sé che una
eventuale disattenzione del principio della proporzionalità costituisce nel
contempo, nel caso di specie, una lesione del principio di uguaglianza.
2.4.
Nell'ambito della determinazione delle tasse dottrina e giurisprudenza riconoscono
al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti
dall'esperienza (Grisel, ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwal-tungsrechtsprechung, Nr. 110 B V). Il ricorso a detti criteri, di cui fa
uso anche l'art. 26 cpv. 3 RC, costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità,
soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché
il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi
che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia come ragionevolmente
proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in
caso di sproporzione manifesta (Grisel, ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
ibidem). Detta considerazione, che permette di tenere debitamente conto di
singole situazioni eccezionali, è recepita in modo chiaro agli art. 11 cpv. 3
DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. Il valore di stima di un immobile è infine riconosciuto
quale valida base di calcolo per la determinazione della tassa d'uso delle canalizzazioni,
per lo meno quando i fondi allacciati non dispongono - com'è il caso a
__________ - di contatori dell'acqua potabile (cfr. in particolare Stuedeli,
Rapport sur les contributions des proprietaires fonciers et les taxes relatives
aux équipements techniques, Mémoire N. 18 edito dall'ASPAN, pag. 75, lett. B),
c); inoltre RDAT 1984 N. 43 consid. G, Grisel, op. cit., pag. 612 seg. e relativi
riferimenti; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 445 e relativi
riferimenti).
- 3.1. Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la situazione in cui il ricorrente dichiara
di trovarsi non presenta in verità le caratteristiche di eccezionalità
legittimanti l'applicazione a suo favore della deroga istituita agli art. 11
cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. Esso ha segnatamente considerato che, trascorso
il periodo di validità decennale (nella pratica però ben più lungo), tutti gli
stabili sono oggetto di una revisione generale e contemporanea delle stime. In
sostanza, il Governo ha ritenuto che una maggior stima del fabbricato al mapp.
__________ sub. B) rispetto agli altri e dovuta al fatto che il primo è stato
stimato nel 1992 e i secondi oltre 15 anni prima possa legittimare, a titolo
transitorio (e cioè fino alla prossima revisione generale delle stime), un
maggior aggravio in materia di tassa d'uso delle canalizzazioni del ricorrente
rispetto agli altri proprietari. Questa tesi può tuttavia essere seguita e
tutelata solo nella misura in cui il maggior aggravio a carico del ricorrente
rispetto agli altri proprietari non appaia manifesto. Varcato quel limite scatta
infatti per l'autorità l'obbligo di ridurre la tassa d'uso in applicazione
proprio degli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. E questo allo scopo di
ragguagliare la tassa d'uso delle canalizzazioni all'intensità d'uso degli
impianti, come vuole l'art. 110 cpv. 2 LALIA (cfr. RDAT 1984 N. 43 cit.,
consid. G in fine). Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di accertare
quella circostanza decisiva. Esso non ha segnatamente stabilito a quanto
assommino la tasse d'uso delle canalizzazioni percepite dal comune di
__________ presso i proprietari di stabili che gravano gli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque con un'intensità paragonabile all'abitazione del
ricorrente al sub. B) del mapp. __________. Ora, la mancanza di quegli
accertamenti appare tanto più inspiegabile se si tien conto delle prove offerte
dal ricorrente, secondo cui a parità circa di intensità d'uso degli impianti
sua moglie paga, in quanto proprietaria del mapp. __________, una tassa annua
d'uso delle canalizzazioni di fr. 240.--, pari quindi ad un terzo circa di
quanto egli sia chiamato a versare in quanto proprietario dell'abitazione al
mapp. __________ sub. B): e questo semplicemente perché lo stabile della moglie
(riattato precedentemente alla revisione generale delle stime in vigore dal 1
gennaio 1979) è stimato fr. 60'000.--, la casa al mapp. __________ sub. B) invece
fr. 170'000.--.
3.2.
