AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.367
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00367 DP 128/95 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 aprile 1995 del Consiglio di __________ (__________), che sospende per un anno l'insorgente dall'esercizio della professione di fiduciario a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 19 giugno 1995 del __________;
preso atto:
della replica 23 agosto 1995 del ricorrente;
della duplica 7 settembre 1995 del __________;
esperita un'udienza in data 13 ottobre 1995;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è titolare di un'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario rilasciatagli dal Consiglio di Stato nel 1991, su preavviso favorevole del __________, in base all'art. 23 cpv. 3 LFid; norma transitoria prevista a favore dei fiduciari privi di titoli di studio che al momento dell'entrata in vigore di tale legge esercitavano la professione da almeno cinque anni.
Valutando l'attività svolta dal ricorrente a partire dal 1980 per la __________ e per la __________ quale consulente e broker nel settore degli investimenti a termine, l'autorità cantonale ha ritenuto che questi desse sufficienti garanzie di professionalità.
B. Il 20 marzo 1995 il __________ ha aperto a carico di __________ un procedimento disciplinare per violazione della LFid. L'avviso di apertura del procedimento rimproverava al ricorrente di dirigere contemporaneamente due società fiduciarie (__________come direttore e __________ come amministratore unico) e di applicare alle transazioni concluse attraverso di esse commissioni talmente elevate da precludere irrimediabilmente qualsiasi possibilità di guadagno ai suoi clienti. All'avviso in questione era allegato il rapporto 13 febbraio 1995 allestito dall'ispettore dei fiduciari dopo i necessari accertamenti.
Nel termine assegnatogli per l'inoltro di eventuali osservazioni __________ ha inoltrato al __________ un lungo memoriale in cui respingeva ogni addebito. Eccepita la costituzionalità dello stesso __________, il prevenuto negava nel merito l'esistenza di una qualsiasi violazione dei suoi doveri di fiduciario. A suo avviso, la LFid non escluderebbe la possibilità di dirigere contemporaneamente due società fiduciarie. Le commissioni applicate alle transazioni sarebbero d'altro canto adeguatamente ragguagliate alla qualità delle prestazioni offerte. Non sarebbe inoltre dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'entità delle commissioni e le perdite registrate dai clienti.
C. Preso atto delle giustificazioni inoltrate, il 25 aprile 1995 il __________ ha sospeso __________ dall'esercizio della professione per la durata di 12 mesi a titolo di sanzione disciplinare.
In sostanza, il __________ ha ritenuto fondati gli addebiti mossi al prevenuto con il rapporto di contravvenzione.
D. Contro la predetta risoluzione del __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riallacciandosi al memoriale difensivo prodotto davanti al __________, l'insorgente ripropone le eccezioni di natura costituzionale e procedurale sollevate senza successo in prima istanza in relazione al potere disciplinare del __________, alla facoltà di emanare direttive ed al diritto di essere sentiti. Il conferimento di funzioni giurisdizionali al __________, obietta, violerebbe l'art. 39 Cost. cant., che non annovera tale istanza tra quelle deputate ad esercitare il potere giudiziario. L'emanazione di direttive da parte del __________ disattenderebbe invece il principio della separazione dei poteri, mentre il rifiuto di mettergli a disposizione parte del rapporto allestito dall'ispettore dei fiduciari integrerebbe gli estremi di una violazione del diritto di essere sentiti.
Nel merito, l'insorgente contesta anzitutto che la LFid vieti ad un singolo fiduciario di dirigere contemporaneamente più di una società. Le due società (__________e __________) contigue dal profilo logistico ed organizzativo potrebbero senz'altro essere dirette e gestite con competenza e professionalità da un'unica persona titolare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario.
Infondati sarebbero pure gli addebiti riferiti alla violazione dei doveri generali dei fiduciari commessa attraverso l'applicazione di commissioni talmente alte da pregiudicare qualsiasi margine di guadagno da parte dei clienti. A suo avviso, non sarebbe dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra i risultati negativi conseguiti e l'entità delle commissioni applicate. Ogni cliente, argomenta, sarebbe peraltro stato preventivamente messo in guardia sul fatto che le possibilità di guadagno sul mercato delle opzioni a termine sono inferiori al 33 %. I risultati delle sue società dimostrerebbero anzi che "è stato recuperato più di quanto normalmente le leggi della probabilità di tale particolare mercato permettono".
