AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.370
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00370 DP 130/95 leo
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 18 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 26 aprile 1995 (n. 2297) con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre 1994 dal municipio di __________ a favore della ricorrente per la costruzione di un ascensore ai mapp. __________ e __________ di __________.
viste le risposte:
31 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
6 giugno 1995 __________ e __________;
6 giugno 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 7 ottobre 1993 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la riattazione e l'ampliamento dell'abitazione ai mapp. __________ e __________ di quel comune. Il 30 ottobre 1993 __________ e __________, proprietari del confinante mapp. __________, hanno presentato opposizione al rilascio della licenza edilizia limitatamente alla costruzione di un ascensore. Manufatto volto a collegare il fondo alla sovrastante strada comunale (via __________), progettato quale corpo a sé stante a confine con la stessa.
b) Con decisione 21 dicembre 1993 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a favore della ricorrente, respingendo nel contempo l'opposizione di __________ e __________. Esso non ha tuttavia provveduto ad intimare quella decisione a questi ultimi.
B. a) __________ ha iniziato i lavori di riattazione ed ampliamento della propria abitazione ai mapp. __________ e __________ nei primi giorni del mese di marzo 1994.
b) Il 5 aprile 1994 __________, constatato come detti lavori fossero in corso, ha sollecitato al municipio di __________ l'evasione della propria opposizione 30 ottobre 1993. Con invio 26 aprile 1994 l'Esecutivo ha quindi trasmesso a __________ "copia della raccomandata del 20 (recte: 21) dicembre 1993 con la quale ne veniva motivata le reiezione". In realtà, tuttavia, al citato scritto non venne annessa copia della licenza edilizia.
c) Il 17 maggio 1994 __________ ha quindi presentato al municipio di __________ istanza di sospensione dei lavori di costruzione ai mapp. __________ e __________, chiedendo nel contempo di intimargli la licenza edilizia 21 dicembre 1993.
d) Con decisione 26 maggio 1994 il municipio di __________ ha sospeso i lavori di costruzione limitatamente alle opere concernenti la realizzazione del controverso ascensore ed ha nel contempo notificato a __________ e __________ la licenza edilizia 21 dicembre 1993.
C. Con ricorso 10 giugno 1994 __________ e __________ hanno impugnato la predetta licenza innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla nella misura in cui autorizzava la costruzione del noto ascensore. Con risoluzione 26 aprile 1995 il Governo ha accolto il gravame ed ha annullato la licenza edilizia 21 dicembre 1993 nei limiti delle domande ricorsuali. Ammessa la tempestività dello stesso, contestata da __________, l'autorità inferiore ha considerato che il municipio non poteva autorizzare la costruzione dell'avversato ascensore, poiché questo non ossequiava la distanza dalla strada comunale stabilita all'art. 13 NAPR (8 ml dall'asse ma in ogni caso 4 ml dal ciglio) ed inoltre perché nessuna norma facoltizzava il municipio a scostarsi da quella regola. La deroga rispetto alle distanze da osservare verso la strada comunale concessa alla ricorrente da parte del municipio non poggiava pertanto su di una base legale. Dal momento che l'ascensore in discussione non era ancora stato realizzato, il Consiglio di Stato ha infine deciso che la licenza edilizia doveva essere parimenti revocata nella misura in cui concerneva quel manufatto.
D. Con ricorso 18 maggio 1995 __________ é insorta davanti a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione governativa, della quale ha chiesto l'annullamento. Essa riprende unicamente l'eccezione di tardività dell'impugnativa 10 giugno 1994 di __________ e __________, respinta dal Consiglio di Stato, rimproverando ai resistenti di aver reagito tardivamente rispetto alla data di inizio dei lavori. Qualora questa eccezione dovesse essere respinta, la ricorrente dichiara di riconoscere la bontà, nel merito, del giudicato governativo.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, __________ e __________ hanno postulato la reiezione del gravame. Il municipio di __________ si é invece rimesso al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
In questa sede l'oggetto della lite é circoscritto alla verifica della tempestività del ricorso 10 giugno 1994 di __________ e __________ al Consiglio di Stato avverso la licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre 1993 da parte del municipio di __________ a favore di __________.