Omettendo di accertare i fatti rilevanti, il Governo non ha chiaramente potuto
procedere, di conseguenza, ad una debita verifica circa la ricorrenza degli
estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC: esso si è infatti
precluso la possibilità di eseguire un confronto tra la tassa d'uso dovuta dal
ricorrente e quelle pagate dagli altri proprietari, così da potersi determinare
circa la sussistenza di una sproporzione manifesta tra quei tributi implicante
un obbligo di riduzione della tassa reclamata dal comune di __________ da
__________ in ossequio alle predette disposizioni ed in omaggio ai principi
della proporzionalità e dell'uguaglianza. Il giudizio impugnato deve dunque essere
annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato medesimo affinché emetta
una nuova decisione previo accertamento della fattispecie (art. 65 cpv. 2
PAmm).
..."
c) Con decisione 24 gennaio
1995 il Consiglio di Stato ha indi accolto il ricorso 4 luglio 1994 di
__________ con la seguente motivazione (cfr. consid. 7):
"7. Ritornando
alla fattispecie in esame, come rilevato in precedenza, a __________ vige il
sistema della determinazione della tassa d'uso fognatura fondato sul valore di
stima dell'immobile allacciato (art. 26 Regolamento).
Il
Tribunale cantonale amministrativo nella sua sentenza DP 254/94 del 23 novembre
1994 ha sottolineato che il sistema delle stime, con conseguente rischio di
maggiore aggravio della tassa d'uso per un utente rispetto ad altri proprietari
poiché il suo immobile è stato realizzato e stimato di recente, è ammissibile
nella misura in cui il maggiore aggravio non appaia manifesto.
Oltre
questo limite infatti scatta per l'autorità l'obbligo di ridurre la tassa d'uso
in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DELALIA e 26 cpv. 6 Regolamento.
Ciò
deve essere fatto per conformare la tassa all'uso fatto degli impianti, così
come stabilito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA (RDAT 1984 no. 43).
Nel
caso di __________, questa situazione di manifesto maggiore aggravio per il
signor __________ è data, in particolare se si prende in considerazione la
prova apportata dallo stesso ricorrente relativa alla tassa pagata (fr. 240.--)
per l'abitazione di proprietà della moglie (mapp. no. __________), la cui stima
risale si al 1979, ma che presenta una situazione di uso degli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque pressoché identica a quella dell'abitazione di cui al
mapp. no. __________ sub. B (numero di cucine e bagni con WC).
Da
quanto esposto consegue che l'impugnata imposizione deve essere annullata,
fermo restando la possibilità per il municipio di __________ di emettere una
nuova tassa per l'immobile di cui al mapp. no. __________ sub. B, dopo avere
verificato a quanto assommino le tasse d'uso fognatura percepite presso i
proprietari di stabili che utilizzano in maniera analoga gli impianti di evacuazione
e depurazione delle acque rispetto all'immobile del ricorrente."
Il Consiglio di Stato ha
di conseguenza annullato la decisione su reclamo 21 giugno 1994 del municipio
di __________ nella misura in cui fissava la tassa d'uso della fognatura per
l'anno 1994 relativa all'abitazione al sub. B del mapp. __________.
E. a) Con ricorso 10 febbraio
1995 il comune di __________ è insorto avverso la predetta decisione
governativa innanzi al Tribunale amministrativo, al quale ha domandato di
annullarla, mettendo in primo luogo in rilievo che il Consiglio di Stato,
"pur non portando nuovi elementi rispetto a quelli conosciuti", aveva
questa volta deciso a favore delle tesi di __________. Il comune ha inoltre
messo in evidenza, citando tre esempi, che nel comune vi erano parecchi altri
proprietari di abitazioni che pagavano una tassa d'uso nell'ordine di quella
pretesa verso il resistente. Infine che giusta l'art. 11 cpv. 3 DE 1977 la
tassa deve essere diminuita solo quando sussista una manifesta divergenza tra
la tassa calcolata secondo il cpv. 2 della stessa disposizione e l'intensità
d'uso degli impianti: non invece tra la tassa calcolata secondo il metodo
suddetto e il valore di stima. Il comune ha pure chiesto, in via subordinata,
che fosse stabilito un metodo di calcolo a valere per tutti i casi simili.