L'entità delle commissioni praticate sarebbe d'altro canto giustificata dal particolare valore della controprestazione offerta. Le dettagliate analisi e la costante attenzione dedicata all'evoluzione dei mercati a termine mediante i sistemi informatici di cui le società sono dotate giustificherebbero l'applicazione di commissioni più elevate.
Arbitrarie sarebbero quindi le conclusioni tratte dal __________ sulla base dell'indagine per campionatura svolta dall'autorità.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente. Chiesto il rigetto delle eccezioni sollevate da quest'ultimo in limine litis e ribadita la violazione della LFid relativa alla contemporanea gestione di due società, il __________ illustra le caratteristiche dei mercati a termine e l'incidenza delle commissioni sulle prospettive di guadagno dei clienti delle società gestite dal ricorrente: commissione pari al 60 % del premio, aggiunte a quelle del broker - a loro volta maggiorate - vanificherebbero qualsiasi possibilità di conseguire risultati positivi. Simili commissioni, prosegue il __________, sarebbero di gran lunga superiori a quelle praticate dagli altri operatori del ramo, che applicano commissioni dell'ordine dell'1 % del capitale gestito o pari a quella di courtage esposta dal broker. Informazioni assunte presso il broker londinese corrispondente delle società dell'insorgente dimostrerebbero addirittura che questi beneficerebbe di ristorni sulle commissioni addebitate ai clienti.
Il ricorrente, soggiunge il __________, non tutelerebbe convenientemente gli interessi dei clienti, limitandosi ad acquistare opzioni che poi lascerebbe correre sino alla scadenza senza adottare quelle strategie di difesa che vengono generalmente messe in atto dagli altri operatori del ramo. Le sue ditte non disporrebbero di personale qualificato. I dipendenti, in maggioranza privi di conoscenze specifiche, si limiterebbero a reperire la clientela attraverso contatti telefonici. Lo stesso ricorrente non avrebbe qualifiche particolari. Le sue controprestazioni sarebbero di scarsissimo pregio.
F. Con la replica l'insorgente contesta le modalità con cui il __________ ha acquisito informazioni dal broker londinese. Ribadisce la richiesta di edizione della seconda parte del rapporto d'ispezione, di ulteriori documenti e di tutti i verbali delle sedute del __________. Riprese e sviluppate le censure d'ordine sollevate con il ricorso, __________ contesta poi partitamente le deduzioni operate dal __________ sulle questioni di merito. Nega sulla base di esempi concreti che le commissioni applicate precludano ai clienti qualsiasi possibilità di guadagno ed evidenzia la particolare bontà delle prestazioni offerte dalle sue ditte.
Quanto all'entità delle commissioni applicate, l'insorgente rileva poi come le stesse corrispondano a quelle in uso presso altre ditte operanti nel settore. Nega recisamente di ottenere ristorni dai suoi brokers e sottolinea in conclusione gli ottimi risultati conseguiti dalle sue società.
G. Con la duplica il __________ riprende e sviluppa le tesi addotte in sede di risposta. Ribadisce di non aver trattenuto altri documenti all'infuori di quelli interni. Sottolinea l'inammissibilità dei ristorni effettuati dal broker londinese all'insaputa dei clienti ed evidenzia la scadente qualità dei servizi offerti dal ricorrente.
H. All'udienza del 13 ottobre 1995 il __________ ha prodotto i documenti reclamati dall'insorgente.
Il ricorrente ha invece prodotto le schede personali dei suoi dipendenti ed il contratto di franchising stipulato con la __________, sua consulente e fornitrice di know how.
Per il resto le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
L'allestimento della perizia sollecitata dal ricorrente non appare indispensabile, poiché decisiva non è tanto la questione a sapere se il ricorrente abbia violato i doveri di fiduciario applicando commissioni tali da pregiudicare le possibilità di guadagno dei suoi clienti, quanto piuttosto quella a sapere se applicando simili commissioni l'insorgente non abbia disatteso l'obbligo di attenersi agli usi commerciali ed alle regole stabilite dalle associazioni di categoria sancito dall'art. 10 RLFid.
Con la produzione dei documenti di cui l'insorgente chiedeva l'edizione da parte del __________ possono ritenersi sanate le eccezioni sollevate con riferimento al suo diritto di essere sentito.
Da questo profilo, le eccezioni sollevate in limine litis dall'insorgente vanno quindi disattese.
L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche ed ha carattere personale.
Per le persone giuridiche e le società di persone, soggiunge l'art. 2 LFid, l'autorizzazione è richiesta per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un'attività ai sensi di tale legge. "Ad esse" recita la norma in questione, "deve essere conferito il diritto di firma"; vincolo, questo, che sta essenzialmente a significare che le persone con diritto di firma devono essere in possesso dell'autorizzazione al libero esercizio.
Il __________ rimprovera all'insorgente di aver violato i doveri del fiduciario dirigendo contemporaneamente la __________ come amministratore unico e la __________ come direttore con diritto di firma.
Il rimprovero è infondato.
L'art. 14 LFid, disciplinante i doveri dei fiduciari, impone a questi operatori economici di esercitare la professione in modo coscienzioso e di dimostrarsi degni della considerazione che la professione e la loro funzione esigono.
Ora nella gestione simultanea di due società fiduciarie non sono ancora ravvisabili gli estremi di un esercizio poco coscienzioso della professione. Il diritto positivo non vieta il cumulo di mandati societari. L'art. 2 LFid si limita ad esigere che le persone con diritto di firma siano titolari dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario.
Entro questi limiti, il ricorso va quindi senz'altro accolto.
5.1. I doveri dei fiduciari sono disciplinati in termini generali dall'art. 14 LFid, che si limita a sancire l'obbligo di "esercitare la professione in modo coscienzioso" e di "dimostrarsi degno della considerazione che la professione e la sua funzione esigono".
L'art. 10 RLFid precisa che "l'esercizio coscienzioso della professione presuppone in particolare l'osservanza degli usi commerciali e delle regole stabilite da parte delle associazioni professionali".
L'obbligo di tutelare adeguatamente gli interessi dei mandanti si estende anche agli aspetti legati alla retribuzione del fiduciario. Onorari manifestamente sproporzionati non ledono soltanto gli interessi dei clienti, ma appaiono anche inconciliabili con l'obbligo di "dimostrarsi degni della considerazione che la professione e la funzione esigono" (cfr. per analogia M. Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz pag. 139 N. 3a).
La LFid non contiene disposizioni volte a regolare le questioni relative alla retribuzione dei fiduciari. La determinazione degli onorari dei fiduciari è di principio lasciata al gioco della libera concorrenza. Ciò non significa tuttavia che i fiduciari siano liberi di determinare gli onorari come loro meglio aggrada. La loro remunerazione deve comunque situarsi in un rapporto ragionevole con il valore intrinseco delle loro prestazioni. Non deve inoltre travalicare i limiti fissati dalle consuetudini e dalle regole sviluppate dalla prassi nei singoli campi di attività dei fiduciari.
5.2. Nel campo del commercio di opzioni occorre distinguere tra la commissione applicata dal broker (courtage) e quella applicata da eventuali ulteriori intermediari (banche o fiduciari). Le commissioni spettanti ai brokers sono rette dalle regole che disciplinano l'attività di questa particolare categoria di operatori finanziari. Di regola, corrispondono ad una percentuale ridotta del valore del contratto. Richiamate le considerazioni esposte a proposito degli accertamenti operati dal __________ in merito alle commissioni applicate dal broker londinese al quale fanno capo le società del ricorrente, le commissioni di courtage non assumono tuttavia particolare rilevanza nell'economia del presente giudizio. Di conseguenza, non occorre soffermarsi oltre su questo aspetto della vertenza.