3.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LE, il municipio decide sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d'opposizione del dipartimento. La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all'istante, agli opponenti ed al dipartimento (art. 10 cpv. 2 LE). Essa deve inoltre indicare i mezzi e di termini di ricorso (art. 10 cpv. 3 LE). La notificazione difettosa di una decisione - concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. quanto dispongono espressamente l'art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG). Com'é noto, tuttavia, il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla. Quando pertanto una parte é venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non le é stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, 877 seg., cifra 5; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). In quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine di 15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata. Con "conoscenza" si deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della decisione dietro richiesta (naturalmente ossequiosa del principio della buona fede) della parte che é venuta a sapere delle sua esistenza. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere se impugnarla o meno: a questo scopo é invece essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr. sentenza TCA 20 settembre 1993 in re M. SA, consid. 1.2.; P., ibidem).
3.2. La licenza edilizia 21 dicembre 1993 é stata notificata ai resistenti solo il 26 maggio 1994. Il loro gravame al Consiglio di Stato 10 giugno 1994 deve pertanto essere considerato in principio tempestivo, poiché inoltrato entro il termine di 15 giorni dalla data di intimazione stabilito all'art. 46 cpv. 1 PAmm. Il Tribunale ritiene tuttavia di scostarsi da quell'assunto per i seguenti motivi.
3.3. L'esame dei bollettini di lavoro allestiti dall'impresa di costruzione permette di fissare l'inizio dei lavori di riattazione dell'abitazione ai mapp. __________ e __________ all'8 marzo 1994. Come testimoniano inoltre quei documenti, trattavasi di lavori ben visibili anche all'esterno, dunque anche per i qui resistenti, che risiedono al confinante mapp. __________. Essi hanno reagito solo con scritto 5 aprile 1994 al municipio, al quale - proprio facendo parte dell'inizio dei lavori - hanno sollecitato l'evasione dell'opposizione 30 ottobre 1993. Questa circostanza non poteva tuttavia ancora pregiudicare i diritti ricorsuali dei resistenti. In primo luogo appare credibile la versione dei coniugi __________ secondo cui la presunta tardiva loro reazione fosse dovuta alla loro assenza in ferie. Ma soprattutto nell'opposizione 30 ottobre 1993 __________ e __________ avevano espressamente dichiarato di non avere nulla contro la riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione, limitando le loro contestazioni all'erezione dell'ascensore, progettato quale corpo a sé stante, a ridosso del muro di sostegno della strada comunale. Essi potevano pertanto essere portati a ritenere, in quanto profani, di non avere nessun diritto di essere informati sul prosieguo della pratica edilizia, se non nella misura in cui questa concerneva l'ascensore. I resistenti vennero tuttavia senz'altro a conoscenza del rilascio della licenza edilizia a favore di __________ e della reiezione della loro opposizione tramite la lettera 26 aprile 1994 con cui il municipio rispondeva allo citato scritto del 5 aprile precedente di __________. Ora, é ben vero che il municipio aveva indicato nella citata risposta di annettere anche copia della licenza edilizia 21 dicembre 1993 e delle motivazioni alla base della reiezione dell'opposizione facenti parte della stessa, senza però procedervi. A questo punto i resistenti avrebbero dovuto reagire prontamente, rendendo attento l'Esecutivo circa la mancanza di tali documenti tra gli allegati ricevuti e chiedendo un loro rapido invio, oppure addirittura sollecitarne semplicemente la trasmissione direttamente alla cancelleria comunale od all'ufficio tecnico, eventualmente passare di persona a ritirarli presso quegli uffici. Essi hanno invece atteso una ventina di giorni prima di richiedere l'invio dei predetti documenti, venendo meno alla diligenza che ci si poteva attendere da parte loro in quel frangente. Disattendendo quegli imperativi discendenti dal principio della buona fede, essi hanno pregiudicato la tempestività del loro gravame 10 giugno 1994 al Consiglio di Stato: in effetti essi avrebbero potuto procacciarsi la nota licenza edilizia ben prima del 26 maggio 1994, data alla quale il municipio di __________ ha proceduto all'intimazione agli stessi di quel documento facendo seguito alla loro sollecitazione del 17 maggio precedente.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa riformata nel senso che il gravame 10 giugno 1994 di __________ e __________ deve essere dichiarato irricevibile, poiché tardivo.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno inoltre alla ricorrente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 26 aprile 1995 (n. 2297) sono riformati come segue:
" 1. Il ricorso é irricevibile
Non si preleva una tassa di giudizio. __________ e __________ rifonderanno a __________ fr. 300.-- per ripetibili".
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), é posta carico di __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno identico importo per ripetibili a __________
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster