AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.377
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00377 DP 138/95 leo
Lugano 25 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 16 maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2504) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 6 febbraio 1995 dell'insorgente avverso la decisione 20 gennaio 1995 con cui il dipartimento del territorio gli ha rilasciato un'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico-__________ in corrispondenza del mapp. __________ RFD di __________, sezione __________, ed ha fissato le relative tasse;
viste le risposte:
31 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
6 giugno 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, sezione __________. Il fondo, ubicato in località __________, é posto direttamente lungo il lago . Sullo stesso sorge l', diretto dall'insorgente.
b) Con decisione 20 gennaio 1995 il dipartimento del territorio ha rilasciato a favore di __________ l'autorizzazione di mantenere sul demanio pubblico-__________ i seguenti manufatti:
piscina mq 123
terrazza mq 135
terrazza mq 70
accesso mq 24
pontile mq 10
zattera mq 18
mq 380
in corrispondenza del mapp. __________ di __________, sezione __________. L'autorizzazione, di durata decennale a partire dal 6 ottobre 1991, é stata assoggettata ad una tassa di fr. 48.--/mq/anno, ossia di fr. 18'240.-- annui.
B. Con ricorso 6 febbraio 1995 __________ é insorto avverso la decisione dipartimentale predetta innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di ridurre la tassa d'uso colà stabilita a fr. 7'940.-- annui, tale l'importo percepito dallo Stato in virtù della convenzione n. 2.038.1325 del 20 luglio 1982, che regolava lo stesso oggetto e che é venuta a scadenza il 6 ottobre 1991. Egli ha inoltre contestato l'effetto retroattivo della decisione impugnata la quale, seppur datata 20 gennaio 1995, esplicava in realtà i suoi effetti a partire dal 6 ottobre 1991.
C. Con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, con motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
D. __________ ha impugnato innanzi a questo Tribunale la pronuncia suddetta con ricorso 16 maggio 1995. Egli si limita, in questa sede, a contestare la retroattività della tassa emessa nei suoi confronti, chiedendo l'annullamento della stessa per il periodo 6 ottobre 1991-25 gennaio 1995, data dell'intimazione della decisione dipartimentale. Il ricorrente censura l'operato del dipartimento, che ha atteso oltre tre anni dalla scadenza della convenzione 20 luglio 1982 per emettere la nuova autorizzazione e fissare le relative tasse. A seguito di ciò la determinazione di queste ultime é stata "chiaramente" effettuata sulla base della modifica legislativa 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994, attraverso la quale le tasse per l'uso del demanio pubblico istituite all'art. 20 LDP sono state sensibilmente aumentate.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 30 cpv. 2 LDP), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico - di cui fanno parte le acque pubbliche (art. 1 lett. a LDP) - é ammissibile solo se é conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento, quello più intenso e durevole a concessione rilasciata dal Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 2, 11 cpv. 1 LDP). L'uso speciale del demanio pubblico é di regola sottoposto al pagamento di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP).
2.2. Per quanto può interessare la soluzione della presente fattispecie l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP, testo originario ed in vigore (dal 1 luglio 1987) fino al 4 agosto 1994, fissava una tassa fino a fr. 100.--/mq/anno per l'uso del demanio pubblico con opere sporgenti come fabbricati, terrazze, darsene, impianti balneari, porti, pontili, piscine, muri, terrazze, giardini, balconi, gronde, tende e coperture di corsi d'acqua. Giusta l'art. 21 cpv. 1 LDP nel determinare le singole tasse l'autorità doveva in particolare tener conto del valore locativo dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso comune.
Con modifica del 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994, la tassa istituita all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP é stata aumentata fino a fr. 400.--/mq/anno. Il nuovo art. 21 LDP recita invece che le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune.
2.3. L'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP determina unicamente l'importo massimo della tassa annua dovuta per l'occupazione del demanio pubblico con opere sporgenti. L'autorità chiamata a fissare nel singolo caso quel tributo fruisce pertanto di un sicuro potere di apprezzamento: potere che essa deve in ogni caso esercitare in ossequio ai criteri di valutazione sanciti all'art. 21 LDP e, più in generale, ai principi generali del diritto amministrativo. Il controllo da parte del Tribunale amministrativo dell'esercizio del potere di apprezzamento é limitato ai soli casi di eccesso o di abuso (art. 61 PAmm). Il potere cognitivo del Tribunale amministrativo non é dunque completo in casi del genere e segnatamente questo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore.
3.2. Né, per il rimanente, contrariamente a quanto assume l'insorgente la decisione dipartimentale appare viziata per altro verso. La circostanza secondo cui il dipartimento abbia atteso oltre tre anni dalla scadenza della convenzione 20 luglio 1982 per emettere una nuova autorizzazione all'uso speciale del demanio pubblico e fissare le controverse tasse non osta infatti alla loro percezione. Tanto più che il ricorrente era perfettamente a conoscenza della scadenza della citata convenzione, ma non ha fatto nulla per sollecitare la decisione di rinnovo in suo favore e, con ciò, la determinazione degli oneri connessi con la stessa. L'unico ostacolo derivante dal ritardo con cui il dipartimento ha rilasciato l'autorizzazione, che non si pone tuttavia pacificamente nella fattispecie, poteva essere eventualmente costituito dalla prescrizione del diritto di imporre delle tasse d'uso del demanio pubblico da parte dello Stato verso il ricorrente. Lo Stato ha pertanto finalmente e semplicemente fatto uso di un diritto che gli spettava con certezza e che non aveva ancora esercitato.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 11, 20, 21, 30 LDP, 18, 28, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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