Ai fini del giudizio sulla legittimità degli emolumenti percepiti dalla __________ e dalla __________, l'attenzione va essenzialmente focalizzata sulle regole e sulle usanze alle quali si attengono gli intermediari che si inseriscono fra il broker e l'investitore privato.
A tal proposito, giova anzitutto operare una distinzione fra le banche e gli altri fiduciari. Nei casi in cui il ruolo di intermediario è assunto da una banca le commissioni sono generalmente modiche, non di rado inferiori a quelle applicate dal broker. Considerata la sostanziale differenza che intercorre fra le banche e le società fiduciarie attive sul mercato dell'intermediazione di derivati, alla prassi bancaria ci si può tuttavia riferire soltanto con riserva.
Più pertinenti al caso in esame appaiono le regole fissate dal codice d'onore elaborato nel 1989 dall'Associazione svizzera gestori di patrimoni al precipuo scopo di salvaguardare la reputazione di questa categoria di professionisti e di proteggere i loro clienti da operatori poco seri: regole, che, a titolo indicativo, limitano l'onorario di amministrazione (1,5 % p.a. del capitale gestito) e l'onorario di partecipazione (20 % dell'incremento netto del capitale).
Utili ai fini del giudizio sono anche le tariffe della Soffex e quelle applicate alcune società fiduciarie attive sulla piazza di __________ nel campo specifico del commercio di opzioni (__________; __________; __________; __________; __________; __________): tariffe che arrivano al massimo a $ 120 per operazione (round-turn).
Sempre a titolo indicativo, vanno inoltre prese in considerazione le raccomandazioni 31 ottobre 1994 emanate dal __________ allo scopo di disciplinare le operazioni effettuate sulle borse merci attraverso strumenti finanziari e derivati: raccomandazioni, queste, che limitano a $ 150 per contratto la commissione applicabile alla mediazione di contratti a termine e derivati finanziari (art. 3). Nella misura in cui riflettono effettivamente gli usi commerciali vigenti in questo particolare settore dei mercati finanziari, queste direttive, ancorché non vincolanti, possono invero fornire concrete indicazioni ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo degli art. 14 LFid e 10 RLFid.
Una visione esaustiva del quadro delle pratiche commerciali concernenti il traffico di opzioni impone tuttavia di considerare anche le particolari usanze in auge presso numerose società fiduciarie d'oltralpe ed estere, attive nel campo specifico del commercio di opzioni. A differenza delle banche e delle fiduciarie sin qui citate, queste intermediarie espongono commissioni particolarmente onerose, oscillanti fra il 40 ed il 60 % del premio dell'opzione (cfr. S. AG, W.; B. AG, B.; C. AG, Z.; CT AG; ZO, Z.; CP GmbH, B; I N; O. W; M GmbH, K; PK; C.F., O.). L'importanza e l'affidabilità di queste ditte non sono note. Anche se si tratta di operatori borderline, la loro esistenza non può comunque essere ignorata. Né possono essere ignorati i criteri che applicano per determinare le loro provvigioni: criteri, che per quanto devianti possano apparire agli operatori tradizionali sono assurti al rango di prassi commerciale: come attesta il prospetto della __________, prodotto dallo stesso __________, che per sottolineare la convenienza dei suoi onorari accenna a commissioni oscillanti, di regola, tra il 20 ed il 40 % del premio o dell'investimento.
5.3. In concreto, tanto la __________, quanto la __________ sono attive esclusivamente nel campo dell'intermediazione di opzioni sui mercati a termine. Si tratta di società fiduciarie che operano con metodi eterodossi, per non dir disinvolti, servendosi di collaboratori per lo più privi di qualsiasi formazione specifica, remunerati a provvigione. Gli investitori vengono contattati per telefono e convinti mediante opulenti prospetti a speculare sui mercati a termine. L'informazione fornita è esauriente, tanto per quel che concerne le possibilità di successo, quanto per quel che riguarda i rischi immanenti delle operazioni nel campo delle opzioni. I prospetti sottolineano in particolare l'importanza delle commissioni prelevate (35 % del costo totale dell'opzione, ovvero - ma questo è sottaciuto
Sottoscrivendo il contratto di mediazione, l'investitore attesta di aver ricevuto il prospetto, di averlo attentamente letto e di aver capito in particolare le spiegazioni riguardanti le commissioni prelevate a titolo di intermediazione.