b) Con sentenza 23 marzo 1995 questo Tribunale ha deciso
quanto segue:
"2. 2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il
Consiglio di Stato non ha minimamente ossequiato le istruzioni vincolanti che
il Tribunale aveva disposto nella sentenza 23 novembre 1994. Il Governo non ha infatti
stabilito a quanto assommano le tasse d'uso delle canalizzazioni percepite dal
comune di __________ presso i proprietari di stabili che gravano gli impianti
di evacuazione e depurazione delle acque con un'intensità paragonabile
all'abitazione del ricorrente. In assenza di quell'accertamento il Governo non
ha quindi potuto procedere alla debita verifica circa la ricorrenza degli
estremi di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC.
2.2. Per giustificare l'esito del giudizio impugnato -
questa volta completamente opposto a quello della risoluzione 24 agosto 1994 -
il Consiglio di Stato si è invero appoggiato alla sola prova offerta dal
ricorrente, secondo cui a parità circa di intensità d'uso degli impianti sua
moglie paga, in quanto proprietaria del mapp. __________, una tassa annua d'uso
delle canalizzazioni di fr.
240.--, ossia un terzo circa di quanto egli sia chiamato a versare in
quanto proprietario del mapp. __________ sub. B). Quel ragionamento appare
tuttavia inspiegabile. In effetti se, ai fini del giudizio, il Tribunale avesse
considerato decisiva quella offerta di prova - che è comunque servita al
Tribunale per invalidare il giudizio governativo 24 settembre 1994 - esso lo
avrebbe detto già nella sentenza 23 novembre 1994, senza rinviare gli atti al
Governo per ulteriori accertamenti.
- 3.1. Sulla scorta di quanto precede il Tribunale è
costretto ad annullare anche la risoluzione governativa 24 gennaio 1995 ed a
retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché ossequi infine la sentenza
di rinvio 23 novembre 1994, emettendo un nuovo giudizio previo accertamento
della fattispecie. Il Consiglio di Stato dovrà pertanto: 1) effettuare una
campagna di accertamento del valore di stima al 1 gennaio 1979 delle abitazioni
con caratteristiche analoghe a quelle del ricorrente; 2) eseguire un confronto
tra la tassa d'uso pagata dai proprietari di dette abitazioni e quella pagata
dal ricorrente, così da potersi determinare circa l'eventuale sussistenza di
una sproporzione manifesta tra quei tributi implicante un obbligo di riduzione
della tassa dovuta da __________ in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e
26 cpv. 6 RC ed in omaggio ai principi della proporzionalità e dell'uguaglianza;
- nel caso in cui effettivamente sussistesse una manifesta sproporzione,
stabilire in quale misura la tassa dovuta da __________ debba essere ridotta
(ad esempio di 1/3, ½ ecc.:) affinché di citati principi di rango
costituzionale siano rispettati: è invece escluso l'annullamento della
tassazione impugnata ed il rinvio degli atti al municipio di __________ per una
nuova decisione.
3.2. Sia infine rammentato all'intenzione del solo
Consiglio di Stato che la disattenzione delle istruzioni di cui alle sentenze
di rinvio, che purtroppo il Tribunale ha dovuto riscontrare in talune recenti
risoluzioni governative concernenti oggetti analoghi, potrà comportare solo
l'annullamento di queste ultime. Tenga inoltre presente il Governo che, dopo
un'istruttoria, alle parti deve sempre essere concesso il diritto di esprimersi
sulle risultanze della stessa (art. 52 PAmm)."
c) Con giudicato 22 agosto
1995 il Consiglio di Stato ha infine evaso il ricorso 4 luglio 1994. Sulla
scorta degli accertamenti esperiti dal segretario comunale e trasmessi al
servizio dei ricorsi il 27 luglio 1995, il Governo ha calcolato che il valore
medio risultante dalla stima ufficiale entrata in vigore il 1 gennaio 1979 di
edifici con caratteristiche inquinanti analoghe a quelle dell'abitazione al sub
B del mapp. __________ (una cucina e due bagni con WC) ammontava a fr.
50'000.--: la tassa d'uso della fognatura che ne risultava assommava quindi a
fr. 200.-- (= 0,4% di fr. 50'000.--). Assodata pertanto una manifesta
divergenza tra la tassa d'uso imposta al ricorrente, di fr. 681.--, e l'intensità
d'uso degli impianti riconducibile alla sua abitazione al sub. B del mapp.
__________, il Consiglio di Stato ha proceduto a dimezzare la tassa imposta al
ricorrente in applicazione degli art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26 cpv. 6 RC. La
maggior imposizione del ricorrente rispetto alle risultanze della statistica
allestita dal segretario comunale è stato giustificata da parte dell'istanza
inferiore con riferimento al fatto che le abitazione nuove dispongono di
elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie che implicano un maggior
consumo di acqua potabile e che di conseguenza gravano maggiormente delle altre
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque.
F. Con ricorso 4 settembre 1995
il comune di __________ è insorto avverso l'anzidetto giudicato davanti a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo. Esso si richiama
anzitutto agli insegnamenti di cui alla sentenza 22 giugno 1978 di questo Tribunale,
pubbl. in RDAT 1979 N. 19 e sostiene inoltre che il giudizio governativo è
costitutivo di una disparità di trattamento verso quei proprietari di
costruzioni recenti che sono stati chiamati a pagare una tassa d'uso simile a
quella di __________ ed inoltre di quelli che hanno riattato le loro proprietà
dopo il 1979. Il comune ribadisce infine, in via subordinata, la richiesta
formulata nel gravame 10 febbraio 1995, e cioè che il Tribunale abbia a
stabilire un metodo di calcolo a valere per tutti i casi simili a quello qui
litigioso.
Il servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ha sollecitato la
reiezione del gravame. __________ ha invece comunicato al Tribunale di non
avere nessuna osservazione da formulare.
considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC) e la
legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto
ricevibile in ordine, tranne che per quanto concerne la domanda subordinata: il
Tribunale deve infatti limitarsi a risolvere la specifica contestazione che gli
è sottoposta. Essa può infine essere decisa sulla base della documentazione
agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Come risulta
dall'esposizione dei fatti, il Consiglio di Stato ha questa volta atteso alle
istruzioni vincolanti che il Tribunale gli aveva impartito nella sentenza 23 novembre
1994 ed aveva precisato in quella di data 23 marzo 1995. Esso ha pertanto in primo
luogo accertato che il valore della stima ufficiale al 1 gennaio 1979 di abitazioni
con caratteristiche analoghe a quella del ricorrente sotto il profilo
dell'inquinamento delle acque (una cucina, due bagni con WC) ammontava a fr.
50'000.--. Dopo aver confrontato la tassa d'uso della fognatura imposta ai
proprietari di quegli stabili (fr. 200.--) con quella pretesa nei confronti di
__________ (fr. 681.--), il Governo ha considerato che sussistesse una
divergenza manifesta tra la tassa pretesa da __________ in applicazione
dell'art. 26 cpv. 3 RC, ossia in funzione del valore della stima ufficiale della
sua abitazione al sub. B del mapp. __________, e l'intensità d'uso degli
impianti riconducibili all'abitazione medesima. Quella manifesta divergenza
doveva quindi essere corretta in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 e 26
cpv. 6 RC. Per questo motivo ha ridotto della metà la tassa impugnata, ossia da
fr. 681.-- a fr. 340.--. Come già è stato spiegato, il Consiglio di Stato ha
comunque confermato una maggior imposizione del ricorrente rispetto a quella
risultante dai propri accertamenti per il motivo che le abitazioni nuove
dispongono di elettrodomestici, quali lavatrice e lavastoviglie, suscettibili
di incrementare il consumo di acqua potabile e - di conseguenza - di gravare
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque in misura superiore
rispetto a quelle esistenti.
2.2. Il Tribunale condivide le considerazioni e conclusioni
cui è addivenuta l'istanza inferiore, che hanno infine permesso di ragguagliare
la tassa d'uso delle canalizzazioni imposta al resistente alla presumibile
intensità d'uso cui la sua abitazione al sub. B del mapp. __________ sottopone
gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque, in omaggio ai principi
della proporzionalità e dell'uguaglianza, sulla scorta degli insegnamenti e
delle indicazioni che il Tribunale medesimo ha avuto modo di illustrare
diffusamente nei precedenti giudicati 23 novembre 1994 e 23 marzo 1995. Si
potrebbe invero disquisire sul fatto - sostenuto dal Consiglio di Stato - che
le sole abitazioni nuove, diversamente dalle altre, siano fornite di lavatrici;
inoltre non risulta dagli atti se l'abitazione al mapp. __________ sub. B
disponga o meno di lavastoviglie. Ma l'approfondimento di quegli aspetti, tra
l'altro di carattere marginale e non contestati da __________, potrebbe semmai
condurre unicamente ad una ulteriore riduzione dell'avversata tassazione,
mentre che il Tribunale non può operare una reformatio in peius a danno del
ricorrente, ossia del comune (art. 65 cpv. 4 PAmm).
2.3. Invano il comune cerca di contestare il risultato cui è addivenuta
l'istanza inferiore rifacendosi alle considerazioni svolte da questo Tribunale
nella sentenza 22 giugno 1978 in re __________ (RDAT 1979, N. 19). Quel
giudicato concerneva infatti la contestazione di una tassa di allacciamento
alle canalizzazioni, emessa oltretutto prima dell'entrata in vigore della LALIA
(la massima della sentenza riportata nella RDAT, che parla di "tassa di
utilizzazione" può comunque indurre in errore, per lo meno dal profilo
pratico, ma non giuridico), per la cui determinazione - contrariamente
alla tassa d'uso qui litigiosa (art. 110 cpv. 2 LALIA) - l'intensità d'uso cui
l'elemento allacciato avrebbe potuto sottoporre gli impianti di evacuazione e
depurazione delle acque non aveva in principio alcuna rilevanza (l'aveva infatti
solo a titolo eccezionale; cfr. inoltre, attualmente, in senso analogo all'art.
99 cpv. 4 LALIA concernente il prelievo dei contributi di costruzione delle
canalizzazioni).
2.4. Sempre contrariamente a quanto assume il comune, il risultato
cui è addivenuto il Consiglio di Stato non crea infine delle disparità di
trattamento nei confronti dei proprietari di stabili di recente edificazione o
riattazione, pure imposti con tasse aggirantesi attorno ai fr. 680.-- a seguito
del loro alto valore di stima. Costoro non hanno infatti impugnato la tassa
d'uso emessa nei loro confronti da parte del municipio, sebbene ne avessero
avuto la possibilità: essi devono di conseguenza essere pronti a subire le
conseguenze di quella loro scelta. Il giudizio governativo deve invece semmai
spingere il municipio di __________ a riflettere sui criteri applicati per l'imposizione
della tassa d'uso delle fognature: e questo allo scopo di apportare dei correttivi
in sede di applicazione dell'art. 26 cpv. 3 RC affinché la discrepanza tra l'imposizione
di stabili di recente costruzione o riattazione rispetto a quelli, agli stessi
paragonabili sotto il profilo dell'inquinamento delle acque, già eretti al 1
gennaio 1979 possa essere ricondotta entro limiti ossequiosi dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento.
- Poiché il comune è
intervenuto in lite a tutela di interessi economici propri e che il presente
giudizio mette fine alla lite, il Tribunale pone a carico dello stesso una tassa
di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC; 110 LALIA; 11 DE 1977; 18, 28, 46 PAmm, nonché il RC di
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
100.--, è posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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