Nessun addebito può essere quindi mosso al ricorrente per quel che concerne l'informazione fornita ai clienti a proposito dell'influsso (perverso),che le commissioni percepite dall'intermediaria esercitano sulle possibilità di successo dell'investimento in opzioni. Né peraltro il __________ muove rimproveri di questa natura nei confronti del ricorrente.
Resta quindi soltanto da esaminare se il prelievo di simili commissioni in quanto tale integri gli estremi di una violazione dei doveri del fiduciario sotto il profilo di un'inosservanza degli usi commerciali e delle regole stabilite da parte delle associazioni professionali.
A tal proposito, occorre rilevare che le usanze commerciali non sono univoche. Predominante è invero la tendenza a ridurre al minimo le commissioni che banche e fiduciarie applicano in aggiunta a quelle esposte dal broker. Accanto a questi operatori è purtuttavia attiva, soprattutto oltralpe ed all'estero, una consistente schiera di fiduciarie, che operano secondo modalità simili a quelle applicate dalle società gestite dal ricorrente, percependo commissioni analoghe.
In tali circostanze, non si può rimproverare al ricorrente di aver disatteso un uso commerciale unanimemente riconosciuto. Si può soltanto addebitargli di non essersi attenuto alla prassi seguita dalle banche e dalle fiduciarie di primaria importanza specializzate nel commercio di opzioni che operanto nel cantone. Ma questo rimprovero, in assenza di un uso commerciale indiscusso, riconosciuto anche oltralpe ed all'estero, non assume rilevanza disciplinare.
Considerato il carattere spiccatamente internazionale dei mercati a termine, determinanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari fondate sull'art. 10 RLFid possono essere soltanto le usanze commerciali universalmente riconosciute. In assenza di una norma di legge che vieti esplicitamente sul territorio cantonale, le pratiche commerciali qui in discussione, le stesse vanno tollerate anche dal profilo disciplinare sintanto che continueranno ad essere diffuse oltralpe e negli stati limitrofi.
Per gli stessi motivi non si può nemmeno imputare al ricorrente
di essersi scostato dalle regole fissate dalle associazioni professionali o dalle raccomandazioni del __________. Anche queste disposizioni non godono di un riconoscimento sufficientemente ampio per giustificare l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Basti por mente al fatto che l'associazione che meglio di ogni altra avrebbe potuto emanare regole vincolanti, la __________ ha rinunciato a stabilire parametri concreti in tema di provvigioni. Le società del ricorrente non sono peraltro assimilabili a banche od a fiduciarie gerenti di patrimoni. Sono società attive esclusivamente nel campo della speculazione più spinta, volte a soddisfare le esigenze di una particolare clientela tanto sprovveduta, quanto assetata di guadagno e forse anche di emozioni forti, che si lascia irretire, sottoscrivendo contratti-capestro, incurante degli espliciti avvertimenti ivi contenuti.
Anche da questo profilo, non sono quindi date le premesse per perseguire il ricorrente dal profilo disciplinare. Non appare invero ammissibile colmare le lacune che la legge presenta in ambito tariffario facendo capo agli strumenti dell'ordinamento disciplinare. Tanto meno quando si consideri che al ricorrente è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario sulla base dell'attività da questi svolta per quasi un decennio presso la __________: società, che già allora operava con i metodi che il __________ oggi censura.
L'accoglimento del ricorso non deve comunque essere interpretato come una consacrazione delle discutibili pratiche commerciali in auge presso le società gestite dal ricorrente. Va inteso soltanto come l'espressione dell'inadeguatezza del quadro legislativo vigente, incapace, malgrado gli sforzi del __________, di contrastare efficacemente lo sviluppo di simili attività sulla piazza finanziaria ticinese.
Dato l'esito, non si preleva una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LFid; 10 RLFid; 3, 18, 28, 31, 70, 71, 72 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 25 aprile 1995 del __________ è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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